sabato 2 ottobre 2021

Contrattazione integrativa:non è necessaria l’indicazione analitica delle somme del fondo destinate alle singole indennità.

Con il parere n. CFL133 del 6 settembre 2021, l’Aran ha fornito delle indicazioni sulle modalità di applicazione deelle indennità. Ma bastano i criteri e non i valori esatti delle somme.

CFL133
Contrattare i “I criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione
integrativa “di cui all’art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL del 21.5.2018 deve tradursi nel
contrattare le somme destinate alle singole indennità?
Il primo compito del contratto integrativo si identifica con la esatta individuazione dei criteri per
“distribuire” le risorse disponibili tra le diverse finalità di utilizzo, tenendo conto delle
caratteristiche delle stesse. Si tratta di un compito di grande rilevanza che richiede equilibrio e
senso di responsabilità da parte delle due delegazioni trattanti. Il vincolo della contrattazione
integrativa, quindi, si può ritenere sussistente solo in relazione ai criteri di ripartizione delle
risorse complessivamente disponibili presso l’ente tra i diversi istituti e le diverse finalità di
spesa previste dall’art.68 del CCNL del 21.5.2018. Tuttavia, non può non evidenziarsi come i
“criteri contrattati” debbano comunque essere, successivamente, anche applicati
concretamente in modo da offrire alle parti negoziali decentrate il quadro delle effettive risorse
(stabili o variabili) a disposizione e perciò destinabili al finanziamento di ciascuna delle tipologie
del trattamento accessorio previste dalla disciplina contrattuale. Ciò che rileva, quindi, è che,
pur non indicandosi i valori numerici relativi a ciascuna voce di utilizzo, i criteri contrattati
devono essere esplicitati in modo tale da consentire, comunque, di avere contezza delle
somme spendibili per ciascuna finalità. In tal senso, appare possibile, ad esempio, indicare i
valori percentuali in luogo di valori assoluti