domenica 25 novembre 2012

Notifica dei verbali C.d.s. tramite PEC e ricorso

In un recente post ho evidenziato alcune delle "criticità" che impediscono (a mio avviso), ad oggi, la notifica dei verbali per violazione del C.d.S.tramite posta elettronica certificata (PEC).

Vediamo di riassumerle nel seguente prospetto, cercando di ipotizzare come potrebbe essere la modifica della normativa vigente, per sommi capi:


 Stesso discorso  per le modalità di presentazione del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace:



Articolo 203
Ricorso al Prefetto (IPOTESI)
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per via informatica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) con firma digitale autenticata o con il testo del ricorso sottoscritto in allegato formato pdf. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per via informatica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) con firma digitale autenticata o con il testo del ricorso sottoscritto in allegato formato pdf. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, é tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

 Per quanto riguarda le modalità di presentazione del ricorso al Prefetto, c'è da dire che, sebbene questa forma di ricorso non sia ancora prevista, le Prefetture di Genova e  quella di Roma hanno anticipato i tempi scavalcando le norme previste nel C.d.S. e utilizzando, tra l'altro,  criteri non univoci:
La prima, infatti, prescrive che il ricorso può essere presentato "per via informatica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo depenalizzazione.prefge@pec.interno.it con firma digitale autenticata o con il testo del ricorso sottoscritto in allegato formato pdf."
La seconda,  lo prevede "avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni, pena l’inammissibilità del ricorso stesso:

- La P.E.C. deve essere intestata al ricorrente;
- Il ricorso deve essere firmato digitalmente dal titolare della PEC/ricorrente"

 QUASI TUTTE LE ALTRE  PREFETTURE, INVECE, NON PREVEDONO TALE MODALITA' DI TRASMISSIONE E ADDIRITTURA LO VIETANO ESPRESSAMENTE (correttamente a mio avviso), RIPORTANDO NEL PROPRIO SITO quanto segue:
"Non si può proporre un ricorso mediante una e-mail: le norme vigenti non consentono di presentare tramite posta elettronica i ricorsi avverso i verbali di contestazione redatti per violazioni del Codice della Strada"(V. Prefetture di Milano,Torino, Treviso....)

Infine, come ciliegina sulla torta, non dimentichiamoci  che bisognerà adeguare anche i verbali.


Quadro normativo di riferimento
• Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” (G.U. 28 aprile 2005, n. 97)
• Decreto ministeriale 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (G.U. del 14 novembre 2005, n. 265)
• Circolare Cnipa CR/49 24 novembre 2005, “Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata” (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283)
• Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, “Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».”
• Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. 16 maggio 2005, n. 93)
• Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (G.U. 29 novembre 2008, n. 280, supplemento ordinario 263/L)
• Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 (G.U. 28 gennaio 2009, n. 22, supplemento ordinario 14/L)
D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24
• decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179  Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 )

Mario Serio
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