giovedì 7 novembre 2019

Accesso tricicli basculanti in autostrada

Ministero dell'Interno
Accesso tricicli basculanti in autostrada

(Circ. prot. n. 300/A/9341/19/104/1 del 05 novembre 2019)
ASAPS

------------
Oggetto:Accesso tricicli basculanti in autostrada
Sono state sollevate a questa Direzione diversi quesiti relativi alle norme sui tricicli cosiddetti "basculanti", i quali, secondo la classificazione europea, rientrano nella categoria "L5e". Le questioni poste riguardano, in particolare, la possibilità per i detti veicoli di poter accedere nelle autostrade o nelle strade extraurbane principali, secondo quanto previsto dall'art. 175 CdS.
 
Sono emerse, sul territorio differenti interpretazioni sull'applicazione delle sanzione previste dal citato art. 175 CdS, ed in relazione a ciò è stato richiesto al competente Ufficio del Ministero· delle infrastrutture e dei trasporti un autorevole parere. All'esito degli approfondimenti si ritiene di dover fornire un indirizzo operativo univoco agli organi di polizia stradale.

Per le disposizione contenute nel Regolamento (UE) n. 168/2013 del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione dei veicoli a due e tre ruote che, come noto, è di diretta applicazione per gli Stati membri dell'Unione europea, i veicoli in argomento sono omologati con la classificazione contenuta nello stesso Regolamento, e dunque, con la categoria L5e (tricicli a motore), sottocategoria L5e-A (tricicli) definiti quali veicoli, diversi dai tricicli commerciali, progettati principalmente per il trasporto di passeggeri con un massimo di 5 posti.

Si tratta di veicoli di nuova concezione la cui categoria sopra richiamata non ha un riscontro diretto nella classificazione contenuta nel Codice della Strada, comunque necessaria ai fini dell' applicazione delle regole relative alla circolazione.

Tra queste, l'art. 175, comma 2, letto a) CdS, vieta la circolazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali ad una serie di veicoli, tra cui le motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm). Tale indicazione, nell'individuare il veicolo cui è vietato l'ingesso nelle citate tipologie di strade, utilizza la terminologia contenuta nell'art. 53, comma 1, lett. b) CdS che, come detto, non trova precisa corrispondenza con la classificazione europea di cui sopra.

In assenza, al momento, di una specifica previsione normativa che possa individuare la corrispondenza tra le categorie di veicoli a due o tre ruote elencate nel Regolamento 168/2013 con quelle contenuta nel Codice della Strada, appare ragionevole ritenere che le caratteristiche tecniche dei veicoli omologati con la classificazione L5e-A (nel limite di quattro posti totali), possa trovare corrispondenza con quelle ricomprese tra i motocicli e le motocarrozzette.

Infatti, l'art. 53 CdS, descrive i motocicli come veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente, mentre, la categoria internazionale L5e-A prevede che il veicolo abbia tre ruote e al massimo 5 posti. Lo stesso art. 53 CdS, descrive le motocarrozzette come veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti ed idonea carrozzeria, mentre, la categoria internazionale L5e-A prevede al massimo 5 posti.

Ciò premesso e al solo fine di individuare le limitazioni imposte dall'art. 175 CdS alla circolazione in autostrada e sulle strade extraurbane principali, si ritiene che la corrispondenza dei veicoli omologati come L5e-A, possa essere in via cautelativa ricondotta a quella di cui all'art. 53, comma 1, letto b) CdS (motocarrozzette), quando omologate con massimo 4 posti.

Nelle more di un intervento normativo che recepisca la classificazione europea contenuta nel Regolamento 168/2013, si ritiene, pertanto, ragionevole consentire la circolazione nelle suddette strade ai veicoli omologati con la categoria internazionale L5e-A con cilindrata uguale o superiore a 250 cm3 e un massimo di 4 posti totali.
 
Allo scopo di considerare anche eventuali particolari casistiche presenti sul territorio, si sarà grati se codesti Uffici vorranno far pervenire a questa Direzione eventuali problematiche ed osservazioni rilevate sul territorio nell'applicazione delle presenti indicazioni operative
"''''''''''
Le Prefetture -Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
FORGIONE







(1)Secondo quanto previsto dal Regolamento 168/2013, i veicoli recanti tale omologazione sono considerati a tre ruote in quanto, le ruote montate sullo stesso asse hanno distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo superiore a 460 mm.