Il documento definisce le attività che possono essere svolte dai volontari e quelle non consentite
Il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, ha adottato una circolare sull’impiego del volontariato organizzato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche.
Il documento, precedentemente condiviso con le Regioni e le Province Autonome, l’ANCI e la Consulta del Volontariato di protezione civile, integra la recente Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno del 18 luglio, che ha ridefinito, in via generale, i modelli organizzativi e procedurali per garantire la sicurezza delle manifestazioni pubbliche.
La circolare del Capo del Dipartimento stabilisce che il Volontariato organizzato di protezione civile può essere impiegato esclusivamente per svolgere attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione e non deve interferire con i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Vengono previste due modalità di intervento, a seconda che esso operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi.
Nel primo caso si interviene in quegli eventi che, per entità, rilevanza o altre peculiari caratteristiche, richiedono l’assunzione, in capo alle Autorità pubbliche preposte, di specifiche misure per la gestione delle attività, disciplinate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 che li definisce ‘eventi a rilevante impatto locale’. Si tratta di una specifica attività di protezione civile e l’intervento del volontariato risponde alle regole e prassi che si applicano solitamente, anche in emergenza.
Diversamente, le organizzazioni che, per statuto, possono operare anche in settori diversi da quello di protezione civile, possono svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori delle manifestazioni pubbliche, nel quadro di una relazione diretta tra i due soggetti. L’intervento, in questo caso, si svolge in un ambito che non ricade all’interno delle regole della protezione civile.
La circolare definisce quali attività possono essere svolte dai volontari di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche e quali, invece, non sono consentite, richiamando in forma sistematica la normativa vigente.
L’emanazione della circolare è stata sollecitata dal momento che, con la stagione estiva, la richiesta di impiego delle organizzazioni di volontariato in manifestazioni pubbliche di ogni genere è molto elevata, e si propone di chiarire ruoli e responsabilità per consentire, se ne ricorrano i presupposti, un intervento del volontariato rispettoso della grande professionalità e del ruolo specifico degli operatori, all’interno di un contesto di sicurezza.
http://www.protezionecivile.gov.it
Il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, ha adottato una circolare sull’impiego del volontariato organizzato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche.
Il documento, precedentemente condiviso con le Regioni e le Province Autonome, l’ANCI e la Consulta del Volontariato di protezione civile, integra la recente Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno del 18 luglio, che ha ridefinito, in via generale, i modelli organizzativi e procedurali per garantire la sicurezza delle manifestazioni pubbliche.
La circolare del Capo del Dipartimento stabilisce che il Volontariato organizzato di protezione civile può essere impiegato esclusivamente per svolgere attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione e non deve interferire con i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Vengono previste due modalità di intervento, a seconda che esso operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi.
Nel primo caso si interviene in quegli eventi che, per entità, rilevanza o altre peculiari caratteristiche, richiedono l’assunzione, in capo alle Autorità pubbliche preposte, di specifiche misure per la gestione delle attività, disciplinate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 che li definisce ‘eventi a rilevante impatto locale’. Si tratta di una specifica attività di protezione civile e l’intervento del volontariato risponde alle regole e prassi che si applicano solitamente, anche in emergenza.
Diversamente, le organizzazioni che, per statuto, possono operare anche in settori diversi da quello di protezione civile, possono svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori delle manifestazioni pubbliche, nel quadro di una relazione diretta tra i due soggetti. L’intervento, in questo caso, si svolge in un ambito che non ricade all’interno delle regole della protezione civile.
La circolare definisce quali attività possono essere svolte dai volontari di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche e quali, invece, non sono consentite, richiamando in forma sistematica la normativa vigente.
L’emanazione della circolare è stata sollecitata dal momento che, con la stagione estiva, la richiesta di impiego delle organizzazioni di volontariato in manifestazioni pubbliche di ogni genere è molto elevata, e si propone di chiarire ruoli e responsabilità per consentire, se ne ricorrano i presupposti, un intervento del volontariato rispettoso della grande professionalità e del ruolo specifico degli operatori, all’interno di un contesto di sicurezza.
http://www.protezionecivile.gov.it