BILANCE
– VERIFICHE PERIODICHE - COMPETENZE
PASSATE DAGLI UFFICI METRICI DELLE CAMERE DI COMMERCIO AGLI ORGANISMI
ACCREDITATI
|
Dal
18 settembre 2017 è entrato in
vigore il Decreto Ministeriale Articolo
nr. 93 del 2 aprile 2017: “Regolamento
recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti
di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla
normativa nazionale e europea” che disciplina e riorganizza il sistema della
Verificazione Periodica degli strumenti di misura.
Il
Regolamento interessa gli utilizzatori degli strumenti metrici e le imprese che
eseguono o intendono eseguire la Verifica Periodica.
Le
nuove disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale hanno introdotto sostanziali
novità riguardo periodicità, introduzione di un libretto metrologico e
organismi abilitati ad effettuare la verifica.
Quindi
per effetto di tale legge, a decorrere dal giorno 19 marzo 2019, gli
Uffici metrici delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 18, comma 2,
del D.M. 21 aprile 2017 n. 93, non
eseguiranno più le verifiche periodiche sugli strumenti di misura.
L’art. 18 comma 2 del Decreto 21 aprile
2017, n. 93 – entrato in vigore il 18 settembre 2017 – ha
infatti fissato il termine del periodo transitorio, della durata
massima di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, consentendo così alle Camere di Commercio di eseguire la
verificazione periodica degli strumenti metrici fino al 18 marzo 2019,
al fine di soddisfare tutte le richieste di verificazione periodica pervenute.
Dopo tale
data, i titolari degli strumenti metrici dovranno presentare richiesta di
verificazione periodica esclusivamente agli Organismi accreditati in
possesso dei requisiti specificati all’Allegato I del D.M. n. 93/2017, che
abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad
Unioncamere e che risultino iscritti
nell’apposito elenco nazionale.
Dal
19 marzo 2019 , il rinnovo della verifica periodica su bilance omologate potrà
essere eseguita solo da Laboratori Accreditati da ACCREDIA.
Cosè ACCREDIA:
Accredia è l’Ente
Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in
applicazione del Regolamento Europeo
765/2008 ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità
degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di
prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo
di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.
SEDE LEGALE
Via Guglielmo
Saliceto, 7/9
00161 Roma
C.F/P.IVA
10566361001
Numero verde 800 67 24 58
Tel. +39 06 8440991
Fax +39 06 8841199
Via Tonale, 26
20125 Milano
Tel. +39 02 2100961
Fax +39 02 21009637
milano@accredia.it
dci_accredia@legalmail.it
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Il nuovo decreto D.L.
93 del 21 Aprile 2017 introduce diverse novità, tra cui la compilazione del
“LIBRETTO METROLOGICO” e
l’eliminazione del contrassegno
di Verifica Periodica in fase di verifica prima (etichetta verde).
Il decreto 21 aprile 2017 n. 93 impone
l’utilizzo del libretto
metrologico per la registrazione di tutti gli interventi
effettuati su bilance omologate soggette a verificazioni periodiche di
strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) e di strumenti per
pesare a funzionamento automatico (AWI) aventi decreto nazionale.
Per tutte le verificazioni periodiche
effettuate a partire
dal 18 SETTEMBRE 2017 dovrà essere rilasciato un libretto
metrologico anche per tutte le bilance che ne erano sprovviste. Il libretto
metrologico dovrà essere fornito per
strumenti nuovi e per
strumenti in servizio, sia con approvazione nazionale,
sia che con approvazione
europea.
Il libretto dovrà essere fornito gratuitamente dal laboratorio che effettua la
prima verificazione periodica su strumenti già in servizio all’entrata in
vigore del decreto (art. 4 comma 12).
Il libretto può essere su supporto cartaceo o informatico (art.
2 comma 1o), anche se il decreto non ne definisce il formato. L’obbligo di
fornire lo stesso, ricade unicamente sul Laboratorio che esegue la prima
verifica Periodica, sia questa triennale o a seguito di riparazione.
Gli
strumenti approvati, a partire dal 18 settembre, saranno quindi privi del primo
contrassegno di Verifica Periodica. Lo strumento legale sarà quindi dotato
unicamente della marcatura metrologica, dei sigilli del fabbricante e della
Dichiarazione di Conformità.
Il contrassegno di Verifica periodica (etichetta verde), dovrà essere apposto solamente a seguito di Verifica periodica, oppure a seguito di riparazione dello strumento. La verifica periodica avrà la periodicità di tre anni per le Bilance a funzionamento non automatico (NAWI) e di un anno per gli strumenti di pesatura a funzionamento automatico approvati MID o con decreto nazionale (selezionatrici ponderali e peso-prezzatrici).
Il contrassegno di Verifica periodica (etichetta verde), dovrà essere apposto solamente a seguito di Verifica periodica, oppure a seguito di riparazione dello strumento. La verifica periodica avrà la periodicità di tre anni per le Bilance a funzionamento non automatico (NAWI) e di un anno per gli strumenti di pesatura a funzionamento automatico approvati MID o con decreto nazionale (selezionatrici ponderali e peso-prezzatrici).
Come viene indicato l’esito della
Verifica (art. 4 c. 13, 14):
Esito
positivo
|
|
Fondo verde con carattere
stampa nero quadrato con lato ≥ 40 mm
|
Esito
negativo
|
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Fondo rosso con carattere stampa nero
quadrato con lato ≥ 20 mm
Il contrassegno è rimosso all’atto
della riparazione o della nuova richiesta di verificazione periodica o della
verificazione stessa.
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Chi controlla la corretta applicazione
del decreto (art. 15)?:
Le Camere di Commercio esercitano
funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione di tutte le disposizioni
contenute del decreto.
Le sanzioni previste:
Categoria
strumenti
|
Violazione
|
Sanzione
|
Autorità
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Strumenti
NAWI
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Art.
Art. 13 comma 2 D.Lgs n. 517/92 come modificato dal D.Lgs 83/2016
Salvo che il fatto costituisca reato,
per le violazioni diverse da quella di
cui al comma 1, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti
di attuazione
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Da 500 €
a
1500 €
PMR €.1000,00
per ciascuna
violazione
Proventi allo stato
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Prefetto del luogo della commessa violazione
|
Categoria
strumenti
|
Violazione
|
Sanzione
|
Autorità
|
Altri
Strumenti
|
Art.
692 C.P. depenalizzato.
Chiunque, nell'esercizio di
un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o
pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza
osservare le prescrizioni di legge
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Da 103 €
a
619 €
PMR €.206,00
per ciascuna
violazione
Proventi allo stato
|
Prefetto del luogo della commessa violazione
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Quindi recapitolando è obbligatorio l’utilizzo di
bilance omologate a far data dal 19 marzo 2019
·
Nel caso di
esercizi commerciali, fissi o ambulanti, dove il peso determina il prezzo del
prodotto venduto.
·
Nelle
situazioni in cui la determinazione del peso “massa” è un fattore determinante
nel calcolo del prezzo o tariffa di vendita di un prodotto.
·
All’interno
dei laboratori di fabbricazione di medicinali o altro prodotto sottoposto a
confezionamento o sulla base di una prescrizione medica del prodotto venduto
(come ad esempio nel caso delle farmacie).
·
In tutti i
casi dove la determinazione del peso sia indispensabile per l’applicazione di
disposizioni legislative o regolamentari, come ad esempio una pesa pubblica o
bilance pesa assi in dotazione a enti pubblici o forze dell’ordine.
·
La pesatura
dei container trasportati via nave o in altro modo devono essere sottoposti a
pesatura con bilancia omologata.
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