Il TAR Marche ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del codice della strada nella parte in cui si dispone che il prefetto “provvede” , invece che “può provvedere” alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali.
(TAR Marche, sez. I, ordinanza n. 519/18; depositata il 24 luglio)
Continua a leggere l'articolo su "diritto e giustizia"