lunedì 3 febbraio 2020

AUSILI MEDICI – SCOOTER ELETTRICO


 
Cari Colleghi,
Anche in Italia, ormai si sono diffusi gli scooter elettrici, che vengono usati da un numero sempre maggiore di persone anziane o con disabilità, a volte anche impropriamente, creando non poca difficoltà alla fluidità e sicurezza della circolazione.
Ma vediamo insieme cosa dice la legge a tal proposito.
L’ultima modifica in tema di circolazione su strada di questo tipo di mezzo è arrivata nel 2010, con la legge nr. 120, che è andata a modificare direttamente l’art. 46 del CdS.
Quello che rileva in proposito è la distinzione tra veicoli e non veicoli.
Una precisazione ulteriore deriva dall’art. 190 del CdS che, al comma 7, stabilisce che le macchine di persone invalide, anche se asservite da motore, … possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni”.
Secondo il CdS, quindi, lo scooter elettrico può circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi predisposti. (sui marciapiedi, nei viali, nelle aree pedonali, nelle ztl, sulle strisce e sui passaggi pedonali) oltre che sulle piste ciclabili.
Di conseguenza devono assumere il comportamento dei pedoni.
Per questo, è necessario che la ditta costruttrice dichiari che il prodotto:
  • è concepito per persone con difficoltà o incapacità di deambulazione (È il termine medico che esprime l’atto del camminare) che fisicamente e mentalmente sono in grado di guidare un veicolo elettrico;
  • è stato prodotto in conformità alle norme europee (es. EN 12 184);
  • è iscritto al Repertorio secondo quanto previsto da decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007 “Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46” e successiva Ordinanza del 23 dicembre 2008;
  • avere il marchio CE;
·       ha una sua iscrizione come DM (Dispositivo Medico), su una tabella riepilogativa riportante Tipologia, Marca, Modello e Numero di iscrizione al Repertorio.
Si riporta l’art.196 del Regolamento del CdS per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli per uso invalidi.
Art. 196. Regolamento di Attuazione del CdS
Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi

1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,10 m; 
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m; 
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo; 
d) sedile monoposto; 
e) massa in ordine di marcia 40 kg; 
f) potenza massima del motore 1 kw; 
g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada il guidatore in posizione eretta (massa 70 ± 5 kg).
2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1, e cioè casco,patentino, assicurazione ed immatricolazione.

Si riporta la sanzione che potrebbe servire.

Art.190/8-10 del CdS
Circolava con una macchina per uso invalidi, rientranti tra gli ausili medici direttamente su strada e non su zone riservate ai pedoni.
Sanzione edittale : da €.26,00 a €.102,00
P.M.R. : €.26,00
Pagamento entro 5 gg.: €.18,20
Pagamento oltre 60 gg. :€.51,00
Sanz.Acc.: No

Di conseguenza non possono neanche sostare sulla carreggiata, quindi, durante il controllo chiedete anche in visione:

·         la dichiarazione di conformità;
·         certificazione di inabilità del conducente.