lunedì 8 aprile 2019

BILANCE – VERIFICHE PERIODICHE - COMPETENZE PASSATE DAGLI UFFICI METRICI DELLE CAMERE DI COMMERCIO AGLI ORGANISMI ACCREDITATI

BILANCE – VERIFICHE PERIODICHE -  COMPETENZE PASSATE DAGLI UFFICI METRICI DELLE CAMERE DI COMMERCIO AGLI ORGANISMI ACCREDITATI


Dal 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale Articolo nr. 93 del 2  aprile 2017: “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” che disciplina e riorganizza il sistema della Verificazione Periodica degli strumenti di misura.
Il Regolamento interessa gli utilizzatori degli strumenti metrici e le imprese che eseguono o intendono eseguire la Verifica Periodica. 
Le nuove disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale hanno introdotto sostanziali novità riguardo periodicità, introduzione di un libretto metrologico e organismi abilitati ad effettuare la verifica.
Quindi per effetto di tale legge, a  decorrere dal giorno 19 marzo 2019, gli Uffici metrici delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.M. 21 aprile 2017 n. 93, non eseguiranno più le verifiche periodiche sugli strumenti di misura.
L’art. 18 comma 2 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 – entrato in vigore il 18 settembre 2017 – ha infatti fissato il termine del periodo transitorio, della durata massima di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, consentendo così alle Camere di Commercio di eseguire la verificazione periodica degli strumenti metrici fino al 18 marzo 2019, al fine di soddisfare tutte le richieste di verificazione periodica pervenute.
Dopo tale data, i titolari degli strumenti metrici dovranno presentare richiesta di verificazione periodica esclusivamente agli Organismi accreditati in possesso dei requisiti specificati all’Allegato I del D.M. n. 93/2017, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.
Dal 19 marzo 2019 , il rinnovo della verifica periodica su bilance omologate potrà essere eseguita solo da Laboratori Accreditati da ACCREDIA.
Cosè ACCREDIA:  
Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008 ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

SEDE LEGALE

Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma
C.F/P.IVA 10566361001
Numero verde  800 67 24 58
Tel. +39 06 8440991
Fax +39 06 8841199

 Via Tonale, 26
20125 Milano
Tel.
+39 02 2100961
Fax +39 02 21009637
milano@accredia.it
dci_accredia@legalmail.it


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00161 Roma
Tel. +39 06 8440991
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Il nuovo decreto D.L. 93 del 21 Aprile 2017 introduce diverse novità, tra cui la compilazione del “LIBRETTO METROLOGICO” e l’eliminazione del contrassegno di Verifica Periodica in fase di verifica prima (etichetta verde). 

Il decreto 21 aprile 2017 n. 93 impone l’utilizzo del libretto metrologico per la registrazione di tutti gli interventi effettuati su bilance omologate soggette a verificazioni periodiche di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) e di strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) aventi decreto nazionale.
Per tutte le verificazioni periodiche effettuate a partire dal 18 SETTEMBRE 2017 dovrà essere rilasciato un libretto metrologico anche per tutte le bilance che ne erano sprovviste. Il libretto metrologico  dovrà essere fornito per strumenti nuovi e per strumenti in servizio, sia con approvazione nazionale, sia che con approvazione europea.
Il libretto dovrà essere fornito gratuitamente dal laboratorio che effettua la prima verificazione periodica su strumenti già in servizio all’entrata in vigore del decreto (art. 4 comma 12).
Il libretto può essere su supporto cartaceo o informatico (art. 2 comma 1o), anche se il decreto non ne definisce il formato. L’obbligo di fornire lo stesso, ricade unicamente sul Laboratorio che esegue la prima verifica Periodica, sia questa triennale o a seguito di riparazione.
Gli strumenti approvati, a partire dal 18 settembre, saranno quindi privi del primo contrassegno di Verifica Periodica. Lo strumento legale sarà quindi dotato unicamente della marcatura metrologica, dei sigilli del fabbricante e della Dichiarazione di Conformità.
Il contrassegno di Verifica periodica (etichetta verde), dovrà essere apposto solamente a seguito di Verifica periodica, oppure a seguito di riparazione dello strumento. La verifica periodica avrà la periodicità di tre anni per le Bilance a funzionamento non automatico (NAWI) e di un anno per gli strumenti di pesatura a funzionamento automatico approvati MID o con decreto nazionale (selezionatrici ponderali e peso-prezzatrici).

Come viene indicato l’esito della Verifica (art. 4 c. 13, 14):

Esito positivo

 
Fondo verde con carattere
stampa nero quadrato con lato ≥ 40 mm
Esito negativo
      
Fondo rosso con carattere stampa nero quadrato con lato ≥ 20 mm

Il contrassegno è rimosso all’atto della riparazione o della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.

Chi controlla la corretta applicazione del decreto (art. 15)?:

Le Camere di Commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione di tutte le disposizioni contenute del decreto.

Le sanzioni previste:

Categoria
strumenti
Violazione
Sanzione
Autorità



Strumenti
NAWI
Art. Art. 13 comma 2 D.Lgs n. 517/92 come modificato dal D.Lgs 83/2016
Salvo che il fatto costituisca reato,
per le violazioni diverse da quella di cui al comma 1, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione
Da 500 €
a
1500 €
PMR  €.1000,00
per ciascuna
violazione
Proventi allo stato

Prefetto del luogo della commessa violazione

Categoria
strumenti
Violazione
Sanzione
Autorità


Altri
Strumenti

Art. 692 C.P. depenalizzato.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge

Da 103 €
a
619 €
PMR  €.206,00
per ciascuna
violazione
Proventi allo stato

Prefetto del luogo della commessa violazione

Quindi recapitolando è obbligatorio l’utilizzo di bilance omologate a far data dal 19 marzo 2019  
·           Nel caso di esercizi commerciali, fissi o ambulanti, dove il peso determina il prezzo del prodotto venduto.
·           Nelle situazioni in cui la determinazione del peso “massa” è un fattore determinante nel calcolo del prezzo o tariffa di vendita di un prodotto.
·           All’interno dei laboratori di fabbricazione di medicinali o altro prodotto sottoposto a confezionamento o sulla base di una prescrizione medica del prodotto venduto (come ad esempio nel caso delle farmacie).
·           In tutti i casi dove la determinazione del peso sia indispensabile per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, come ad esempio una pesa pubblica o bilance pesa assi in dotazione a enti pubblici o forze dell’ordine.
·           La pesatura dei container trasportati via nave o in altro modo devono essere sottoposti a pesatura con bilancia omologata.
 

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