lunedì 8 aprile 2019

EBBREZZA – STUPEFACENTI - CONSENSO INFORMATO – ACCERTAMENTI ANCHE SE IL PRELIEVO E’ AI FINI MEDICI – AVVISO ASSISTENZA LEGALE DI FIDUCIA

EBBREZZA – STUPEFACENTI - CONSENSO INFORMATO – ACCERTAMENTI ANCHE SE IL PRELIEVO E’ AI FINI MEDICI –
AVVISO ASSISTENZA LEGALE DI FIDUCIA

 

Premesso:

·         Che gli Organi di Polizia di cui all’art.12 del CdS, in occasione di un sinistro stradale, ai sensi dell’art.186 comma 5 CdS devono sottoporre i conducenti coinvolti ed affidati alle cure mediche all’accertamento del tasso alcol emico e dell’eventuale stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
·         Che gli Organi di Polizia di cui all’art.12 del CdS, ai sensi dell’art.187 comma 3 del CdS, possono avere la necessità di dover procedere al prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari per accertare la presenza di sostanze stupefacenti;
·         Che l’art.187 comma 4 del CdS recita “Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui allarticolo 12,commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3 dell’art.187 CdS.

Vediamo di risolvere insieme (evitando sorprese) alcune problematiche relative  agli artt.186 e 187 CdS, a seguito di recenti orientamenti giurisprudenziali. 

Per l’art.186 del CdS:

Se il conducente in seguito al sinistro viene sottoposto a cure mediche ai sensi dell’art.186 comma 5 CdS, l'accertamento del tasso alcolemico, su richiesta degli organi di polizia stradale, viene effettuato dalla stessa struttura sanitaria e documentato attraverso certificazione, estesa anche alla prognosi delle lesioni, emessa nel rispetto della riservatezza (c. 5).
L'accertamento, in tal caso, viene effettuato per mezzo di un campione ematico prelevato dal conducente.
Ora la Suprema Corte di Cassazione Quarta Sezione Penale con sentenza 11722/2019, depositata in cancelleria il 18.3.2019, ha riferito che non basta che il prelievo di sangue per finalità di cura per esonerare gli organi di polizia dall’obbligo di informare un conducente ferito in un sinistro stradale che ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia, ritenendo che comunque è necessario l’’avviso quando il prelievo venga eseguito all’interno di un protocollo terapeutico che di per se non rende necessario che venga rilevata la concentrazione di alcol presente nel sangue.
Praticamente, la Cassazione di cui sopra, precisa che il conducente indagato per stato di ebbrezza deve essere avvisato dalla polizia giudiziaria della possibilità di farsi assistere da un difensore nel momento in cui viene disposto il prelievo ematico, sia che esso abbia finalità d'indagine che terapeutica ai sensi degli artt. 356 cpp. e 114 disp. att. C.p.p.

Recapitolando:

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·         Se l'accertamento del tasso alcolemico avviene nel contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica, non essendo tale attività finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e non avendo nulla a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia";
·         Se invece: l'esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114 disp. att. C.p.p.

Per l’art.187 del CdS:

La Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 6 – 20 marzo 2019, n. 12409, ha riferito che per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.
Lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici.
Il reato di guida sotto l'effetto si stanze stupefacenti non è integrato dalla mera condotta di guida da parte di colui che in precedenza abbia assunto sostanza stupefacente, risultando invece costituito dalla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di simili sostanze: ciò richiede non soltanto l’accertamento del dato storico dell’avvenuto uso di esse, ma anche quello dell’influenza sulle condizioni psico-fisiche dell’assuntore durante il tempo della guida del veicolo.
Quindi, cari colleghi, per evitare sorprese, quando vi trovate nell’ipotesi di dover sottoporre un conducente ai sensi dell’art.187 CdS e cioè che guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, è bene che oltre agli accertamenti previsti, fatevi rilasciare un referto ove si evidenzia appunto lo stato di alterazione psico-fisica poiché non è sufficiente chi viene trovato positivo agli esami in virtù anche della Corte Costituzionale del 2004 (ordinanza nr.277 del 27.7.2004).
Pertanto, per evitare sorprese, vi allego  una modulistica da effettuare sia in caso dell’art.186 che dell’art.187 CdS, quando vi trovate nelle ipotesi descritte.

·        Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’art.354 C.P.P. finalizzati all’accertamento degli artt.186 e 187 CdS, da consegnare alla struttura sanitaria.
·        Verbale di consenso informato – avvisto di assistenza legale di fiducia;
·        Esame clinico da farsi rilasciare dal medico ai sensi dell’art.187 CdS.


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