Sintesi/Massima
La fascia tricolore può essere utilizzata da chi esercita le funzioni di ufficiale di stato civile limitatamente alla sola celebrazione del matrimonio e non anche per l'effettuazione delle pubblicazioni
Testo
Una Prefettura ha fornito notizie in relazione a quanto segnalato da una consigliera comunale circa l'uso della fascia tricolore da parte di consiglieri ed assessori comunali. Al riguardo, il sindaco, contestando quanto rilevato nell'esposto, ha sostenuto che l'uso della fascia tricolore da parte dei delegati, in occasione della richiesta di pubblicazione "(promessa di matrimonio), così come la celebrazione del matrimonio, rappresenta un atto pubblico che discende da un procedimento amministrativo, pertanto rivestito dei crismi di ufficialità e pubblicità tali da consentire all'ufficiale di stato civile, al sindaco o suo delegato di indossare la fascia tricolore, senza che questo comporti un uso improprio della stessa". Sul punto si segnala che nel caso di richiesta di pubblicazione ai sensi dell'art.54 del d.P.R. n.396/2000 non è previsto l'uso della fascia tricolore, a differenza della previsione di cui all'art.70 del d.P.R. n.396/2000 che dispone l'utilizzo della fascia tricolore quando l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o costituisce l'unione civile. Si soggiunge che l'art.1 del d.P.R. n.396/2000 individua al comma 3 i soggetti che possono esercitare le funzioni di ufficiale di stato civile e, in particolare, il secondo periodo del comma 3 prevede, limitatamente alla celebrazione del matrimonio, che le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche ad uno o più consiglieri od assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale. Appare evidente che dalla lettura delle disposizioni normative sopra citate la fascia tricolore può essere utilizzata da chi esercita le funzioni di ufficiale di stato civile limitatamente alla sola celebrazione del matrimonio e non anche all'effettuazione di atti finalizzati alla celebrazione del matrimonio come, ad esempio, l'effettuazione delle pubblicazioni. L'alto ruolo svolto dal sindaco impone, comunque, un corretto uso della fascia tricolore come precisato con circolare n.5 del 4 novembre 1998. Peraltro, come evidenziato dalla Prefettura, anche alla luce delle aperture della legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 secondo cui vi è la possibilità per le autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l'adozione dei propri segni distintivi, non si ravvisa la possibilità di un uso della fascia tricolore diverso da quello strettamente previsto dalle norme sopra richiamate.
Una Prefettura ha fornito notizie in relazione a quanto segnalato da una consigliera comunale circa l'uso della fascia tricolore da parte di consiglieri ed assessori comunali. Al riguardo, il sindaco, contestando quanto rilevato nell'esposto, ha sostenuto che l'uso della fascia tricolore da parte dei delegati, in occasione della richiesta di pubblicazione "(promessa di matrimonio), così come la celebrazione del matrimonio, rappresenta un atto pubblico che discende da un procedimento amministrativo, pertanto rivestito dei crismi di ufficialità e pubblicità tali da consentire all'ufficiale di stato civile, al sindaco o suo delegato di indossare la fascia tricolore, senza che questo comporti un uso improprio della stessa". Sul punto si segnala che nel caso di richiesta di pubblicazione ai sensi dell'art.54 del d.P.R. n.396/2000 non è previsto l'uso della fascia tricolore, a differenza della previsione di cui all'art.70 del d.P.R. n.396/2000 che dispone l'utilizzo della fascia tricolore quando l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o costituisce l'unione civile. Si soggiunge che l'art.1 del d.P.R. n.396/2000 individua al comma 3 i soggetti che possono esercitare le funzioni di ufficiale di stato civile e, in particolare, il secondo periodo del comma 3 prevede, limitatamente alla celebrazione del matrimonio, che le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche ad uno o più consiglieri od assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale. Appare evidente che dalla lettura delle disposizioni normative sopra citate la fascia tricolore può essere utilizzata da chi esercita le funzioni di ufficiale di stato civile limitatamente alla sola celebrazione del matrimonio e non anche all'effettuazione di atti finalizzati alla celebrazione del matrimonio come, ad esempio, l'effettuazione delle pubblicazioni. L'alto ruolo svolto dal sindaco impone, comunque, un corretto uso della fascia tricolore come precisato con circolare n.5 del 4 novembre 1998. Peraltro, come evidenziato dalla Prefettura, anche alla luce delle aperture della legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 secondo cui vi è la possibilità per le autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l'adozione dei propri segni distintivi, non si ravvisa la possibilità di un uso della fascia tricolore diverso da quello strettamente previsto dalle norme sopra richiamate.
PARERE Ministero dell'Interno 8 Agosto 2022
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali