RAL_1942_Orientamenti Applicativi
L’art.14 – bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, come modificati dal CCNL del 6.7.1997 e del 14.9.2000 (diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova presso altra amministrazione, si applica anche al personale assunto con contratto a termine ? In alternativa è possibile applicare l’istituto della riammissione in servizio?
In relazione alla particolare fattispecie esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che l’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 come modificato dall’art.20 del CCNL del 14.9.2000, trova applicazione solo relativamente al personale dell’ente titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In tal senso depone, infatti, il comma 1 del suddetto art.14-bis, che individuando il personale destinatario della sua disciplina espressamente dispone che: “Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova…..”.
Pertanto, proprio tale precisa formulazione del testo contrattuale non consente di ritenere che la disciplina ivi prevista possa trovare applicazione anche nei confronti di personale assunto con contratto di lavoro a termine.
Sul diverso aspetto dell’applicabilità al lavoratore a termine dell’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro (la cosiddetta riammissione in servizio), si ricorda che attualmente esso, in base alla regolamentazione dell’art.26 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art.17 del CCNL del 5.10.2001, ad avviso della scrivente, può trovare applicazione, nei limiti, anche temporali, ivi precisati, solo nella specifica ipotesi della ricostituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente, che, precedentemente, era già titolare di un precedente rapporto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, con la stessa amministrazione cessato per effetto di dimissioni del dipendente stesso.
Conseguentemente, non si ritiene possibile una sua estensione anche alla diversa fattispecie della estinzione per dimissioni di un precedente rapporto a termine.
ARAN
L’art.14 – bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, come modificati dal CCNL del 6.7.1997 e del 14.9.2000 (diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova presso altra amministrazione, si applica anche al personale assunto con contratto a termine ? In alternativa è possibile applicare l’istituto della riammissione in servizio?
In relazione alla particolare fattispecie esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che l’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 come modificato dall’art.20 del CCNL del 14.9.2000, trova applicazione solo relativamente al personale dell’ente titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In tal senso depone, infatti, il comma 1 del suddetto art.14-bis, che individuando il personale destinatario della sua disciplina espressamente dispone che: “Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova…..”.
Pertanto, proprio tale precisa formulazione del testo contrattuale non consente di ritenere che la disciplina ivi prevista possa trovare applicazione anche nei confronti di personale assunto con contratto di lavoro a termine.
Sul diverso aspetto dell’applicabilità al lavoratore a termine dell’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro (la cosiddetta riammissione in servizio), si ricorda che attualmente esso, in base alla regolamentazione dell’art.26 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art.17 del CCNL del 5.10.2001, ad avviso della scrivente, può trovare applicazione, nei limiti, anche temporali, ivi precisati, solo nella specifica ipotesi della ricostituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente, che, precedentemente, era già titolare di un precedente rapporto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, con la stessa amministrazione cessato per effetto di dimissioni del dipendente stesso.
Conseguentemente, non si ritiene possibile una sua estensione anche alla diversa fattispecie della estinzione per dimissioni di un precedente rapporto a termine.
ARAN