Possono, dunque, affermarsi i seguenti principi di diritto:
«il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, non sono in contraddizione con la previsione del quarto periodo del comma 2 dell'art. 222 del d. Igs. n. 285 del 1992, introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, in quanto i primi tre valgono da, seppure anomala, norma transitoria, nel senso, cioè, di segnalare che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla legge n. 41 del 2016, in vigore dal 25 marzo 2016, in relazione ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca, successivamente introdotta, continua a trovare applicazione la sanzione amministrativa, in precedenza prevista, della sospensione della patente di guida»;
«la revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell'art. 222 d. Igs. n. 285 del 1992 opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente l' "omicidio stradale" e le "lesioni personali stradali gravi o gravissime", mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona (arg. ex art. 222, comma 1, del d. Igs. n. 285 del 1992), come, ad esempio, allorché sia accertata la violazione da parte dell'imputato dell'art. 9-ter, comma 2, del codice della strada, che incrimina a titolo di reato autonomo la violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore cui consegua la morte di una o più persone ovvero lesioni personali».
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