martedì 4 febbraio 2020

Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada.


Ministero dell’Interno
Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada. Modifiche al Disciplinare per la scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.
Disposizioni per il rilascio dei titoli abilitativi e modalità di effettuazione delle scorte

(Circ. n. 300/A/871/20/116/1/1)
ASAPS


La presente fa seguito alla circolare n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, con la quale sono state fornite istruzioni operative ed interpretative a seguito del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, del 30 aprile 2019, di modifica al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (di seguito Disciplinare), emanato ai sensi dell'art .. 9, comma 6-ter), del Codice della Strada (di seguito CdS).
Con la circolare del 27 novembre 2019, sono state anche abrogate diverse circolari così come sostituite precedenti disposizioni, tra le quali anche quelle relative alla disciplina del rilascio delle abilitazioni per i servizi di scorta tecnica e per i servizi di segnalazione aggiuntiva, e ciò ha reso necessaria una completa rivisitazione della materia.
Con la presente vengono fornite indicazioni operative per le scorte in occasione di competizioni ciclistiche svolte, in tutto o in parte, dalla Polizia di Stato, segnatamente dalla Specialità Polizia Stradale, alle quali non si applicano, se non in misura residuale, le disposizioni del Disciplinare in argomento.


Obiettivo della circolare è anche quello di confermare la competenza dei Compartimenti di Polizia Stradale ( di seguito solo Compartimenti), all'autorizzazione delle scorte tecniche, in ausilio o in sostituzione delle scorte di polizia, orientando le relative procedure.
Le istruzioni di seguito indicate si riferiscono unicamente agli aspetti legati alla scorta e alla tutela della sicurezza stradale, restando impregiudicate tutte le indicazioni già impartite in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche e dei luoghi di pubblico spettacolo1 e che hanno definito le misure di safety da adottare in occasione delle pubbliche manifestazioni stesse e degli altri eventi di pubblico spettacolo.

 1 La materia è compendiata nelle "Linee guida recanti indicazioni per l'ottimizzazione dell'attività di governo e pianifìcazione ai fini dell'individuazione delle misure più efficaci a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni ed eventi" di cui al decreto prot. n. 555-DOC/C/OP-UCIS/OPMAS/1324/19 del 8 marzo 2019. Le linee guida tengono conto della Direttiva emanata dal Gabinetto del Ministro dell'Interno, n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018, avente ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva", che integra e in parte sostituisce la direttiva pari numero del 28 luglio 2017. 


 1. REQUISITI PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE ABILITAZIONI RICHIESTE PER EFFETTUARE SERVIZI DI SCORTA TECNICA O DI SEGNALAMENTO

 Il personale che effettua attività di scorta tecnica, ovvero di segnalazione aggiuntiva, deve aver compiuto i 18 anni, essere titolare di patente di guida di categoria . B o superiore, rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A o A2 e deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 11 del T.U.L.P.S. per la titolarità delle autorizzazioni di polizia. Il possesso di tali requisiti soggettivi costituisce il presupposto per la valutazione dell'affidabilità · dei soggetti da abilitare, i cui compiti sono caratterizzati da connotazioni pubblicistiche di considerevole spessore. Pertanto, non può essere ritenuto in possesso di tali requisiti chiunque: 

1.    abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
2.    sia sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
3.    abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine · pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;
4.    non abbia buona condotta.


 Per quanto riguarda, in particolare, il requisito della "buona condotta", nonostante il carattere indefinito della norma, si ritiene - allo· scopo di uniformare la valutazione a criteri quanto più possibile obiettivi - che la condotta del richiedente debba essere valutata alla luce della presenza o meno di precedenti di polizia che sostenga ( con riguardo all'attività da compiere) un eventuale giudizio sfavorevole.
Il possesso dei requisiti sopraindicati dovrà essere oggetto di autocertificazione da parte del richiedente, formalizzata su apposito stampato (ALL.1) insieme alla domanda di rilascio dell'abilitazione al servizio di scorta tecnica o all'attività di segnalazione aggiuntiva, secondo la procedura infra descritta. L'interessato dovrà essere reso edotto delle conseguenze derivanti dalla falsa attestazione del possesso dei requisiti.
In linea con le disposizioni generali vigenti in materia, dovranno essere svolti accertamenti sulla veridicità delle autocertificazioni, attraverso le informazioni acquisibili consultando le banche dati di cui alla legge 1 ° aprile 1981, n. 1212

L'esecuzione dei controlli non necessita di comunicazione all'interessato trattandosi di un subprocedimento eventuale. L'atto conclusivo del procedimento di controllo, e l'esito dello stesso, deve avere forma scritta, in quanto può costituire prova documentale ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.
Per i soggetti già abilitati la verifica del persistente possesso dei requisiti morali richiesti dovrà essere effettuata anche in occasione del rinnovo dell'abilitazione.
Oltre ai requisiti morali, all'età e alla titolarità della patente di guida, l'art. 1 del Disciplinare prevede che il rilascio dell'attestato di abilitazione per l'esercizio dell'attività di scorta tecnica, ovvero di segnalazione aggiuntiva, possa essere chiesto soltanto da persone aventi specifiche qualità personali. Si tratta di due casi distinti, disciplinati dai commi 1 e 2 dell'articolo citato, per i quali sono previsti requisiti e procedure diverse. 


Continua 



Su telegram, per gli iscritti al canale "polizialocal" il disciplinare aggiornato a novembre 2019