sabato 7 settembre 2019

Violazione del codice della strada e patente estera. Fantasie Italiane

Ho ricevuto un verbale per un’infrazione al codice della strada dal Comune di Roma in cui mi venivano chiesti, art. 126 cds, i dati della persona alla guida dell’autoveicolo per la decurtazione dei punti. Ho risposto inviando copia della patente della persona che guidava l’autoveicolo, nel caso si trattava di un residente in Moldavia con patente moldava.

Il Comune di Roma mi ha risposto dicendo che la dichiarazione risultava incompleta, poiché avevo inviato solo la copia della patente senza allegare la copia del permesso internazionale e la traduzione in lingua italiana come da art. 135 cds, per cui la dichiarazione risultava inidonea a sollevare dall’adempimento. Cosa devo fare?


L’articolo 126 bis, 2° comma, del Codice della strada stabilisce che nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

La norma, pertanto, impone al proprietario del veicolo di comunicare esclusivamente i dati personali e della patente di colui che era conducente al momento della violazione.
La norma (cioè l’articolo 126 bis, comma 2°, del Codice della strada) non impone ulteriori comunicazioni nel caso in cui il conducente sia titolare di patente rilasciata da altro Stato.

Tuttavia, è vero che molti comuni richiedono al proprietario (indicandolo chiaramente nel verbale che gli spediscono) di comunicare anche il permesso internazionale o la traduzione ufficiale della patente nel caso in cui il conducente del veicolo al momento dell’infrazione sia uno straniero munito di patente rilasciata da Stato extra Unione europea.

Questi stessi Comuni poi, nel giustificare (come ha fatto con il lettore il comune di Roma) la sanzione inflitta al proprietario (ai sensi dell’articolo 126, bis, comma 2°, del Codice della Strada) per non aver inviato anche il permesso internazionale o la traduzione ufficiale della patente citano l’articolo 135 dello stesso Codice che stabilisce che i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra Ue per poter guidare sul territorio italiano (se non risiedono in Italia da oltre un anno) devono essere muniti di permesso internazionale oppure di una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.

Quindi riassumendo:
da un lato c’è l’articolo 126 bis, comma 2°, del Codice della Strada che prevede a carico del proprietario una sanzione (quella inflitta al lettore) se omette, senza giustificato e documentato motivo, di inviare all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente (senza richiedere l’invio di altri documenti per casi particolari come può essere quello di un conducente munito di patente estera);
dall’altro lato vi sono numerosi comuni che, invece, fin dall’invio del verbale al proprietario pretendono (scrivendolo nel verbale) anche l’invio del permesso internazionale della traduzione ufficiale in italiano della patente estera nel caso di conducente titolare di patente estera.

Il personale parere dello scrivente è che la sanzione prevista dall’articolo 126 bis, 2° comma, del Codice della Strada sanziona solo l’omesso invio dei dati personali e della patente del conducente (e non anche l’omesso invio di altri documenti non indicati in modo espresso nella norma).

La norma, pertanto, solo con molta “fantasia” può essere interpretata (come fanno i comuni) nel senso di pretendere che il proprietario comunichi anche il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in italiano della patente estera.

Del resto l’articolo 135 del Codice della strada prevede (al comma 8) una specifica sanzione, solo a carico del conducente, se il conducente munito di patente straniera guidi in Italia senza avere con sé anche il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in italiano della patente estera, ma l’articolo 135 non ha nulla a che fare con l’obbligo del proprietario (previsto nell’articolo 126 bis, comma 2) di comunicare i dati personali e della patente del conducente.

In aggiunta, poi, si deve dire che il ministero dell’Interno ha allegato alla recentissima circolare n. 300/A/3480/19/109/16 del 16 aprile 2019 (facilmente reperibile su internet digitando in un qualsiasi motore di ricerca gli estremi della circolare) un modello di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente in cui è previsto che, se conducente è un titolare di patente estera, debbano essere comunicati solo i dati della patente con invio della fotocopia della sola patente (vedere le note 1 e 2 contenute nel modello di comunicazione dei dati).

Detta circolare del ministero è stata evidenziata per evidenziare che evidentemente lo stesso ministero dell’Interno non ritiene che il proprietario debba comunicare altri dati oltre quelli della patente anche nel caso in cui il conducente sia titolare di patente estera (altrimenti avrebbe richiesto nello stesso modello, come fanno i comuni, la comunicazione anche di altri documenti oltre alla patente).

Resta fermo, comunque, che questa circolare non è obbligatoria per i comuni, ma è in ogni caso un chiaro ed autorevole segno di una interpretazione dell’articolo 126 bis, comma 2, differente rispetto a quella di molti comuni italiani.

In definitiva, il verbale che il comune di Roma ha inviato al lettore può essere contestato davanti al Giudice di pace competente (oppure con ricorso al prefetto): toccherà poi al Giudice (o al prefetto) dare la propria interpretazione dell’articolo 126 bis, comma 2°, del Codice della Strada accogliendo o rigettando il suo eventuale ricorso.

Purtroppo non sono rintracciabili sentenze che si siano già espresse, in un senso o nell’altro sulla questione in esame e, pertanto, l’esito di un eventuale ricorso da parte del lettore dipenderà sostanzialmente da come il giudice interpreterà la norma in base alla quale gli è stata inflitta la sanzione (cioè l’articolo 126 bis, 2° comma, del Codice della Strada) se, cioè, si limiterà alla stretta interpretazione delle parole usate dalla norma (che impone l’invio dei soli dati della patente) o se interpreterà la norma in modo estensivo e, cioè, interpretando l’espressione “dati della patente” in un senso più ampio (che includa, cioè, anche il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in italiano della patente estera nel caso di conducente munito di patente estera).

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte
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