Chi cedeva, a qualsiasi titolo, la proprietà o il godimento di un
immobile o ne concedeva l’uso esclusivo, anche in locazione, aveva
l’obbligo, fino a qualche anno fa, di effettuare la c.d. comunicazione di cessione fabbricato
agli uffici di Pubblica Sicurezza. La disciplina è stata modificata nel
2011, ma non per tutti gli immobili. Verifichiamo nello specifico chi
ora risulta esente da tale disposizione e chi no.
La normativa prima in vigore, dettata dal D.L. 59/78, art.12, che
prevedeva appunto tale disposizione, è stata modificata nel 2011,
dall’art. 3 del D.Lgs. 23, che ha fatto confluire tale obbligo nell’atto di registrazione del contratto riferito all’immobile. L’articolo sopra citato, infatti, dispone che “la
registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi
di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del D.L.
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
maggio 1978, n. 191”.
Il successivo art. 2 del D.L. 79/2012 dispone in definitivo che, a decorrere dal 21 giugno 2012, tale comunicazione rimane dovuta obbligatoriamente solo nei seguenti casi:
- in caso di contratto non obbligatoriamente assoggettato a registrazione (ex art. 12 del D.L. 12/78);
- in caso di locazione a stranieri non europei, quindi extracomunitari, o apolidi (ex art. 7 del T.U. Immigrazione).
È possibile al proposito consultare la Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/LEG/912.138 del 20 luglio 2012.
Soggetto obbligato alla comunicazione è il locatore,
ovvero il soggetto che detiene l’immobile a titolo di proprietà o di
altro diritto reale; in caso di sublocazione l’obbligo è in capo al
conduttore.
La segnalazione deve essere presentata in forma cartacea, anche a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Questura, al
Commissario di P.S. o all’ufficio comunale competente entro le 48 ore
dall’avvenuta consegna dei locali.
La documentazione va conservata per cinque anni.
La normativa dispone anche che, per i contratti già stipulati prima
dell’entrata in vigore della stessa, non va presentata una nuova
comunicazione di cessione di fabbricato nel caso in cui il contratto
venga rinnovato o nel caso di stipula di un nuovo contratto.
La mancata consegna della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa corrispondente ad un’ammenda che va da un importo minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.549,00.
Il trasgressore, entro 60 giorni dalla notifica, può effettuare il
pagamento in misura ridotta di euro 206 (doppio del minimo) alla
tesoreria comunale. Se non si avvale di questa facoltà, l’organo
accertatore (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia
Municipale) invia il rapporto al sindaco che infligge la sanzione
dovuta.
La norma è applicata anche in caso di locazione assoggettata a cedolare secca.
Questo per quanto concerne gli immobili residenziali; ma cosa succede in caso di immobili commerciali?
Le locazioni a uso commerciale non sono esonerate dall’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.
Infatti, l’art.3 del D.Lgs. 23/2011 fa esplicito riferimento alle
sole locaioni abitative. Tale disposizione è confermata anche nella nota del Ministero dell’Interno n. 557/2011 che cita “…
ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del D.Lgs. numero 23 del
2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni a
uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività di impresa, o
di arti e professioni.”
Rita Martin – Centro Studi CGN
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