domenica 14 febbraio 2021

SI al verbale C.d.S. "Alter Ego"


 Infrazioni stradali: possono coesistere due verbali uno con firma automatizzata e l'altro con sigla autografa

In breve
Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 3677 depositata il 12 febbraio

In materia di infrazioni al codice della strada possono sussistere due verbali. Uno firmato con sistemi automatizzati e il secondo sottoscritto con firma autografa. La modalità che cambia, infatti, è solo quella relativa alla sottoscrizione in quanto il contenuto dei documenti è identico. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 3677/21.
La vicenda
Con ricorso ex articolo 205 del codice della strada depositato presso il giudice di pace di Torino, un soggetto ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla prefettura di Torino per superamento del limite di velocità. Il giudice di pace ha rigettato l'appello dell'automobilista il quale si rivolgeva al Tribunale di Torino che rigettava di nuovo l'istanza. Quest'ultimo ha proposto ricorso in Cassazione rilevando l'illegittimità di due verbali. I Supremi giudici hanno precisato che il giudice di merito ha puntualizzato che il verbale di contravvenzione fosse uno soltanto ovverosia quello predisposto sulla base degli elementi e dei dati comunicati dagli accertatori, in forza alla polizia locale del Comune di Torino. La Suprema Corte ha così puntualizzato che: 1) il verbale fosse uno soltanto, ovvero quello notificato dalla Delfini srl al soggetto; 2) esso è completo di tutti gli elementi prescritti dalla legge, posto che reca gli elementi idonei a identificare la trasgressione contestata, il contesto e le modalità con cui essa è stata rilevata, inclusi i nomi degli accertatori nonché l'indicazione del responsabile del procedimento; 3) la contestazione dell'infrazione a distanza e la redazione del relativo verbale in un momento successivo rispetto alla commissione del fatto, è ammessa dalla legge. Rigettata, quindi, la contestazione dell'appellante secondo cui i documenti sarebbero stati due e non, invece, come in effetti è, uno soltanto. Peraltro va rilevato che il Tribunale ha esaminato anche la circostanza che il verbale notificato all'automobilista fosse privo di firma autografa perché redatto con sistemi automatizzati, mentre quello prodotto dal Comune nel corso del giudizio di merito recava la firma autografa di una dottoressa. Niente di strano perché nulla impedisce alla pubblica amministrazione la redazione di due originali, uno meccanizzato e, uno con sottoscrizione autografa. L'elemento che cambia, infatti, è solo la modalità di sottoscrizione, in quanto il contenuto dei documenti è identico e il dirigente responsabile è il medesimo. L'automobilista, peraltro, non ha chiesto l'accesso fotografico attestante l'infrazione, essendo suo diritto chiederne visione agli uffici competenti. E questo è stato un altro elemento probatorio che ha giocato a suo sfavore.


di Giampaolo Piagnerelli "Sole 24 Ore" Riproduzione riservata ©