CP Art. 482 CP Art. 477
C’è falso se la firma è autentica ma la data non corrisponde al giorno dell’atto
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 30 ottobre 2019, n.44300
C’è falso se la firma è autentica ma la data non corrisponde al giorno dell’atto
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 30 ottobre 2019, n.44300
MASSIMA
È integrato il reato di falso materiale o ideologico in atto pubblico nel caso in cui le false attestazioni siano state effettuate “ora per allora”.
CASUS DECISUS
Con sentenza, emessa in data 2/10/2017, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale locale, emessa in data 20/10/2015, previa riqualificazione della contestazione originaria, ex artt. 81, 48, 476 e 468 c.p., nel reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per aver, nella qualità di pubblico ufficiale e precisamente di docente presso l’Università del Salento, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di assicurarsi l’impunità, a seguito di un controllo fiscale della Guardia di Finanza relativo a prestazioni di tipo libero professionale effettuate in assenza della obbligatoria autorizzazione dell’ente pubblico di appartenenza, formato 28 richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti nonché altrettante copie conformi all’originale delle stesse, a firma del preside di facoltà, tutti atti materialmente falsi. Pertanto, l’imputato ricorreva in Cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli art. 49, 416, 477 e 482 c.p., per l’impossibilità di configurare un falso materiale in certificazione amministrativa, in assenza della falsificazione della sottoscrizione del pubblico ufficiale ed in assenza dell’induzione alla sottoscrizione da parte del medesimo.
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 30 ottobre 2019, n.44300 - Pres. Vessichelli – est. Mazzitelli
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza, emessa in data 2/10/2017, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale locale, emessa in data 20/10/2015, appellata da M.A. , previa riqualificazione della contestazione originaria, ex artt. 81, 48, 476 e 468 c.p., nel reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., rideterminava la pena inflittagli, in mesi otto e giorni ventidue di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Al ricorrente era stato contestato di aver, nella qualità di pubblico ufficiale e precisamente di docente presso l’Università del Salento, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche del Territorio, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di assicurarsi l’impunità, a seguito di un controllo fiscale della Guardia di Finanza relativo a prestazioni di tipo libero professionale effettuate in assenza della obbligatoria autorizzazione dell’ente pubblico di appartenenza, formato 28 richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti nonché altrettante copie conformi all’originale delle stesse, a firma del preside di facoltà S.M. , tutti atti materialmente falsi- fatti salvi taluni documenti dettagliatamente indicati nel capo di imputazione -caratterizzati dall’apposizione di una firma falsa del preside sulle autorizzazioni così formate, oltre che sulle copie attestanti la conformità (fatti commessi, in (omissis) ).
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce i seguenti vizi.
2.1 Vizi, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per inosservanza dell’art. 507 c.p.p. e art. 603 c.p.p., comma 1 e 3 e dell’art. 111 Cost., comma 6; mancata rinnovazione parziale del dibattimento; omessa pronuncia in relazione alla richiesta ex art. 603 c.p.p., comma 1; omessa motivazione, impossibilità di decidere allo stato degli atti; nullità della sentenza ex art. 526 c.p.p..
Esclusa l’induzione in errore dello S. , nell’apporre timbro e firma sulla copia conforme all’originale, il primo giudice aveva ritenuto l’autonoma creazione delle 28 false attestazioni di copia conforme all’originale. Nel giudizio d’appello, senza motivazioni adeguate, non era stata disposta la richiesta rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 c.p.p., incentrata sull’ammissione di una consulenza grafologica, volta ad accertare l’autenticità delle sottoscrizioni dello S. sulle copie conformi. E ciò in considerazione del fatto che il preside, nel corso del dibattimento, aveva riconosciuto le firme, disconosciute invece, davanti al P.M., in precedenza.
2.2 Vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli art. 49, 416, 477 e 482 c.p.. Impossibilità di configurare un falso materiale in certificazione amministrativa, in assenza della falsificazione della sottoscrizione del pubblico ufficiale ed in assenza dell’induzione alla sottoscrizione da parte del medesimo. Conseguente nullità della sentenza ex art. 526 c.p.p..
Nella sentenza impugnata era stata confermata la tesi del primo giudice, secondo cui la falsità delle 28 autorizzazioni risulta comprovata, stante l’insussistenza delle stesse come atti realmente esistenti presso gli archivi dell’amministrazione universitaria. E ciò a prescindere dal riconoscimento o meno della falsità delle firme di apparente provenienza del preside. Non era, peraltro, stata fornita alcuna risposta in ordine all’argomento difensivo, sviluppato nell’atto d’appello, circa la presenza, in uso corrente presso le segreterie universitarie, del modello sul quale erano state predisposte le predette autorizzazioni. A ciò si deve aggiungere, secondo la difesa di parte ricorrente, che in mancanza della sottoscrizione del preside non ricorre l’esistenza di un atto pubblico, in quanto tale proveniente da un pubblico ufficiale, con conseguente esclusione della fattispecie di cui all’art. 476 c.p.. Nè, nella sentenza impugnata, si è mai fatto riferimento a fogli firmati in bianco. In ogni caso l’autenticità della firma del preside escluderebbe alla radice la falsità dell’atto. E ciò in considerazione del fatto che l’atto pubblico necessariamente ha un autore, per la precisione il pubblico ufficiale che lo sottoscrive. La lesione della pubblica fede sarebbe impossibile con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 49 c.p..
2.3 Vizi, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per inosservanza dell’art. 507 c.p.p. e art. 603 c.p.p., commi 1 e 3, e art. 11 Cost., comma 6; omessa motivazione e travisamento della prova in relazione all’esistenza di un protocollo cartaceo, presso la sede di Lecce dell’Università, congiuntamente a quello informatico. Nullità della sentenza ex art. 526 c.p.p..
Al riguardo era stata omessa la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, comprovante l’esistenza e l’utilizzo del timbro riportato sulle autorizzazioni. I testi ascoltati avevano confermato l’esistenza del timbro cartaceo in questione, il che escluderebbe la successiva discrasia, rilevata dai giudici, rispetto al protocollo informatico. Risulterebbe, sulla scorta della deposizione resa dalla teste D.M. , circa l’attribuzione numerica con il protocollo cartaceo, un’incertezza assoluta e la spiegazione della discrasia tra i numeri di protocollo apposti sulle autorizzazioni e quelli corrispondenti al protocollo informatico. Ne conseguirebbe l’inidoneità a dimostrare la falsità delle autorizzazioni in questione della semplice difformità tra i dati, emergenti dalla documentazione in atti che si assume essere stata formata falsamente, rispetto al protocollo informatico. Ciò tanto più considerate le deposizioni testimoniali, raccolte in causa, circa l’esistenza certa e inconfutabile di un protocollo cartaceo, anche presso la sede universitaria di Lecce.
2.4 Vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza della motivazione; vizio di violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione degli art. 49, 476, 477 e 482 c.p.; impossibilità di configurare un falso materiale, in copia autentica di certificazione amministrativa, già materialmente falsa in sé. La Corte aveva omesso di pronunciarsi sui rilevi, relativi all’esclusione della riconducibilità ad un falso di una copia conforme, riproducente un atto originale, con conseguente ravvisabilità degli estremi di cui all’art. 49 c.p. e inoffensività della condotta.
2.5 Vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza della motivazione; ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione degli artt. 476, 478 e 482 c.p.; in via subordinata, ricorrerebbe la qualificazione della fattispecie in esame, in termini di falso materiale in copia autentica di certificazione amministrativa.
L’alterazione dell’atto in questione non rientrerebbe nella previsione di cui all’art. 476 c.p., trattandosi, nel caso in esame, di una contraffazione di una certificazione amministrativa, contemplata dall’art. 478 c.p..
2.6. Vizio di violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p.; artt. 24, 25 e 111 Cost.; vizio si legittimità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Omessa motivazione e travisamento della prova con riguardo all’individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione. Conseguente nullità della sentenza ex art. 526 c.p.p..
Pur dato atto dei giorni di sospensione, individuati dalla Corte in complessivi mesi sedici e giorni 24, si deve tener conto del fatto che non vi è la prova che le sottoscrizioni in calce agli originali e alle copie conformi siano del preside e che costui, che non aveva negato di aver posto talune sottoscrizioni, era stato in servizio fino al 2009, sicché non era possibile spostare al 2011 la data del commesso reato.
Alla data odierna risulterebbero prescritti quasi tutti gli episodi.
2.7 Illegittima mancata concessione delle attenuanti generiche e conseguente diritto alla rideterminazione della pena.
L’esercizio del potere discrezionale del giudice non lo esenta dall’onere di fornire un’adeguata motivazione, dovendosi considerare la non particolare gravità del fatto, in relazione ad un lucro di speciale tenuità, l’incensuratezza del prevenuto, la dimostrazione, nel corso del procedimento, di un comportamento collaborativo e l’avvenuto risarcimento del danno.
Considerato in diritto
1.È preliminare verificare la fondatezza o meno del motivo tendente a dimostrare l’avvenuta prescrizione del reato contestato, sul presupposto di un’erronea assunzione della decorrenza del dies a quo, quale termini iniziale di decorrenza della prescrizione.
Nella sentenza impugnata, la Corte dà atto delle modalità con cui è sorta la presente vicenda, scaturita, per l’appunto, da un sopralluogo e da una verifica della Guardia di Finanza.
In altri termini, secondo la Corte territoriale, l’esigenza di produzione della documentazione è nata proprio da siffatti accertamenti, sicché non solo è verosimile, ma è giocoforza ritenere che la stessa sia stata formata in tempi prossimi.
Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per individuare la data del reato, il 13 maggio 2011, quale data di consumazione del reato, non è manifestamente illogico, coincidendo con la data del secondo invito, formulato dalla Guardia di Finanza, a seguito del quale, per l’appunto, sono state prodotte dall’imputato 30 autorizzazioni- non coincidenti, quanto ai numeri di protocollo, con numeri del protocollo informatico- congiuntamente alla produzione, effettuata un mese dopo, in data 13/06/2011, dalle copie, con l’attestazione della conformità, anch’esse non risultanti conformi a quelle protocollate presso la facoltà.
È cosi evidente la localizzazione temporale della consumazione del reato, a nulla rilevando le osservazioni della difesa, circa il riconoscimento di una parte delle sottoscrizioni, da parte del Preside di Facoltà, prof. S.M. , e del suo pensionamento, risalente al 2009, dato irrilevante, trattandosi comunque di soggetto della compagine universitaria, come rilevato dalla Corte nel provvedimento impugnato.
Quest’ultima ha dato atto del periodo complessivo di sospensione dei termini di prescrizione, pari a mesi sedici e giorni 24, sicché, tenuto conto correttamente di tale intervallo temporale, si deve escludere che il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mesi sei di reclusione, cui va aggiunto il periodo di sospensione, sia ad oggi decorso.
Il motivo sub n. 6) è pertanto infondato.
2. È opportuna una trattazione congiunta dei motivi, dal n. 1) al n. 4), rispettivamente pertinenti alla violazione delle disposizioni processualistiche, relative alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, all’impossibilità di configurare un falso in presenza di un atto privo della sottoscrizione autentica del pubblico ufficiale, attestante l’apparente provenienza dell’atto stesso, come tale inesistente, ovvero di una copia dell’atto materialmente falsa, nonché all’incertezza del quadro probatorio, emerso nel procedimento, circa l’esistenza di un protocollo cartaceo, anche presso la sede di Lecce, oltre che presso quella di Brindisi, con conseguente possibile ricorrenza in concreto di discrasie rispetto al protocollo informatico.
Dalla sentenza impugnata emerge che il Preside, prof. S. , non ha confermato la tesi, sostenuta dall’imputato, circa l’avvenuta sottoscrizione da parte sua di tutte le autorizzazioni registrate con protocollo cartaceo poi andato smarrito, salvo riconoscere come sua una sottoscrizione, disconosciuta in precedenza, avanti al P.M..
Parimenti, dalle audizioni del personale amministrativo, circa le operazioni ordinariamente seguite in tali frangenti e circa i disguidi talvolta verificatisi, a causa di ritardi, anche in occasione del trasferimento della sede universitaria da Brindisi a Lecce, non è emerso l’uso di un protocollo cartaceo, già da tempo sostituito da quello informatico.
Tenuto conto di siffatta costruzione fattuale, risulta determinante, anche a giustificazione della correttezza della decisione di non esperire alcun accertamento peritale in relazione all’autenticità o meno della sottoscrizione del prof. S. , la verifica della tesi giuridica, adottata dal primo giudice e condivisa dal giudice d’appello, contrastata infine da parte ricorrente con l’odierno ricorso.
Secondo i giudici del merito, a prescindere dall’autenticità o meno della sottoscrizione, le 28 autorizzazioni sono riconducibili allo schema del falso in quanto sono atti non depositati in originale presso le autorità amministrative (non sono stati neppure rinvenuti nel fascicolo personale dell’odierno ricorrente) e quindi solo apparentemente esistenti come tali.
Analoga tesi è stata sostenuta dai giudici del merito con riferimento alle copie in conformità.
3. Ne consegue la correttezza e legittimità della statuizione, concernente il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in considerazione dell’ultroneità di un accertamento tecnico circa l’autenticità o meno, con conseguente infondatezza del motivo in questione.
Alla stessa conclusione si deve pervenire sulle censure, relative al travisamento di prova connesso all’accertamento dell’esistenza di un protocollo cartaceo e alle considerazioni giuridiche relative all’inconfigurabilità del falso.
Anche ammessa la validità della tesi sostenuta dall’odierno ricorrente, circa l’autenticità delle sottoscrizioni di provenienza apparente del prof. S. , comunque l’apposizione della firma, in data successiva a quelle apparenti, renderebbe falsa l’attestazione sulla data, emergente dal documento, come formato all’epoca di svolgimento delle prestazioni professionali oggetto di verifica, costituendo atto di fede privilegiata l’attestazione stessa relativa alla formazione temporale del documento.
Tale conclusione è resa necessitata dall’attestazione, resa dal pubblico ufficiale, mediante l’apposizione del timbro del protocollo, dell’avvenuta ricezione del documento, nella data indicata, secondo la numerazione progressiva che compare sul documento, in un contesto denotante necessariamente l’unitarietà dell’operazione.
Va enunciato, a questo proposito, il principio generale, affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale il reato di falso consiste, per l’appunto, nell’indicazione di una data di emissione delle autorizzazioni e delle attestazioni di conformità, diversa da quella reale della formazione del documento.
Il rilievo dell’immutazione della realtà, per la precisione della risalenza temporale ad un’epoca non rispondente al vero, tale, peraltro, da giustificare la condotta del soggetto interessato, in questo caso l’odierno ricorrente, fa sì che si ravvisi il falso, penalmente rilevante, esclusivamente su tale riscontro fattuale.
In giurisprudenza il suddetto principio trova conferma.
Ed invero, secondo un orientamento specifico, ben può ben essere ipotizzato il delitto di falso materiale o ideologico in atto pubblico nel caso in cui le false attestazioni siano state effettuate 'ora per allora'. (Sez. 5, n. 6685 del 14/04/1992 - dep. 04/06/1992, P.M. in proc. Martinelli ed altri, Rv. 190512).
A ciò si aggiunga, a titolo confermativo, che la giurisprudenza di legittimità, in materia di falso documentale riguardante il registro di protocollo, ha ribadito la sussistenza dell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, mediante l’apposizione del timbro, della data di ricezione del documento, oltre che della numerazione attribuita in tal modo. Ogni elemento strutturale dell’atto pubblico, compresa la data di ricezione, è suscettibile di una falsità punibile ex art. 476 c.p., il che, pur prescindendosi nella fattispecie in esame da un falso in protocollo, avvalora ulteriormente il principio sopra enunciato:
L’infondatezza dei motivi va quindi affermata anche su tali profili di natura giuridica.
4. Altrettanto infondata è l’ulteriore tesi, prospettata da parte ricorrente, circa la qualificazione giuridica del fatto, secondo lo schema di cui agli artt. 478 e 482 c.p., pertinente alla falsità in copie, commessa da privati.
La formazione, ex novo, di una copia autentica, sia pure di un atto inesistente, utilizzata come un originale, non può che essere ricondotta alla diversa fattispecie di reato, ex art. 476482 c.p., trattandosi di atto provvisto di fede privilegiata.
Segnatamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’alterazione della copia autentica di un atto non rientra nella previsione di cui all’art. 478 c.p. (falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), che punisce la formazione di copie false, ma integra il reato di cui all’art. 476 c.p. in relazione all’art. 482 dello stesso codice (falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico), poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l’alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull’autenticazione, che è atto pubblico originale. (Fattispecie relativa ad alterazione, commessa da un privato, di copia notarile di un contratto).- (Sez. 5, n. 12731 del 06/11/2000 - dep. 06/12/2000, Ninivaggi P, Rv. 218117).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato richiamato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
Non vale, al riguardo, osservare che il caso esaminato riguarda l’alterazione di una copia effettivamente rilasciata, mentre nella fattispecie, oggetto di disamina, la copia autentica è stata integralmente falsificata.
Ciò che va desunto dall’orientamento sopra riportato è l’incidenza della copia conforme sull’autenticazione dell’atto pubblico, non riconducibile sic et simpliciter al disposto dell’art. 478 c.p., riguardante l’alterazione e la falsificazione di copie semplici, pena un’inammissibile interpretazione analogica del disposto penale.
Se poi si considera, come sopra argomentato, che costituisce falso punibile anche la formazione ex novo di un atto, va confermata la qualificazione giuridica, adottata dalla Corte territoriale, in relazione alle copie conformi, prodotte dall’odierno ricorrente alla Guardia di Finanza.
A ciò si aggiunga, a livello soggettivo, che, mentre, nell’ipotesi prevista dall’art. 478 c.p., è espressamente previsto il rilascio di copie ('conformi') di atti supposti come esistenti, nella fattispecie in esame le autorizzazioni sono state falsificate, con le modalità sopra indicate, simulandosi, non già una 'copia', ma un 'originale'.
Emerge così la differenziazione, anche a livello soggettivo, rispetto alla qualificazione giuridica indicata da parte ricorrente, ricorrendo, nel caso in esame, il dolo, tipico del delitto di falso in atto pubblico, commesso da privato, ex artt. 476 e 482 c.p..
5. Da ultimo, si ritengono infondate anche le censure, relative al trattamento sanzionatorio, in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente diritto alla rideterminazione della pena inflitta al prevenuto.
La Corte territoriale ha motivato sulla scorta dell’intervenuto riconoscimento di altra attenuante, ex art. 62 c.p., n. 6, in relazione all’unico dato positivo del comportamento processuale del M. , dovuto al risarcimento del danno compiuto in favore dell’Università del Salento, così implicitamente non ravvisando ulteriori ragioni positive per la concessione delle attenuanti in questione.
A ciò si aggiunga che la Corte territoriale, in considerazione dello stato di incensuratezza del M. , ha contenuto la pena, rideterminata per effetto della diversa qualificazione giuridica adottata, ragion per cui, anche in questo caso, i vizi dedotti si palesano manifestamente infondati, per l’avvenuta considerazione dei vari elementi, da parte del giudice del merito, oltre che per la mancanza di dati specifici, segnalati in evidenza dal ricorrente.
7. Sulla base di tali considerazioni si deve rigettare il ricorso, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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È integrato il reato di falso materiale o ideologico in atto pubblico nel caso in cui le false attestazioni siano state effettuate “ora per allora”.
CASUS DECISUS
Con sentenza, emessa in data 2/10/2017, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale locale, emessa in data 20/10/2015, previa riqualificazione della contestazione originaria, ex artt. 81, 48, 476 e 468 c.p., nel reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per aver, nella qualità di pubblico ufficiale e precisamente di docente presso l’Università del Salento, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di assicurarsi l’impunità, a seguito di un controllo fiscale della Guardia di Finanza relativo a prestazioni di tipo libero professionale effettuate in assenza della obbligatoria autorizzazione dell’ente pubblico di appartenenza, formato 28 richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti nonché altrettante copie conformi all’originale delle stesse, a firma del preside di facoltà, tutti atti materialmente falsi. Pertanto, l’imputato ricorreva in Cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli art. 49, 416, 477 e 482 c.p., per l’impossibilità di configurare un falso materiale in certificazione amministrativa, in assenza della falsificazione della sottoscrizione del pubblico ufficiale ed in assenza dell’induzione alla sottoscrizione da parte del medesimo.
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 30 ottobre 2019, n.44300 - Pres. Vessichelli – est. Mazzitelli
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza, emessa in data 2/10/2017, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale locale, emessa in data 20/10/2015, appellata da M.A. , previa riqualificazione della contestazione originaria, ex artt. 81, 48, 476 e 468 c.p., nel reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., rideterminava la pena inflittagli, in mesi otto e giorni ventidue di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Al ricorrente era stato contestato di aver, nella qualità di pubblico ufficiale e precisamente di docente presso l’Università del Salento, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche del Territorio, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di assicurarsi l’impunità, a seguito di un controllo fiscale della Guardia di Finanza relativo a prestazioni di tipo libero professionale effettuate in assenza della obbligatoria autorizzazione dell’ente pubblico di appartenenza, formato 28 richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti nonché altrettante copie conformi all’originale delle stesse, a firma del preside di facoltà S.M. , tutti atti materialmente falsi- fatti salvi taluni documenti dettagliatamente indicati nel capo di imputazione -caratterizzati dall’apposizione di una firma falsa del preside sulle autorizzazioni così formate, oltre che sulle copie attestanti la conformità (fatti commessi, in (omissis) ).
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce i seguenti vizi.
2.1 Vizi, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per inosservanza dell’art. 507 c.p.p. e art. 603 c.p.p., comma 1 e 3 e dell’art. 111 Cost., comma 6; mancata rinnovazione parziale del dibattimento; omessa pronuncia in relazione alla richiesta ex art. 603 c.p.p., comma 1; omessa motivazione, impossibilità di decidere allo stato degli atti; nullità della sentenza ex art. 526 c.p.p..
Esclusa l’induzione in errore dello S. , nell’apporre timbro e firma sulla copia conforme all’originale, il primo giudice aveva ritenuto l’autonoma creazione delle 28 false attestazioni di copia conforme all’originale. Nel giudizio d’appello, senza motivazioni adeguate, non era stata disposta la richiesta rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 c.p.p., incentrata sull’ammissione di una consulenza grafologica, volta ad accertare l’autenticità delle sottoscrizioni dello S. sulle copie conformi. E ciò in considerazione del fatto che il preside, nel corso del dibattimento, aveva riconosciuto le firme, disconosciute invece, davanti al P.M., in precedenza.
2.2 Vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli art. 49, 416, 477 e 482 c.p.. Impossibilità di configurare un falso materiale in certificazione amministrativa, in assenza della falsificazione della sottoscrizione del pubblico ufficiale ed in assenza dell’induzione alla sottoscrizione da parte del medesimo. Conseguente nullità della sentenza ex art. 526 c.p.p..
Nella sentenza impugnata era stata confermata la tesi del primo giudice, secondo cui la falsità delle 28 autorizzazioni risulta comprovata, stante l’insussistenza delle stesse come atti realmente esistenti presso gli archivi dell’amministrazione universitaria. E ciò a prescindere dal riconoscimento o meno della falsità delle firme di apparente provenienza del preside. Non era, peraltro, stata fornita alcuna risposta in ordine all’argomento difensivo, sviluppato nell’atto d’appello, circa la presenza, in uso corrente presso le segreterie universitarie, del modello sul quale erano state predisposte le predette autorizzazioni. A ciò si deve aggiungere, secondo la difesa di parte ricorrente, che in mancanza della sottoscrizione del preside non ricorre l’esistenza di un atto pubblico, in quanto tale proveniente da un pubblico ufficiale, con conseguente esclusione della fattispecie di cui all’art. 476 c.p.. Nè, nella sentenza impugnata, si è mai fatto riferimento a fogli firmati in bianco. In ogni caso l’autenticità della firma del preside escluderebbe alla radice la falsità dell’atto. E ciò in considerazione del fatto che l’atto pubblico necessariamente ha un autore, per la precisione il pubblico ufficiale che lo sottoscrive. La lesione della pubblica fede sarebbe impossibile con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 49 c.p..
2.3 Vizi, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per inosservanza dell’art. 507 c.p.p. e art. 603 c.p.p., commi 1 e 3, e art. 11 Cost., comma 6; omessa motivazione e travisamento della prova in relazione all’esistenza di un protocollo cartaceo, presso la sede di Lecce dell’Università, congiuntamente a quello informatico. Nullità della sentenza ex art. 526 c.p.p..
Al riguardo era stata omessa la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, comprovante l’esistenza e l’utilizzo del timbro riportato sulle autorizzazioni. I testi ascoltati avevano confermato l’esistenza del timbro cartaceo in questione, il che escluderebbe la successiva discrasia, rilevata dai giudici, rispetto al protocollo informatico. Risulterebbe, sulla scorta della deposizione resa dalla teste D.M. , circa l’attribuzione numerica con il protocollo cartaceo, un’incertezza assoluta e la spiegazione della discrasia tra i numeri di protocollo apposti sulle autorizzazioni e quelli corrispondenti al protocollo informatico. Ne conseguirebbe l’inidoneità a dimostrare la falsità delle autorizzazioni in questione della semplice difformità tra i dati, emergenti dalla documentazione in atti che si assume essere stata formata falsamente, rispetto al protocollo informatico. Ciò tanto più considerate le deposizioni testimoniali, raccolte in causa, circa l’esistenza certa e inconfutabile di un protocollo cartaceo, anche presso la sede universitaria di Lecce.
2.4 Vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza della motivazione; vizio di violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione degli art. 49, 476, 477 e 482 c.p.; impossibilità di configurare un falso materiale, in copia autentica di certificazione amministrativa, già materialmente falsa in sé. La Corte aveva omesso di pronunciarsi sui rilevi, relativi all’esclusione della riconducibilità ad un falso di una copia conforme, riproducente un atto originale, con conseguente ravvisabilità degli estremi di cui all’art. 49 c.p. e inoffensività della condotta.
2.5 Vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza della motivazione; ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione degli artt. 476, 478 e 482 c.p.; in via subordinata, ricorrerebbe la qualificazione della fattispecie in esame, in termini di falso materiale in copia autentica di certificazione amministrativa.
L’alterazione dell’atto in questione non rientrerebbe nella previsione di cui all’art. 476 c.p., trattandosi, nel caso in esame, di una contraffazione di una certificazione amministrativa, contemplata dall’art. 478 c.p..
2.6. Vizio di violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p.; artt. 24, 25 e 111 Cost.; vizio si legittimità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Omessa motivazione e travisamento della prova con riguardo all’individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione. Conseguente nullità della sentenza ex art. 526 c.p.p..
Pur dato atto dei giorni di sospensione, individuati dalla Corte in complessivi mesi sedici e giorni 24, si deve tener conto del fatto che non vi è la prova che le sottoscrizioni in calce agli originali e alle copie conformi siano del preside e che costui, che non aveva negato di aver posto talune sottoscrizioni, era stato in servizio fino al 2009, sicché non era possibile spostare al 2011 la data del commesso reato.
Alla data odierna risulterebbero prescritti quasi tutti gli episodi.
2.7 Illegittima mancata concessione delle attenuanti generiche e conseguente diritto alla rideterminazione della pena.
L’esercizio del potere discrezionale del giudice non lo esenta dall’onere di fornire un’adeguata motivazione, dovendosi considerare la non particolare gravità del fatto, in relazione ad un lucro di speciale tenuità, l’incensuratezza del prevenuto, la dimostrazione, nel corso del procedimento, di un comportamento collaborativo e l’avvenuto risarcimento del danno.
Considerato in diritto
1.È preliminare verificare la fondatezza o meno del motivo tendente a dimostrare l’avvenuta prescrizione del reato contestato, sul presupposto di un’erronea assunzione della decorrenza del dies a quo, quale termini iniziale di decorrenza della prescrizione.
Nella sentenza impugnata, la Corte dà atto delle modalità con cui è sorta la presente vicenda, scaturita, per l’appunto, da un sopralluogo e da una verifica della Guardia di Finanza.
In altri termini, secondo la Corte territoriale, l’esigenza di produzione della documentazione è nata proprio da siffatti accertamenti, sicché non solo è verosimile, ma è giocoforza ritenere che la stessa sia stata formata in tempi prossimi.
Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per individuare la data del reato, il 13 maggio 2011, quale data di consumazione del reato, non è manifestamente illogico, coincidendo con la data del secondo invito, formulato dalla Guardia di Finanza, a seguito del quale, per l’appunto, sono state prodotte dall’imputato 30 autorizzazioni- non coincidenti, quanto ai numeri di protocollo, con numeri del protocollo informatico- congiuntamente alla produzione, effettuata un mese dopo, in data 13/06/2011, dalle copie, con l’attestazione della conformità, anch’esse non risultanti conformi a quelle protocollate presso la facoltà.
È cosi evidente la localizzazione temporale della consumazione del reato, a nulla rilevando le osservazioni della difesa, circa il riconoscimento di una parte delle sottoscrizioni, da parte del Preside di Facoltà, prof. S.M. , e del suo pensionamento, risalente al 2009, dato irrilevante, trattandosi comunque di soggetto della compagine universitaria, come rilevato dalla Corte nel provvedimento impugnato.
Quest’ultima ha dato atto del periodo complessivo di sospensione dei termini di prescrizione, pari a mesi sedici e giorni 24, sicché, tenuto conto correttamente di tale intervallo temporale, si deve escludere che il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mesi sei di reclusione, cui va aggiunto il periodo di sospensione, sia ad oggi decorso.
Il motivo sub n. 6) è pertanto infondato.
2. È opportuna una trattazione congiunta dei motivi, dal n. 1) al n. 4), rispettivamente pertinenti alla violazione delle disposizioni processualistiche, relative alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, all’impossibilità di configurare un falso in presenza di un atto privo della sottoscrizione autentica del pubblico ufficiale, attestante l’apparente provenienza dell’atto stesso, come tale inesistente, ovvero di una copia dell’atto materialmente falsa, nonché all’incertezza del quadro probatorio, emerso nel procedimento, circa l’esistenza di un protocollo cartaceo, anche presso la sede di Lecce, oltre che presso quella di Brindisi, con conseguente possibile ricorrenza in concreto di discrasie rispetto al protocollo informatico.
Dalla sentenza impugnata emerge che il Preside, prof. S. , non ha confermato la tesi, sostenuta dall’imputato, circa l’avvenuta sottoscrizione da parte sua di tutte le autorizzazioni registrate con protocollo cartaceo poi andato smarrito, salvo riconoscere come sua una sottoscrizione, disconosciuta in precedenza, avanti al P.M..
Parimenti, dalle audizioni del personale amministrativo, circa le operazioni ordinariamente seguite in tali frangenti e circa i disguidi talvolta verificatisi, a causa di ritardi, anche in occasione del trasferimento della sede universitaria da Brindisi a Lecce, non è emerso l’uso di un protocollo cartaceo, già da tempo sostituito da quello informatico.
Tenuto conto di siffatta costruzione fattuale, risulta determinante, anche a giustificazione della correttezza della decisione di non esperire alcun accertamento peritale in relazione all’autenticità o meno della sottoscrizione del prof. S. , la verifica della tesi giuridica, adottata dal primo giudice e condivisa dal giudice d’appello, contrastata infine da parte ricorrente con l’odierno ricorso.
Secondo i giudici del merito, a prescindere dall’autenticità o meno della sottoscrizione, le 28 autorizzazioni sono riconducibili allo schema del falso in quanto sono atti non depositati in originale presso le autorità amministrative (non sono stati neppure rinvenuti nel fascicolo personale dell’odierno ricorrente) e quindi solo apparentemente esistenti come tali.
Analoga tesi è stata sostenuta dai giudici del merito con riferimento alle copie in conformità.
3. Ne consegue la correttezza e legittimità della statuizione, concernente il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in considerazione dell’ultroneità di un accertamento tecnico circa l’autenticità o meno, con conseguente infondatezza del motivo in questione.
Alla stessa conclusione si deve pervenire sulle censure, relative al travisamento di prova connesso all’accertamento dell’esistenza di un protocollo cartaceo e alle considerazioni giuridiche relative all’inconfigurabilità del falso.
Anche ammessa la validità della tesi sostenuta dall’odierno ricorrente, circa l’autenticità delle sottoscrizioni di provenienza apparente del prof. S. , comunque l’apposizione della firma, in data successiva a quelle apparenti, renderebbe falsa l’attestazione sulla data, emergente dal documento, come formato all’epoca di svolgimento delle prestazioni professionali oggetto di verifica, costituendo atto di fede privilegiata l’attestazione stessa relativa alla formazione temporale del documento.
Tale conclusione è resa necessitata dall’attestazione, resa dal pubblico ufficiale, mediante l’apposizione del timbro del protocollo, dell’avvenuta ricezione del documento, nella data indicata, secondo la numerazione progressiva che compare sul documento, in un contesto denotante necessariamente l’unitarietà dell’operazione.
Va enunciato, a questo proposito, il principio generale, affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale il reato di falso consiste, per l’appunto, nell’indicazione di una data di emissione delle autorizzazioni e delle attestazioni di conformità, diversa da quella reale della formazione del documento.
Il rilievo dell’immutazione della realtà, per la precisione della risalenza temporale ad un’epoca non rispondente al vero, tale, peraltro, da giustificare la condotta del soggetto interessato, in questo caso l’odierno ricorrente, fa sì che si ravvisi il falso, penalmente rilevante, esclusivamente su tale riscontro fattuale.
In giurisprudenza il suddetto principio trova conferma.
Ed invero, secondo un orientamento specifico, ben può ben essere ipotizzato il delitto di falso materiale o ideologico in atto pubblico nel caso in cui le false attestazioni siano state effettuate 'ora per allora'. (Sez. 5, n. 6685 del 14/04/1992 - dep. 04/06/1992, P.M. in proc. Martinelli ed altri, Rv. 190512).
A ciò si aggiunga, a titolo confermativo, che la giurisprudenza di legittimità, in materia di falso documentale riguardante il registro di protocollo, ha ribadito la sussistenza dell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, mediante l’apposizione del timbro, della data di ricezione del documento, oltre che della numerazione attribuita in tal modo. Ogni elemento strutturale dell’atto pubblico, compresa la data di ricezione, è suscettibile di una falsità punibile ex art. 476 c.p., il che, pur prescindendosi nella fattispecie in esame da un falso in protocollo, avvalora ulteriormente il principio sopra enunciato:
L’infondatezza dei motivi va quindi affermata anche su tali profili di natura giuridica.
4. Altrettanto infondata è l’ulteriore tesi, prospettata da parte ricorrente, circa la qualificazione giuridica del fatto, secondo lo schema di cui agli artt. 478 e 482 c.p., pertinente alla falsità in copie, commessa da privati.
La formazione, ex novo, di una copia autentica, sia pure di un atto inesistente, utilizzata come un originale, non può che essere ricondotta alla diversa fattispecie di reato, ex art. 476482 c.p., trattandosi di atto provvisto di fede privilegiata.
Segnatamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’alterazione della copia autentica di un atto non rientra nella previsione di cui all’art. 478 c.p. (falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), che punisce la formazione di copie false, ma integra il reato di cui all’art. 476 c.p. in relazione all’art. 482 dello stesso codice (falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico), poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l’alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull’autenticazione, che è atto pubblico originale. (Fattispecie relativa ad alterazione, commessa da un privato, di copia notarile di un contratto).- (Sez. 5, n. 12731 del 06/11/2000 - dep. 06/12/2000, Ninivaggi P, Rv. 218117).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato richiamato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
Non vale, al riguardo, osservare che il caso esaminato riguarda l’alterazione di una copia effettivamente rilasciata, mentre nella fattispecie, oggetto di disamina, la copia autentica è stata integralmente falsificata.
Ciò che va desunto dall’orientamento sopra riportato è l’incidenza della copia conforme sull’autenticazione dell’atto pubblico, non riconducibile sic et simpliciter al disposto dell’art. 478 c.p., riguardante l’alterazione e la falsificazione di copie semplici, pena un’inammissibile interpretazione analogica del disposto penale.
Se poi si considera, come sopra argomentato, che costituisce falso punibile anche la formazione ex novo di un atto, va confermata la qualificazione giuridica, adottata dalla Corte territoriale, in relazione alle copie conformi, prodotte dall’odierno ricorrente alla Guardia di Finanza.
A ciò si aggiunga, a livello soggettivo, che, mentre, nell’ipotesi prevista dall’art. 478 c.p., è espressamente previsto il rilascio di copie ('conformi') di atti supposti come esistenti, nella fattispecie in esame le autorizzazioni sono state falsificate, con le modalità sopra indicate, simulandosi, non già una 'copia', ma un 'originale'.
Emerge così la differenziazione, anche a livello soggettivo, rispetto alla qualificazione giuridica indicata da parte ricorrente, ricorrendo, nel caso in esame, il dolo, tipico del delitto di falso in atto pubblico, commesso da privato, ex artt. 476 e 482 c.p..
5. Da ultimo, si ritengono infondate anche le censure, relative al trattamento sanzionatorio, in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente diritto alla rideterminazione della pena inflitta al prevenuto.
La Corte territoriale ha motivato sulla scorta dell’intervenuto riconoscimento di altra attenuante, ex art. 62 c.p., n. 6, in relazione all’unico dato positivo del comportamento processuale del M. , dovuto al risarcimento del danno compiuto in favore dell’Università del Salento, così implicitamente non ravvisando ulteriori ragioni positive per la concessione delle attenuanti in questione.
A ciò si aggiunga che la Corte territoriale, in considerazione dello stato di incensuratezza del M. , ha contenuto la pena, rideterminata per effetto della diversa qualificazione giuridica adottata, ragion per cui, anche in questo caso, i vizi dedotti si palesano manifestamente infondati, per l’avvenuta considerazione dei vari elementi, da parte del giudice del merito, oltre che per la mancanza di dati specifici, segnalati in evidenza dal ricorrente.
7. Sulla base di tali considerazioni si deve rigettare il ricorso, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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