di Gianluca Bretagna
Sul sito dell’ARAN sono apparsi i primi chiarimenti sul CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.
Il primo parere riguarda l’elemento perequativo e viene così detto:
Sulla base delle previsioni dell’art.66 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’elemento perequativo rappresenta una specifica, autonoma e distinta voce retributiva, la cui corresponsione avviene una-tantum nell’arco di uno specifico e determinato periodo temporale.
Proprio per tale caratteristiche:
a) esso non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. a), b) e c), del CCNL del 9.5.2006; l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base;
Su questo sono d’accordissimo. Quindi, quelle tabelle che girano con i valori degli straordinari calcolati anche sull’elemento perequativo non vanno bene…
b) non può neanche essere qualificato come “trattamento economico accessorio”; conseguentemente, si ritiene che non vada sottoposto alla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per malattia.
Su questo, invece, ho qualche dubbio. Se noi leggiamo l’art. 71 comma 1 del d.l. 112/2008 c’è scritto: nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio. A mio parere, la norma è scritta in positivo: nei primi dieci giorni corrispondi SOLO IL TRATTAMENTO FONDAMENTALE. Il resto è stato scritto solo per meglio precisare questo concetto. Non si parla mai, infatti, di trattenuta, ma semplicemente si dice: nei primi dieci giorni puoi pagare solo il trattamento fondamentale e come detto poco sopra dall’ARAN l’elemento perequativo NON E’ TRATTAMENTO FONDAMENTALE.
http://www.gianlucabertagna.it/
Sul sito dell’ARAN sono apparsi i primi chiarimenti sul CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.
Il primo parere riguarda l’elemento perequativo e viene così detto:
Sulla base delle previsioni dell’art.66 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’elemento perequativo rappresenta una specifica, autonoma e distinta voce retributiva, la cui corresponsione avviene una-tantum nell’arco di uno specifico e determinato periodo temporale.
Proprio per tale caratteristiche:
a) esso non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. a), b) e c), del CCNL del 9.5.2006; l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base;
Su questo sono d’accordissimo. Quindi, quelle tabelle che girano con i valori degli straordinari calcolati anche sull’elemento perequativo non vanno bene…
b) non può neanche essere qualificato come “trattamento economico accessorio”; conseguentemente, si ritiene che non vada sottoposto alla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per malattia.
Su questo, invece, ho qualche dubbio. Se noi leggiamo l’art. 71 comma 1 del d.l. 112/2008 c’è scritto: nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio. A mio parere, la norma è scritta in positivo: nei primi dieci giorni corrispondi SOLO IL TRATTAMENTO FONDAMENTALE. Il resto è stato scritto solo per meglio precisare questo concetto. Non si parla mai, infatti, di trattenuta, ma semplicemente si dice: nei primi dieci giorni puoi pagare solo il trattamento fondamentale e come detto poco sopra dall’ARAN l’elemento perequativo NON E’ TRATTAMENTO FONDAMENTALE.
http://www.gianlucabertagna.it/