Catering presso il domicilio del committente nel caso in cui questi scelga un locale nella disponibilità del somministratore di alimenti e bevande
Commercio – Catering – Veneto - Presso somministratore di alimenti e bevande – Possibilità.
Nella Regione Veneto, nel silenzio della l. reg. n. 29 del 2007, recante la disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il committente può scegliere liberamente il luogo in cui fruire del servizio di catering, ivi compresi i locali nella disponibilità di chi fornisce il servizio (1).
(1) La Sezione è chiamata a valutare se il tratto distintivo del
catering rispetto alla somministrazione ordinaria di alimenti e bevande
(ristorazione) sia in alternativa: a) l’effettuazione del servizio in
luogo diverso dai locali di produzione degli alimenti o da locali a essi
attigui, unitamente alla individuazione di una collettività predefinita
ex ante quale beneficiaria del servizio; b) la sola individuazione di
una collettività o gruppo predefiniti ex ante, con svolgimento del
servizio in luogo non aperto al pubblico in quanto riservato ai soli
soggetti individuati dal committente. Nel secondo caso sarebbe
consentita l’attività di catering anche qualora il committente indichi
quale proprio domicilio per lo svolgimento delle attività di suo
interesse un locale nella disponibilità del soggetto che fornisce il
servizio di catering. La Sezione ritiene utile precisare che la
delimitazione è tutt’altro che agevole o netta, nella ricerca di un
punto di equilibrio che, secondo la legge, componga le esigenze
sanitarie e di sicurezza con quelle della libera iniziativa economica
privata.
Si consideri poi che il divieto della fornitura del catering
presso locali nella disponibilità del soggetto fornitore del servizio,
ove prescelto dal committente, non è previsto dalla legge regionale del
Veneto né risulta ragionevole o imposto da un’inferenza logica
conseguente alle espresse disposizioni legislative. Neppure, in fatto,
l’utilizzazione di un diverso locale scelto dal committente offre
necessariamente maggiori garanzie quanto alla tutela della salute e alla
qualità dei servizi. In definitiva non pare supportato da solide
ragioni, testuali o logiche, la scelta di consentire al committente di
scegliere liberamente il luogo in cui fruire del servizio di catering,
con la sola eccezione dei locali nella disponibilità di chi fornisce il
servizio.
L’elemento distintivo rispetto alla somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), l. reg. Veneto n. 29
del 2007 è uno: l’essere tale servizio rivolto esclusivamente al
consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate, secondo
la specifica e distinta definizione contenuta nel medesimo art. 3,
comma 1, lettera e). Si aggiunga che in tal modo è privilegiata
un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 41 Cost. e del
principio della libertà dell’iniziativa economica privata. La Sezione è
peraltro consapevole del fatto che, al fine di evitare che abbiano a
verificarsi fenomeni elusivi tali da presentare come catering attività
in realtà poste in essere con i caratteri sostanziali propri della
somministrazione di alimenti e bevande tout court, ci si debba attenere
scrupolosamente al precetto contenuto nella stessa legge regionale,
laddove, all’art. 3, comma 1, lettera h), individua con adeguata
precisione il domicilio del consumatore. Esso consiste nella privata
dimora del consumatore/committente, nonché nel luogo in cui egli/ella si
trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di
cerimonie, convegni e attività similari. L’attività di catering deve
quindi essere riconducibile a tali categorie. La corrispondenza tra la
situazione di fatto e le astratte fattispecie legislative non potrà di
conseguenza che essere oggetto di puntuale scrutinio.
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