sabato 13 febbraio 2021

Aggiornamento carta di circolazione ...

 



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 gennaio 2021
Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione. (21A00743) (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2021)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 2021 
Innovazioni  in  materia  di  accertamento  delle   modifiche   delle
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e  aggiornamento
della carta di circolazione. (21A00743) 
(GU n.37 del 13-2-2021)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante:  «Disposizioni  in
materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e   disciplina
dell'attivita' di autoriparazione»; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'art. 78,  comma  1,
in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli
in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  recante:
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  e,
in particolare, l'art. 49, comma 5-ter, lettera g), che  modifica  il
citato  art.  78,  comma  1,  prevedendo  che   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti individui,  con  proprio  decreto,  le
modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli,
compresi quelli con adattamenti per le persone con  disabilita',  per
le  quali  la  visita  e  prova  presso  i  competenti   uffici   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale non sono piu' richieste, nonche' stabilisca le modalita'
e le procedure per i relativi accertamenti  e  l'aggiornamento  della
carta di circolazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e  attuazione  del  nuovo
codice della strada», e, in particolare, l'appendice V all'art. 227 e
l'art. 236; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto  dal
novellato art. 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua le  tipologie  di  modifica  delle
caratteristiche costruttive  e  funzionali  dei  veicoli,  anche  con
riferimento  ai  veicoli  con  adattamenti   per   le   persone   con
disabilita', per le quali non e' prevista la visita  e  prova  presso
gli uffici motorizzazione civile, nonche' le modalita' e le procedure
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. 
  2.  Le  tipologie  di  modifica  e  la  documentazione   necessaria
all'aggiornamento  della  carta   di   circolazione   sono   indicate
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                 Requisiti e adempimenti delle ditte 
                     esecutrici delle modifiche 
 
  1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e  funzionali  di
cui  all'allegato  A  sono  effettuate   dalle   officine   esercenti
l'attivita'   di   autoriparazione   nell'ambito   delle   specifiche
competenze. 
  2. Le officine di cui al comma 1 sono accreditate presso  l'Ufficio
motorizzazione    civile    territorialmente    competente,    previa
sottoscrizione  del  disciplinare  di   cui   all'allegato   C,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Ad ogni officina accreditata,  l'Ufficio  motorizzazione  civile
assegna un codice identificativo alfanumerico  secondo  le  modalita'
stabilite con apposito provvedimento del  direttore  della  Direzione
generale per la motorizzazione. 
  4. Le modifiche sono eseguite dalle officine di cui al comma 1  nel
rispetto della normativa vigente in materia, nonche'  in  conformita'
alle   direttive   emanate   dalla   Direzione   generale   per    la
motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo e  alle
istruzioni del manuale di installazione fornito dal  costruttore  dei
componenti o dei dispositivi installati. 
  5.  L'officina  rilascia   apposita   dichiarazione,   redatta   in
conformita' al modello  riportato  all'allegato  B,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, ed attestante che l'esecuzione
dei lavori e' avvenuta  a  regola  d'arte,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal comma 4. Ove prevista dalla normativa  tecnica  vigente,
l'officina rilascia, altresi', la  certificazione  di  origine  degli
elementi installati annotando,  in  ordine  progressivo  su  apposito
registro con pagine numerate e preventivamente vidimato  dall'Ufficio
motorizzazione civile, il numero di targa del veicolo, il  numero  di
telaio, l'intestatario, il tipo di modifica e la data in cui e' stata
effettuata la modifica stessa. 
                               Art. 3 
 
 
       Modalita' di aggiornamento della carta di circolazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche,
l'intestatario del veicolo presenta apposita istanza di aggiornamento
della carta di circolazione, corredata della  documentazione  di  cui
all'allegato A,  all'Ufficio  motorizzazione  civile  competente  nel
territorio in cui ha sede l'officina che ha  apportato  le  modifiche
stesse. 
  2. L'Ufficio motorizzazione civile  provvede  all'emissione  di  un
tagliando adesivo, da  applicare  sulla  carta  di  circolazione  del
veicolo, che riporta i dati  variati  o  integrati  a  seguito  delle
modifiche apportate. 
  3. Se l'aggiornamento della carta di circolazione e' effettuato per
il tramite di uno studio di  consulenza  automobilistica,  l'istanza,
corredata della  relativa  documentazione  di  cui  al  comma  1,  e'
custodita dal medesimo studio di consulenza per i  successivi  cinque
anni  ed  esibita  in  caso  di  controlli  da  parte  degli   uffici
motorizzazione civile o degli altri enti preposti alla vigilanza. 
                               Art. 4 
 
 
        Vigilanza da parte degli uffici motorizzazione civile 
 
  1. Gli uffici motorizzazione civile effettuano la  vigilanza  sulle
officine e sugli studi di consulenza automobilistica  ai  fini  della
corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  2. La vigilanza sulle officine e' effettuata mediante  controlli  a
campione sui veicoli che sono stati  oggetto  delle  modifiche  delle
caratteristiche costruttive e funzionali di cui al presente  decreto,
al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste
dalla normativa vigente e delle istruzioni di  installazione  di  cui
all'art. 2, comma 4.  In  caso  di  accertata  violazione,  l'Ufficio
motorizzazione civile provvede a ritirare il codice identificativo di
cui all'art. 2, comma 3. 
  3. La  vigilanza  sugli  studi  di  consulenza  automobilistica  e'
effettuata mediante controlli a campione, al fine  di  accertare,  ai
sensi dell'art. 3, comma 3,  la  regolarita',  la  completezza  e  la
custodia della  documentazione.  In  caso  di  accertata  violazione,
l'Ufficio  motorizzazione  civile  provvede  alla  segnalazione  agli
organi territoriali competenti di cui all'art. 9 della legge 8 agosto
1991, n. 264. 
  4. Il metodo di campionamento dei controlli di cui ai commi 2  e  3
e' stabilito con provvedimento del direttore della Direzione generale
per la motorizzazione. 
    
                               Art. 5 
 
 
         Disposizioni transitorie e modifiche degli allegati 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  a  tutti  i
procedimenti  di  modifica  delle   caratteristiche   costruttive   e
funzionali  previste  all'allegato  A  per  i  quali,  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli intestatari  dei  veicoli
hanno prenotato la  visita  e  prova  presso  il  competente  Ufficio
motorizzazione civile. 
  2.  Gli  allegati  al  presente   decreto   sono   aggiornati   con
provvedimento  del  direttore  della  Direzione   generale   per   la
motorizzazione. 
 
    Roma, 8 gennaio 2021 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 471 
                             Allegato A 
 
                    Parte 1 (articolo 1, comma 2) 
 
 
          Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento 
   della carta di circolazione non e' subordinato a visita e prova 
 
    1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel
o monofuel; 
    2. Installazione gancio di traino  sui  veicoli  delle  categorie
internazionali M1 ed N1; 
    3.  Installazione  doppi  comandi  per  veicoli  da  adibire   ad
esercitazioni di guida; 
    4. Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte
di conducenti disabili 
      4.1. Pomello al volante; 
      4.2. Centralina comandi servizi 
      4.3.   Inversione   dei   pedali    acceleratore-freno    nella
configurazione speculare a quella originaria; 
      4.4. Spostamento leve comandi  servizi  (luci,  tergicristalli,
etc.) 
      4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno 
      4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno 
                             Allegato A 
 
                    Parte 2 (articolo 1, comma 2) 
 
 
   Documentazione per l'aggiornamento della carta di circolazione 
 
    1.1 Documentazione comune a tutte le tipologie di modifica 
      1.1.1 Domanda di  aggiornamento  della  carta  di  circolazione
redatta sul modello TT2119, allegando: 
      1.1.1.1 attestati dei versamenti prescritti  per  aggiornamento
della carta di circolazione senza visita e  prova  con  emissione  di
tagliando autoadesivo; 
      1.1.1.2 copia della carta di circolazione o del documento unico
del veicolo oggetto di modifica; 
      1.1.1.3  dichiarazione,  redatta  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive
modificazioni, attestante  che  i  lavori  di  modifica  siano  stati
eseguiti  a  perfetta  regola  d'arte,  in  ottemperanza  alle  norme
tecniche alle norme tecniche vigenti in  materia,  alle  disposizioni
emanate  dalla  Direzione  generale  per  la   motorizzazione,   alle
prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche  ed  in
conformita' alle istruzioni del manuale di installazione fornito  dal
costruttore  dei   componenti   o   dei   dispositivi   eventualmente
installati. La dichiarazione e' redatta secondo il modello  riportato
in allegato B. 
      1.1.1.4 certificato di conformita' o di origine del  componente
o dispositivo, se prescritto  dalle  disposizioni  di  cui  al  punto
precedente; 
      1.1.1.5 nulla  osta  del  costruttore  del  veicolo,  nei  casi
prescritti dalle disposizioni di cui al punto 2.1.1.3 
    1.2 Schede di dettaglio 
      le schede di dettaglio di singola tipologia  di  modifica  sono
riportate all'allegato B 
                             Allegato B 
 
                        (articolo 2, comma 5) 
 
           Schede di dettaglio e fac-simile dichiarazione 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato C 
 
                        (articolo 2, comma 2) 
 
                            Disciplinare 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico