martedì 1 agosto 2023

NCC:Sanzione amministrativa comminata per violazione dell’art. 85, comma 4, del C.d.S

 Le Sezioni Unite Civili – decidendo una questione di massima di particolare importanza in relazione ad una controversia riguardante una sanzione amministrativa comminata per violazione dell’art. 85, comma 4, del C.d.S. – hanno affermato i seguenti principî.

La normativa introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 (comma aggiunto dalla legge di conversione del n. 14 del 2019) ha ridisegnato la disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC) prevista dalla l. n. 21 del 1992 rendendo più stringenti i vincoli territoriali e aumentando anche i controlli sul loro rispetto e le sanzioni in caso di violazione. In particolare, sono stati introdotti a carico dei prestatori dei servizi di NCC: l’obbligo di avere la sede e la rimessa esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; l’obbligo di iniziare ogni singolo servizio dalla rimessa e di ritornarvi al termine del servizio; l’obbligo di compilare e tenere il «foglio di servizio»; l’obbligo di sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa; l’obbligo (già previsto dalla legge n. 21 del 1992) di effettuazione presso le rimesse delle prenotazioni di trasporto.

Con la disposizione di interpretazione autentica, di cui al comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte con l’art. 29, comma 1-quater d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), posticipandola al 31 dicembre 2016 (e, in seguito, al 31 dicembre 2017).

Le fattispecie introdotte con il menzionato art. 29, comma 1-quater non abrogano le previgenti ipotesi di cui agli artt. 3 e 11 della l. n. 21 del 1992 , le quali vengono pertanto soltanto integrate dalla successiva previsione e comunque sono da ritenere vigenti alla data del 17 maggio 2016 e, cioè, al momento della commissione della violazione contestata.

 

Sentenza n. 17541 del 20/06/2023  

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Servizio di autonoleggio con conducente – Sanzione amministrativa per violazione art. 85, c. 4, C.d.S. – Interpretazione autentica art. 9, c. 3, d.l. 244 /2016 – Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 17541 del 20 giugno 2023

22.06.2023

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17541 del 20 giugno 2023, in riferimento ad una controversia riguardante il servizio di autonoleggio con conducente con riguardo ad una sanzione amministrativa comminata per violazione dell’art. 85, comma 4, del C.d.S. per un trasporto effettuato tramite App Uber,  senza il preventivo contratto con il cliente e senza partire dalla rimessa per detto servizi hanno affermato i seguenti principî di diritto:

” «Il legislatore, con la disposizione di interpretazione autentica, di cui al comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 244 del 2016, ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte con l’art. 29, comma 1- quater d.l. n. 2007/2008, inserito dalla legge di conversione n. 14/2009, posticipandola al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017). Le fattispecie introdotte con il predetto art. 29, comma 1- quater cit. non abrogano le previgenti ipotesi di cui agli artt. 3 e 11 legge quadro n. 21 del 1992 (art. 3. Servizio di noleggio con conducente 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. Art. 11. Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E’ tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. 5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri), che vengono pertanto solo integrate dalla successiva previsione e comunque sono da ritenere vigenti al momento della commissione della violazione contestata”

 momentolegislativo.it

 

  SOLE 24 ORE

Con una complessa sentenza (la n. 17541 depositata oggi) che ricostruisce l'intera disciplina lungo l'arco di quasi 20 anni, le Sezioni unite prendono posizione in senso favorevole rispetto ai dubbi circa la sospensione o meno della stretta normativa relativa alle regole per il noleggio con conducente per il periodo compreso tra il 1° aprile 2010 ed il 31 dicembre 2016 (poi ancora prorogato), periodo giudicato, all'esito della lunga dissertazione (43 pagine), "non espressamente e dettagliatamente disciplinato".

Il Legislatore, afferma la Suprema corte, con la disposizione di interpretazione autentica, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Dl n. 244 del 2016, ha sospeso l'efficacia delle fattispecie introdotte con l'articolo 29, comma 1-quater d.l. n. 2007/2008, inserito dalla legge di conversione n. 14/2009, posticipandola al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017). Tuttavia, le fattispecie introdotte con il predetto articolo 29, comma 1-quater non abrogano le previgenti ipotesi di cui agli articoli 3 e 11 legge quadro n. 21 del 1992 che vengono pertanto solo integrate dalla successiva previsione e comunque sono da ritenere vigenti al momento della commissione della violazione contestata.

È stato così accolto con rinvio il ricorso di un conducente Uber a cui il comune di Milano aveva contestato la violazione dell'articolo 85, comma 4, del C.d.S. in quanto "acquisiva un servizio di trasporto senza effettuare il preventivo contratto con il cliente e trasporto effettuato senza partire dalla rimessa per detto servizio". Il conducente si era difeso sostenendo che il trasporto era stato regolarmente richiesto e concordato mediante l'applicazione Uber Black, di modo che l'incontro delle volontà era avvenuto tramite la piattaforma web; che non vi era mai stato uno stazionamento dell'auto nelle piazzole riservate ai taxi e che l'efficacia delle disposizioni del Dl n. 207/2008, modificative della legge n. 21/1992 (relative all'obbligo di partenza e rientro delle corse necessariamente presso la rimessa), ritenute da più autorità illogiche, era stata sospesa da più decreti legge succedutisi nel tempo (articoli 3, 11 e 13 legge n. 21 del 1992). In primo grado il giudice gli aveva dato ragione annullando il verbale, sul presupposto che, con l'emanazione del Dl n. 5 del 2009 (articolo 7 bis), l'efficacia degli artt. 3 e 11 legge n. 21 del 1992, nella nuova formulazione, era stata sospesa. Tuttavia, il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato la decisione affermando che la sospensione dell'efficacia delle norme era stata prorogata solo fino al 31.03.2010.

La parola torna ora al tribunale di Milano che dovrà valutare se la condotta contestata integri o meno l'illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 11 previsti dalla legge n. 21 del 1992 nella versione antecedente alla riforma di cui al Dl n. 207 del 2008 (sotto riportata).

 

 (Art. 3. Servizio di noleggio con conducente - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 

 Art. 11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente - 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. 5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri).