martedì 4 febbraio 2020

Pubblicità sui veicoli in comodato d’uso gratuito ad ONLUS o Associazioni di volontariato. Quesito

Ministero dell’Interno
Pubblicità sui veicoli in comodato d’uso gratuito ad ONLUS o Associazioni di volontariato. Quesito

(Circ. n. 300/A/884/20/105/41)
ASAPS 


Si fa riferimento alla nota n. 190026566 del 6 novembre 2019, con la quale il Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, a seguito di una comunicazione inviata alla Sezione Polizia Stradale di Sondrio da parte dell'associazione "Progetti di Utilità Sociale S.r.l.", ha chiesto un parere ed un indirizzo operativo in ordine alla circostanza per cui su un veicolo adibito al trasporto di persone diversamente abili, vengano apposti messaggi pubblicitari per conto di terzi a titolo oneroso. Nel merito si fornisce il seguente contributo.
Il combinato disposto dell'art. 23 CdS e dell'art. 57 Reg. esecuzione del CdS, disciplinano la circolazione dei veicoli quali strumenti di diffusione di messaggi pubblicitari.
L'art. 57 citato, disciplina in modo differenziato le modalità di impianto dei mezzi pubblicitari ed il contenuto dei messaggi in relazione al tipo di veicolo ed alla onerosità o gratuità del titolo in forza del quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Infatti, ci sono differenti prescrizioni per quattro tipi di categorie di veicoli quali, le autovetture ad uso privato, i veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea1 , i taxi e gli altri veicoli, e ci sono distinzioni tra pubblicità diffusa nel proprio o nell'altrui interesse e tra pubblicità diffusa a titolo gratuito o a titolo oneroso.
In particolare, sui veicoli ad uso privato non è concessa alcuna forma di pubblicità nell'interesse di terzi, mentre, è ammessa la pubblicità nell'esclusivo interesse del soggetto cui appartiene il veicolo limitatamente all'indicazione del marchio e della ragione sociale.
Rispetto alla questione posta all'attenzione di questo Servizio Polizia Stradale, si ritiene ragionevole ritenere che il servizio svolto con i veicoli utilizzati dalle ONLUS o dalle Associazioni di volontariato per il trasporto di persone diversamente abili, non può essere equiparato al trasporto passeggeri in servizio non di linea che, invece, deve essere inquadrato all'interno di una contesto normativo specifico che ne definisce le caratteristiche. In particolare, il trasporto di passeggeri in servizio non di linea trova il suo fondamento giuridico in due norme distinte e precisamente, la legge 11 agosto 2003, n. 218, che disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus e la legge 15 gennaio 1992, n. 21 che regola, tra le altre cose, l'attività di noleggio con conducente eseguito con autovetture, motocarrozzette, velocipedi, natanti e veicoli a trazione animale. Tali norme disciplinano in modo rigoroso l'attività di trasporto passeggeri in servizio non di linea, senza "lasciare spazio" a possibili equiparazioni con altre modalità di trasporto di passeggeri neanche per analogia. 
azioni con altre modalità di trasporto di passeggeri neanche per analogia.
Per conseguenza, il trasporto di persone diversamente abili nelle modalità descritte dall'Associazione richiedente, non può che essere ricondotto al trasporto di persone su veicoli ad uso privato, per i quali, come detto, non è concessa alcuna forma di pubblicità nell'interesse di terzi, ma soltanto la pubblicità nell'esclusivo interesse del soggetto cui appartiene il veicolo limitatamente all'indicazione del marchio e della ragione sociale.
La modifica dell'art. 57 del regolamento di esecuzione del CdS, cosi come prevista dall'art. 5, comma 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120, al fine di estendere e disciplinare nel dettaglio la pubblicità non luminosa e per conto di terzi anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui ali' art. 6 legge 11 agosto 199 I, n. 266 e infine alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), non ha ancora trovato attuazione.
Per tale ragione, vista la rilevanza della questione posta e condividendo la necessità che la materia venga regolamentata nel senso previsto dal citato art. 5, comma 4 della legge 120/210, questo Servizio Polizia Stradale recentemente si è attivato con gli uffici preposti segnalando l'opportunità di approvare il testo di legge in argomento.
Il parere formulato da uno studio legale, allegato alla cornumcazionc pervenuta alla Sezione Polizia Stradale di Sondrio, secondo il quale la mancata modifica dell'art. 57 comporterebbe, di fatto, l'immediata applicazione delle previsioni contenute nel citato art. 5, comma 4, della legge 120/2010, non appare condivisibile, posto che ciò farebbe innescare una situazione in cui a fronte dell'ammissibilità della pubblicità per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle associazioni in parola, mancherebbe la relativa disciplina, creando incertezza normativa.
Per le ragioni suesposte, si ritiene che l'attuale assetto normativo non consenta di esporre messaggi pubblicitari per conto di terzi a titolo oneroso sui veicoli acquisiti in comodato gratuito da parte di associazioni di volontariato per i trasporto di persone diversamente abili.
Per la Prefettura si invia in allegato, per i profili di interesse, anche la nota dell'associazione in parola e la nota cui la presente è riscontro. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO


1 In tale categoria vi rientrano i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di linea per trasporto di persone, di linea per trasporto di cose, al trasporto di cose per conto terzi e di piazza per trasporto di cose per conto terzi.