EBBREZZA
– STUPEFACENTI - CONSENSO INFORMATO – ACCERTAMENTI ANCHE SE IL PRELIEVO E’ AI
FINI MEDICI –
AVVISO
ASSISTENZA LEGALE DI FIDUCIA
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Premesso:
·
Che gli Organi di Polizia di cui all’art.12 del
CdS, in occasione di un sinistro stradale, ai sensi dell’art.186 comma 5 CdS
devono sottoporre i conducenti coinvolti ed affidati alle cure mediche
all’accertamento del tasso alcol emico e dell’eventuale stato di alterazione
psicofisica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
·
Che gli Organi di Polizia di cui all’art.12 del
CdS, ai sensi dell’art.187 comma 3 del CdS, possono avere la necessità di dover
procedere al prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell’effettuazione degli esami necessari per accertare la presenza di sostanze
stupefacenti;
·
Che l’art.187 comma 4 del CdS recita “Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli
organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12,commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai
fini indicati dal comma 3 dell’art.187 CdS.
Vediamo di risolvere insieme (evitando sorprese) alcune problematiche
relative agli artt.186 e 187 CdS, a
seguito di recenti orientamenti giurisprudenziali.
Per
l’art.186 del CdS:
Se il conducente in seguito al sinistro viene
sottoposto a cure mediche ai sensi dell’art.186 comma 5 CdS,
l'accertamento del tasso alcolemico, su richiesta degli organi di polizia
stradale, viene effettuato dalla stessa struttura sanitaria e
documentato attraverso certificazione, estesa anche alla prognosi delle
lesioni, emessa nel rispetto della riservatezza (c. 5).
L'accertamento, in tal caso, viene
effettuato per mezzo di un campione ematico prelevato dal
conducente.
Ora la Suprema Corte di Cassazione
Quarta Sezione Penale con sentenza 11722/2019, depositata in cancelleria il
18.3.2019, ha riferito che non basta che il prelievo di sangue per finalità
di cura per esonerare gli organi di polizia dall’obbligo di informare un
conducente ferito in un sinistro stradale che ha facoltà di farsi assistere da
un legale di fiducia, ritenendo che comunque
è necessario l’’avviso quando il
prelievo venga eseguito all’interno di un protocollo terapeutico che di per se
non rende necessario che venga rilevata la concentrazione di alcol presente nel
sangue.
Praticamente, la Cassazione di cui
sopra, precisa che il conducente indagato per stato di ebbrezza deve
essere avvisato dalla
polizia giudiziaria della possibilità di farsi assistere da un difensore nel
momento in cui viene disposto il prelievo
ematico, sia che esso abbia finalità d'indagine che terapeutica ai sensi
degli artt. 356 cpp. e 114 disp. att. C.p.p.
Recapitolando:
1
·
Se l'accertamento del tasso alcolemico avviene
nel contesto delle cure approntate dal personale sanitario della
struttura, seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell'accertamento
del tasso di concentrazione alcolica, non essendo tale attività finalizzata
alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e
non avendo nulla a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte
del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, non
sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia";
·
Se
invece: l'esecuzione del prelievo da parte di personale medico non
avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente
richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del
reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce
per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche
rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese
all'avviso di cui all'art. 114 disp. att. C.p.p.
Per
l’art.187 del CdS:
La Corte di
Cassazione sez. IV Penale, sentenza 6 – 20 marzo
2019, n. 12409, ha riferito che per il reato
di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo
subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato
di alterazione causato da tale assunzione.
Lo stato di
alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti
biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto,
senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi
fisiologici.
Il reato di guida
sotto l'effetto si stanze stupefacenti non è integrato dalla mera condotta
di guida da parte di colui che in precedenza abbia assunto sostanza
stupefacente, risultando invece costituito dalla guida in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall’assunzione di simili sostanze: ciò richiede non
soltanto l’accertamento del dato storico dell’avvenuto uso di esse, ma anche
quello dell’influenza sulle condizioni psico-fisiche dell’assuntore durante il
tempo della guida del veicolo.
Quindi, cari
colleghi, per evitare sorprese, quando vi trovate nell’ipotesi di dover
sottoporre un conducente ai sensi dell’art.187
CdS e cioè che guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope, è bene che oltre agli accertamenti previsti, fatevi rilasciare un referto ove
si evidenzia appunto lo stato di alterazione psico-fisica poiché non è sufficiente chi viene trovato
positivo agli esami in virtù
anche della Corte Costituzionale del 2004 (ordinanza nr.277 del 27.7.2004).
Pertanto, per
evitare sorprese, vi allego una
modulistica da effettuare sia in caso dell’art.186 che dell’art.187 CdS, quando
vi trovate nelle ipotesi descritte.
·
Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona ai sensi
dell’art.354 C.P.P. finalizzati all’accertamento degli artt.186 e 187 CdS, da
consegnare alla struttura sanitaria.
·
Verbale di consenso informato – avvisto di assistenza
legale di fiducia;
·
Esame clinico da farsi rilasciare dal medico ai sensi
dell’art.187 CdS.