Cari
Colleghi,
Anche in Italia, ormai si sono diffusi
gli scooter elettrici, che vengono usati da un numero sempre maggiore di persone
anziane o con disabilità, a volte anche impropriamente, creando non poca
difficoltà alla fluidità e sicurezza della circolazione.
Ma vediamo insieme cosa dice la legge a
tal proposito.
L’ultima modifica in tema di circolazione
su strada di questo tipo di mezzo è arrivata nel 2010, con la legge nr. 120,
che è andata a modificare direttamente l’art. 46 del CdS.
Una precisazione
ulteriore deriva dall’art.
190 del CdS che, al comma
7, stabilisce che “le
macchine di persone invalide, anche se asservite da motore, … possono circolare sulle parti della strada
riservate ai pedoni”.
Secondo il CdS, quindi, lo scooter elettrico può circolare sui
marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi predisposti. (sui
marciapiedi, nei viali, nelle aree pedonali, nelle ztl, sulle strisce e sui
passaggi pedonali) oltre che sulle piste ciclabili.
Di conseguenza devono
assumere il comportamento dei pedoni.
Per questo, è necessario che la ditta
costruttrice dichiari che il prodotto:
- è concepito per persone con difficoltà o incapacità di deambulazione (È il termine medico che esprime l’atto del camminare) che fisicamente e mentalmente sono in grado di guidare un veicolo elettrico;
- è stato prodotto in conformità alle norme europee (es. EN 12 184);
- è iscritto al Repertorio secondo quanto previsto da decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007 “Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46” e successiva Ordinanza del 23 dicembre 2008;
- avere il marchio CE;
·
ha una sua
iscrizione come DM (Dispositivo Medico), su una tabella riepilogativa riportante
Tipologia, Marca, Modello e Numero di iscrizione al Repertorio.
Si riporta l’art.196 del Regolamento del CdS per
quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli per uso invalidi.
Art. 196. Regolamento di Attuazione del
CdS
Caratteristiche dei veicoli per uso di
bambini o di invalidi
1. I veicoli per
uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali
da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza
massima 1,10 m;
b) larghezza
massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali,
ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60
m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima
1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il
valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo
raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile
monoposto;
e) massa in ordine
di marcia 40 kg;
f) potenza massima
del motore 1 kw;
g) velocità massima
6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per
costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del
motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La
prova è effettuata su strada il guidatore in posizione eretta (massa 70 ±
5 kg).
2. Il superamento
anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione
della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1, e
cioè casco,patentino, assicurazione ed immatricolazione.
Si
riporta la sanzione che potrebbe servire.
Art.190/8-10 del CdS
Circolava
con una macchina per uso invalidi, rientranti tra gli ausili medici
direttamente su strada e non su zone riservate ai pedoni.
Sanzione
edittale : da €.26,00 a €.102,00
P.M.R.
: €.26,00
Pagamento
entro 5 gg.: €.18,20
Pagamento
oltre 60 gg. :€.51,00
Sanz.Acc.:
No
Di
conseguenza non possono neanche sostare sulla carreggiata, quindi, durante il
controllo chiedete anche in visione:
·
la dichiarazione di conformità;
·
certificazione di inabilità del
conducente.