venerdì 1 ottobre 2021

ART. 100 TULPS - Indirizzi applicativi


 Indirizzi applicativi relativi al potere di sospensione e revoca della licenza ai sensi dell’art. 100 del TULPS 

 

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ha emanato una recente nota indirizzata alle Autorità e Forze di Polizia ha attualizzato il quadro degli orientamenti interpretativi relativi al potere di sospensione e revoca, ai sensi dell’art. 100 del TULPS, della licenza di cui all’art. 68 del TULPS.

Com’è noto, l’art. 100 TULPS àncora il suo ambito di applicazione oggettivo a tre distinte fattispecie, e cioè ai casi in cui:

  • a)all’interno dell’esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini;
  • b)il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose;
  • c)l’esercizio pubblico costituisca, comunque, un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.

La giurisprudenza amministrativa ha elaborato, nel tempo, un insieme di regulae iuris che consentono di specificare le condizioni in presenza delle quali il potere di sospensione e di revoca può ritenersi legittimamente esercitato.

Il Consiglio di Stato con una recente pronuncia ha statuito che la lettera e la ratio dell’art. 100 TULPS consentono di affermare che, in nessuna delle ipotesi considerate dalla norma, un singolo episodio sia sufficiente ad integrare i presupposti per l’adozione delle previste misure inibitorie, a meno che esso non sia caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale.

All’interno di tale cornice generale, si possono collocare una serie di ulteriori e dettagliate regulae iuris che i Giudici Amministrativi sono venuti ad elaborare nel tempo e che possono costituire una valida linea guida per i Sig.ri Questori per individuare le situazioni nelle quali è possibile azionare il potere discrezionale conferitogli dall’art. 100 TULPS.


Tali “regole” possono essere schematizzate come segue:

  • a)relativamente all’ipotesi dei tumulti o gravi disordini accaduti all’interno dell’esercizio:
    -i provvedimenti ex art. 100 TULPS possono essere adottati allorquando nel locale si siano verificati episodi plurimi di tumulti o disordini, caratterizzati dall’elemento della gravità;
    -i tumulti o i gravi disordini verificatisi all’esterno del locale non rilevano ai fini dell’adozione delle misure ex art. 100 TULPS, a meno che essi, sulla base degli accertamenti svolti e documentati dall’Amministrazione, non siano la prosecuzione, senza sostanziale soluzione di continuità, di fatti iniziati all’interno del locale. Infatti, in tale ipotesi, ciò che assume rilievo è che il locale sia stato il “teatro” del tumulto e del disordine e che quindi gli epiloghi degli episodi di violenza abbiano un fondato antecedente causale nelle circostanze verificatesi all’interno del locale;
    -ai fini dell’applicazione dell’art. 100 TULPS , rilevano anche le condotte avvenute nelle pertinenze dell’esercizio pubblico, quali ad esempio, i porticati e i dehors allestiti per i clienti.
  • b)relativamente all’ipotesi del locale come abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose:
    -la caratterizzazione di essere luogo di abituale ritrovo di persone pericolose o pregiudicate non può ritenersi sussistente laddove il provvedimento si limiti ad indicare un unico episodio in cui sia accertata la presenza di persone pregiudicate o pericolose. Il carattere di “abitualità” può infatti ritenersi inverato solo allorquando la presenza nel locale di pregiudicati e persone pericolose sia stata accertata in una pluralità di situazioni verificatesi in un significativo lasso temporale.
  • c)relativamente al caso in cui l’esercizio pubblico costituisce comunque, un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini:
    -il singolo episodio può legittimamente dare luogo alle misure ex art. 100 TULPS solo allorquando rivesta il carattere della gravità e allarme per la collettività e costituisca un oggettivo pericolo per la pubblica sicurezza;
    -l’esistenza di una situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini può essere desunta anche da una pluralità di fatti concorrenti, quali l’esistenza di una o più denunce penali a carico dell’esercente, il fatto che quest’ultimo sia coadiuvato nella gestione da familiari pericolosi o pregiudicati, l’adozione di provvedimenti ex art. 39 del TULPS, furti ai danni degli avventori, violazione del divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori, vendita, cessione e altre condotte di spaccio degli stupefacenti;
    -l’esistenza di una situazione di pericolo può emergere allorquando risulti che, congiuntamente ad altre situazioni rilevanti, il gestore dell’esercizio pubblico, ovvero il personale addetto ai servizi di controllo agli ingressi delle attività di intrattenimento e spettacolo, abbiano omesso di richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine relativamente ad atti di violenza o aggressione accaduti all’interno del locale o nelle sue pertinenze;
    -eventuali violazioni di norme, sanzionate a titolo di illecito amministrativo, riconducibili alla competenza degli enti locali (ad esempio in tema di emissioni rumorose) sono inidonee a determinare turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica o allarme sociale nella cittadinanza e, quindi, a fondare provvedimenti ex art. 100 TULPS.

In merito, invece, alle nuove ipotesi di applicazione dell’art. 100 TULPS introdotte dal D.L. n. 14 del 2017, la novella prevede che il Questore possa disporre la sospensione della licenza nel caso di reiterata inosservanza delle ordinanze adottate dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, TUEL, per:

  • a)far fronte alle esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
  • b)fronteggiare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche attraverso disposizioni concernenti gli orari di vendita, pure per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
  • c)coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, sentiti gli stakeholder istituzionali, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale.

Quanto all’ambito applicativo, poiché la disposizione non specifica quando si possa parlare di reiterazione di tali inosservanze, si ritiene che, ai fini dell’applicazione della disposizione in argomento, occorra fare riferimento all’art. 8 bis della legge 24 ottobre del 1981 n. 689, la quale reca una disciplina generale della condizione di reiterazione degli illeciti amministrativi.

Per ciò che concerne l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, quest’obbligo potrà essere legittimamente omesso solo allorquando le situazioni al vaglio del Questore presentino i contorni di un concreto pericolo di compromissione per l’ordine e la sicurezza pubblica, apprezzati all’esito di una compiuta istruttoria e puntualmente evidenziati in sede di motivazione del provvedimento.

Altre indicazioni ricavabili dall’ordito normativo riguardano l’ambito di applicazione della misura più grave della revoca della licenza.

La possibilità di far luogo alla suddetta misura viene ad essere subordinata alla sussistenza di due condizioni:

  • a)l’adozione a monte di un provvedimento di sospensione irrogato a mente dell’art. 100 TULPS nei confronti dell’esercizio pubblico;
  • b)la ripetizione di fatti, del tipo evocati dallo stesso art. 100 TULPS, precisando che la condizione di “ripetizione” non forma oggetto di una regolamentazione espressa, per cui la sua ricorrenza è rimessa ad una valutazione discrezionale del Questore. E’ evidente peraltro, che la sussistenza di tali presupposti deve essere valutata secondo il criterio di ragionevolezza. Facendo applicazione di tale principio, potranno essere presi in considerazione fatti storici e provvedimenti di sospensione che siano avvenuti in epoche non risalenti.
    Per concludere, quindi, il provvedimento adottato a mente dell’art. 100 TULPS deve uniformarsi ai seguenti parametri:
  • c)idoneità, cioè il provvedimento deve essere adeguato all’obiettivo da perseguire;
  • d)necessità, nel senso che non deve essere disponibile nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente sulla sfera giuridica dell’interessato.

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