La Cassazione ribalta un precedente orientamento e stabilisce che non è più necessario un decreto prefettizio per legittimare l’uso di autovelox mobili.
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Autovelox mobile su strada secondaria, sì alla contestazione differita
di Francesco Machina Grifeo
Per la Corte di cassazione, ordinanza 22627/2023 che ha accolto il ricorso di un comune, non è necessario alcun decreto prefettizio
Nelle fasi di merito, invece, prima il giudice di pace poi il tribunale di Benevento avevano accolto l'opposizione dell'automobilista, per difetto di contestazione immediata del verbale per la violazione dell'articolo 142, ottavo comma, del c.d.s., accertata con apparecchiatura Velomatic 512 D, allocata su strada provinciale in postazione mobile gestita direttamente dalla Polizia, avendo superato di 14 km/h la velocità massima consentita di 50 km/h
Di diverso avviso la II Sezione civile secondo la quale per gli strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, il rilevamento può avvenire in autostrada e sulle strade extraurbane principali, ovvero sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, anche in assenza di indicazione del decreto del prefetto di cui all'articolo 4 della legge n. 168/2002, con la conseguente ammissione della contestazione differita della violazione.
Anche gli arresti più recenti, prosegue la Corte, confermano la discriminazione tra postazioni fisse (senza presidio) e postazioni mobili (in presenza degli agenti accertatori) sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, "e – all'esito di tale discriminazione – limitano la necessità del decreto prefettizio alle sole apparecchiature automatiche (fisse e senza presidio) per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità".
Infatti, l'articolo 4 del Dl n. 121/2002 (come convertito) richiama la "installazione" dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 (concernente il superamento dei limiti di velocità), 148 (relativo all'inosservanza del divieto di sorpasso) e 176 c.d.s. (inerente ad una serie di comportamenti illeciti posti in essere durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) e la "utilizzazione", "evidentemente riferendosi a qualsiasi rilevamento automatico senza la presenza degli agenti accertatori, con individuazione dell'infrazione in tempi successivi".
Ed, ancora, ai fini dell'approvazione od omologazione ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, del Dlgs n. 285/1992, l'articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, del Dl n. 121/2002 fa esclusivo richiamo ai dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, "senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti" (ipotesi, questa, a sua volta evocata dall'art. 201, comma 1-bis, lett. f, del c.d.s.).
Del resto, continua il ragionamento, "una simile distinzione ha una valida ratio giustificativa, a fronte dell'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade, riducendo così i rischi per l'incolumità degli utenti e la frequenza degli incidenti sulle strade, poiché è rimessa alla discrezionalità degli agenti accertatori l'individuazione del punto variabile in cui è opportuno il rilevamento in presenza all'interno del territorio comunale (e non già ad un decreto prefettizio che si limiti a individuare i tratti in cui sia possibile installare dispositivi fissi)".
Così tornando al caso concreto, è pacifico che l'infrazione è stata rilevata mediante dispositivo mobile, presidiato dagli agenti accertatori, su strada extraurbana secondaria, "con l'effetto che nessun decreto prefettizio doveva essere richiamato nel verbale di accertamento, né il rilevamento presupponeva l'esistenza di detto decreto prefettizio autorizzativo". La causa di esonero dalla contestazione immediata rientra, pertanto, nella lettera e), piuttosto che nella lettera f), dell'articolo 201, comma 1-bis, del c.d.s..
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