giovedì 7 novembre 2019

Seggiolini anti abbandono: perché il cambio di rotta? Sanzioni a rischio.



Prima ci dicono che l’obbligo sarebbe partito da marzo 2020 (la legge 117/2018 stabiliva infatti che l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini   nei veicoli chiusi si sarebbe applicato decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto …) poi ci vien detto, con Circolare Ministeriale, che l’obbligo invece parte dal 7 novembre (ricordiamo che il DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122  con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione è stato pubblicato il 23 ottobre 2019).

Perché?
Perché il Consiglio di Stato, nell’esprimere parere favorevole allo schema di decreto, con parere n. 2526/19 depositato il 27 settembre, ha   sottolineato parecchie incongruenze.
In particolare, “la Sezione ritiene doveroso richiamare l’attenzione del Governo su due profili che attengono alla legge n. 117/2018:
- non è dato comprendere il motivo dell’apparente incongruenza per cui, mentre il comma 1 dell’art. 172 del Nuovo codice della strada impone l’obbligo di assicurare, con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini trasportati di statura inferiore a m. 1,50 (cioè, secondo comune esperienza, di età fino a 10 anni e anche oltre), il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 117/2018, introduce l’obbligo di utilizzare i dispositivi anti abbandono solo per i bambini di età inferiore a 4 anni;
- andrebbe sicuramente rimossa l’incongruenza della disposizione legislativa contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 117 del 2018, ai sensi della quale l’obbligo di utilizzare i dispositivi anti abbandono si applica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto qui in esame “e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019”. Ciò significa che, ai sensi del comma 10 dell’articolo 172 come novellato, a partire dal 1° luglio 2019 chiunque non faccia uso del dispositivo anti abbandono rispondente alle specifiche fissate dal Ministero col decreto qui in esame dovrebbe essere soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, e ciò nonostante il fatto che, in assenza del decreto stesso, tali dispositivi “rispondenti” non possano neppure esistere. A tale incongruenza ha inteso porre rimedio, su segnalazione del Ministero richiedente, il Ministero dell’interno, con la nota, riportata in atti, nella quale si invitano – ragionevolmente, ma contra legem - gli organi accertatori a non sanzionare il mancato rispetto della norma di legge. Al riguardo, si osserva che il predetto termine dovrebbe essere sollecitamente modificato dal legislatore, tenendo conto non solo dei tempi tecnici di emanazione del regolamento attuativo qui in esame, ma altresì del tempo necessario ai produttori per concepire e realizzare, ai distributori per commercializzare e agli utenti per acquistare i dispositivi in questione”.

Sembra una cosa di poco conto, ma questa rettifica fatta con una semplice Circolare (ricordiamoci il valore di una Circolare...), sull’entrata in vigore della norma, mette in crisi non soltanto gli operatori di polizia stradale, chiamati a far rispettare la norma, ma anche   e soprattutto chi produce/distribuisce questi dispositivi, e infine, l’utente finale.
Da un lato quindi abbiamo il Poliziotto di turno, che dal 7 novembre, codice alla mano, sanziona il povero Cristo che non fa uso del dispositivo con 81 euro e dall’altro abbiamo l’automobilista che giustamente s’incazza (e non tanto perché è un rivoluzionario per indole), ma perché anche volendo non è stato messo nelle condizioni di mettersi a regola.
Peraltro, in tutto questo casino, lo stesso  si sente anche legittimato a far ricorso con buone possibilità di averla vinta, con possibili scenari di responsabilità a carico del dipendente per danno erariale a carico dell’Ente.

Un'ultima considerazione è d'obbligo:
1)perché la norma non si applica ai conducenti in Italia che sono residenti all'estero?
2) chi deve attestare che il dispositivo è conforme alle caratteristiche di cui all'allegato "A" del decreto sopra citato?

Insomma, per dirla breve, siamo sempre alle solite “MINCHIATE ITALIANE”  commesse dai nostri burocrati ai danni di chi queste norme deve farle applicare.
M.Serio
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