mercoledì 6 novembre 2019

Circolare dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini

OGGETTO: Dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. "

-ALLE PREFETTURE -UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
\
-AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO -BOLZANO -ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA -ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI -AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI -ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI -AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI -AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
e, per conoscenza,
-AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
-AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
p
-AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI ROMA
-AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
-AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA


Facendo seguito alla circolare n. 300/NI9/109/12/3/4 del 3 luglio 2019, con la quale erano state fornite disposizioni operative relative all'applicazione delle norme sui dispositivi antiabbandono (di seguito solo dispositivi) di cui all'art. 172, comma l-bis) del Codice della Strada, si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2019, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2019, allegato alla presente per pronto riferimento, con il quale sono state regolamentate le specifiche tecnico-costruttive alle quali devono rispondere i citati dispositivi.

Le disposizioni operative del decreto ministeriale sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di èui all'art. 172 Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117.

I dispositivi devono essere utilizzati nei veicoli appartenenti alle categorie MI, Nl, N2 e N3 di cui all'art. 47 del Codice della Strada immatricolati in Italia o immatricolati all'estero, quando condotti da residenti in Italia, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni.

L'art. 3 del decreto ministeriale fissa le caratteristiche generali dei dispositivi, prevedendo che possano alternativamente essere integrati nel sistema di ritenuta, costituire una dotazione di base o accessorio del veicolo o essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo.
I dispositivi devono rispondere alle prescrizioni elencate nell' allegato A del decreto, in base alle caratteristiche come sopra elencate.

Non essendo prevista l'omologazione dei dispositivi, per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel decreto ministeriale e, in particolare, che abbiano le caratteristiche indicate nell'allegato A del decreto medesimo.

*** Le Prefetture -Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.