domenica 20 novembre 2022

Limiti alla responsabilità della PA nel caso di dissesto stradale ben visibile

Responsabilità PA – manutenzione strada – danno – anomalia visibile – condotta negligente del soggetto – sussiste – anomalia non visibile – rischio non percepibile dal soggetto danneggiato – sussiste responsabilità PA

Nel caso di richiesta di risarcimento del danno cagionato da caduta per dissesto della strada è fondamentale valutare, sulla base dell'analisi dei luoghi, l'entità dell'anomalia della res. Nel caso di dissesto non segnalato, occorre valutare se la condotta negligente del danneggiato ha interrotto il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso. Tale condotta negligente è tanto più rilevante quanto più è percepibile e visibile il dissesto stradale in quanto il rischio diviene percepibile usando la normale diligenza.  Viceversa nel caso di  anomalia stradale non rilevante, il rischio non è percepibile e di conseguenza la condotta colposa della danneggiato non rileva sul piano eziologico. 

 Corte di Cassazione sez. III civile
Sentenza 26 ottobre 2022, n. 31702 - massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano

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 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -

Dott. SCODITTI Enrico - rel. Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -

Dott. GORGONI Marilena - Consigliere -

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31397/2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in Roma (...);

- ricorrente -

contro

Comune di (Omissis);

- intimato -

avverso la sentenza n. 753/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2022 dal consigliere ENRICO SCODITTI

Svolgimento del processo

1. A.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme il Comune di (Omissis) chiedendo il risarcimento del danno cagionato dalla caduta per essere inciampata in un tombino dissestato e ribassato rispetto alla sede stradale, non visibile e non segnalato.

2. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, riconoscendo il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30% e condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 2.207,56.

3. Avverso detta sentenza propose appello il Comune. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale.

4. Con sentenza di data 17 aprile 2018 la Corte d'appello di Catanzaro accolse l'appello principale, rigettando la domanda. Osservò la corte territoriale, premesso che l'appello rispettava le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., che integrava il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. la condotta negligente del danneggiato, desumibile per presunzione dalla agevole visibilità della situazione di fatto con l'ordinaria diligenza. Aggiunse che, sulla base della testimonianza e delle fotografie, era emerso che la caduta si era verificata su "un tombino posto ad un livello inferiore rispetto alla sede stradale limitatamente ad un solo lato", ossia più basso da un lato di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, e che pertanto ricorreva un lieve avvallamento del manto stradale tale da non consentire una rilevante anomalia della res essendo comunque ben visibile. Osservò ancora che il difetto di ordinaria diligenza da parte della danneggiata, desumibile dall'agevole avvistabilità dello stato dei luoghi, in area ben nota alla medesima danneggiata, aveva determinato l'assenza di nesso di causalità fra l'esistenza del dislivello di pochi centimetri - da un solo lato del tombino - e la caduta, dovendosi qualificare come fortuito il comportamento tenuto dalla danneggiata in prossimità di un tombino che di per sè doveva costituire per l'utente della strada motivo di maggiore attenzione.

5. Ha proposto ricorso per cassazione A.A. sulla base di cinque motivi.

6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. N. 137 DEL 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020, in combinato disposto con D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, l'art. 16, comma 1, (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022).

7. Il Procuratore generale ha presentato le conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' stata depositata memoria di parte.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non si comprende come possa essere stato ben visibile l'avvallamento, se lieve e non costituente una rilevante anomalia, e che il carattere modesto del dislivello del tombino ha comportato una minore percepibilità dello stesso e l'impossibilità di prevederlo con l'adozione delle normali cautele, per cui la condotta della danneggiata non può avere interrotto il nesso causale fra il fatto e l'evento dannoso e non poteva integrare il caso fortuito.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare il fatto - risultante dalla testimonianza di B.B. all'udienza del 15 marzo 2013 - che la strada in questione era rimasta chiusa nei giorni precedenti al traffico veicolare e pedonale perchè interessata da lavori di scavo per la collocazione di tubi per la distribuzione del metano. Aggiunge che trattasi di fatto decisivo perchè relativo ad uno stato dei luoghi che non poteva essere noto alla danneggiata per essere stato modificato rispetto allo status quo ante.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non ha valutato il profilo della imprevedibilità del comportamento della danneggiata, che è il requisito ulteriore, rispetto alla negligenza, necessario per integrare il caso fortuito, essendosi limitato ad apprezzare la condotta sotto il profilo della diligenza ordinaria, ma non anche sotto quello dell'imprevedibilità per il custode, nonostante che il Comune non avesse provato la ricorrenza di quest'ultima. Aggiunge che non può ritenersi la condotta del danneggiato causa esclusiva dell'evento dannoso a fronte di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa per essere il tombino più basso da un lato rispetto alla sede stradale di circa 4-5 centimetri.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che l'atto di appello, come evincibile dalla semplice lettura dello stesso, non era conforme ai requisiti prescritti dall'art. 342.

5. Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la sentenza è stata pronunciata da un collegio giudicante di cui era parte un giudice onorario ausiliario sulla base di una norma contraria all'art. 106, comma 2, Cost.

6. Muovendo dal quarto motivo, avente efficacia pregiudiziale, trattasi di motivo inammissibile. La deduzione mediante ricorso per cassazione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre ce l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza" (Cass. 4 febbraio 2002, n. 3612). Il motivo di censura non assolve l'onere processuale indicato essendo limitato alla generica denuncia della violazione dell'art. 342.

7. Parimenti efficacia pregiudiziale ha il quinto motivo: si tratta di motivo infondato. Corte Cost. 17 marzo 2021, n. 41 se da una parte sono stati dichiarati incostituzionali il D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72, conv., con modificazioni, in L. 9 agosto 2013 n. 98, dall'altra l'illegittimità è stata dichiarata nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che l'attribuzione dello status di componenti dei collegi delle sezioni della corte d'appello ai giudici ausiliari si applichi fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 d.lg. 13 luglio 2017 n. 116 (31 ottobre 2025). In tale periodo di tempo resta così legittima la costituzione del collegio della Corte d'appello con la partecipazione di un giudice ausiliario.

8. Il primo motivo è fondato. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (fra le tante da ultimo Cass. 17 novembre 2021, n. 34886; 3 aprile 2019, n. 9315).

La motivazione relativa al giudizio di fatto del giudice del merito, sulla cui base valutare se è conforme al richiamato principio di diritto la statuizione impugnata, è affetta da un'intima contraddizione che non rende percepibile la ratio decidendi. Il giudice di appello ha infatti affermato che la caduta si era verificata su "un tombino posto ad un livello inferiore rispetto alla sede stradale limitatamente ad un solo lato", ossia più basso da un lato di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, e che pertanto ricorreva un lieve avvallamento del manto stradale tale da non consentire una rilevante anomalia della res, concludendo tuttavia nel senso che l'anomalia, integrante il rischio percepibile, fosse ben visibile. Da una parte si riconosce la ricorrenza di un lieve avvallamento rappresentato da un abbassamento, da un solo lato, di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, tale da non costituire una rilevante anomalia della res, dall'altra si dice che l'anomalia sarebbe ben visibile. In tale modo la motivazione costituisce la risultante di affermazioni inconciliabili: se l'anomalia non è rilevante, il rischio non è percepibile e allora la condotta colposa della danneggiata non dovrebbe rilevare sul piano eziologico; se l'anomalia è ben visibile, vuol dire che è rilevante, e dunque il rischio è percepibile, da cui la rilevanza causale della condotta colposa della danneggiata.

Alla luce di tale intima contraddizione la motivazione è da reputare apparente e dunque al di sotto del minimo costituzionale. In tali termini può essere riqualificato il primo motivo, nel quale in effetti si denuncia che non si comprende come possa essere stato ben visibile l'avvallamento, se lieve e non costituente una rilevante anomalia.

9. Il secondo motivo è fondato. Risulta effettivamente omesso da parte del giudice del merito l'esame della circostanza indicata nel motivo. Alla luce del riconoscimento in motivazione che si trattava di area ben nota alla danneggiata, la circostanza di cui al denunciato vizio motivazionale va ritenuta decisiva e deve pertanto essere esaminata dal giudice del merito.

10. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del terzo motivo.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo motivo e rigettando per il resto il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2022

 

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