RAL_1939_Orientamenti Applicativi -28/07/2017
Un dipendente a tempo indeterminato fruisce di permessi allo studio per la frequenza di un master universitario di II livello. Le lezioni sono seguite telematicamente presso la sede dell’ente nei giorni del giovedì e del venerdì dalle ore 14,30 alle 19,30. Possono essere erogati i buoni pasto al dipendente nelle giornate nelle quali, dopo aver prestato servizio nelle ore antimeridiane (8-14), segue le lezioni per la formazione di cui si è detto? E’ assimilabile la partecipazione ad un corso di formazione rispetto alla frequenza di un master da svolgersi obbligatoriamente nella sede di servizio?
In ordine alle particolari problematiche esposte, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia ritiene utile richiamare complessivamente le indicazioni di carattere generale in materia di riconoscimento dei buoni pasto già espresse in materia nei propri orientamenti applicativi:
a) l’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come da voi evidenziato, stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2” del medesimo CCNL”. Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio”;
b) la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);
c) gli artt.45 e 46 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 14.9.2000, si riferiscono chiaramente alla effettiva prestazione di “attività lavorativa” (l’art.46 del CCNL del 14.9.2000, per l’erogazione del buono pasto, fa riferimento espresso “ad ogni giornata effettivamente lavorata”; si deve trattare quindi di prestazioni antimeridiane e pomeridiane di lavoro effettivo);
d) in base alla disciplina dei citati artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;
e) il CCNL, pertanto, si è limitato semplicemente a prevedere la possibilità di corrispondere al lavoratore buoni pasto, in alternativa al servizio mensa, solo in presenza delle precise condizioni generali dallo stesso stabilite;
f) spetta al singolo ente, invece, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi;
g) sussiste, pertanto, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;
h) nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane (effettive), a tal fine richieste al personale. Poiché in base alla disciplina contrattuale, come evidenziato alla lett.c, ai fini del riconoscimento del buono pasto si deve trattare di prestazioni antimeridiane e pomeridiane di lavoro effettivo, si nutrono perplessità in ordine alla sussistenza di tale presupposto nel caso prospettato. Infatti, i permessi per il diritto allo studio, proprio per la loro particolare natura e disciplina, non possono considerarsi come effettive prestazioni lavorative. La scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, ha già evidenziato che, secondo le regole generali, solo nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro. Ma le suddette attività formative organizzate e programmate dall’ente si distinguono nettamente, sul piano concettuale, dai permessi per motivi di studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, come evidenziato anche dalla disciplina dettata, in quanto finalizzati esclusivamente all’elevazione culturale e professionale dei singoli lavoratori (sono questi, infatti, a individuare liberamente ed autonomamente i corsi che intendono frequentare, sopportandone i relativi oneri). Conseguentemente, deve escludersi ogni possibilità di assimilazione sostanziale delle prime con i secondi.
ARAN
Un dipendente a tempo indeterminato fruisce di permessi allo studio per la frequenza di un master universitario di II livello. Le lezioni sono seguite telematicamente presso la sede dell’ente nei giorni del giovedì e del venerdì dalle ore 14,30 alle 19,30. Possono essere erogati i buoni pasto al dipendente nelle giornate nelle quali, dopo aver prestato servizio nelle ore antimeridiane (8-14), segue le lezioni per la formazione di cui si è detto? E’ assimilabile la partecipazione ad un corso di formazione rispetto alla frequenza di un master da svolgersi obbligatoriamente nella sede di servizio?
In ordine alle particolari problematiche esposte, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia ritiene utile richiamare complessivamente le indicazioni di carattere generale in materia di riconoscimento dei buoni pasto già espresse in materia nei propri orientamenti applicativi:
a) l’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come da voi evidenziato, stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2” del medesimo CCNL”. Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio”;
b) la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);
c) gli artt.45 e 46 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 14.9.2000, si riferiscono chiaramente alla effettiva prestazione di “attività lavorativa” (l’art.46 del CCNL del 14.9.2000, per l’erogazione del buono pasto, fa riferimento espresso “ad ogni giornata effettivamente lavorata”; si deve trattare quindi di prestazioni antimeridiane e pomeridiane di lavoro effettivo);
d) in base alla disciplina dei citati artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;
e) il CCNL, pertanto, si è limitato semplicemente a prevedere la possibilità di corrispondere al lavoratore buoni pasto, in alternativa al servizio mensa, solo in presenza delle precise condizioni generali dallo stesso stabilite;
f) spetta al singolo ente, invece, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi;
g) sussiste, pertanto, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;
h) nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane (effettive), a tal fine richieste al personale. Poiché in base alla disciplina contrattuale, come evidenziato alla lett.c, ai fini del riconoscimento del buono pasto si deve trattare di prestazioni antimeridiane e pomeridiane di lavoro effettivo, si nutrono perplessità in ordine alla sussistenza di tale presupposto nel caso prospettato. Infatti, i permessi per il diritto allo studio, proprio per la loro particolare natura e disciplina, non possono considerarsi come effettive prestazioni lavorative. La scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, ha già evidenziato che, secondo le regole generali, solo nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro. Ma le suddette attività formative organizzate e programmate dall’ente si distinguono nettamente, sul piano concettuale, dai permessi per motivi di studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, come evidenziato anche dalla disciplina dettata, in quanto finalizzati esclusivamente all’elevazione culturale e professionale dei singoli lavoratori (sono questi, infatti, a individuare liberamente ed autonomamente i corsi che intendono frequentare, sopportandone i relativi oneri). Conseguentemente, deve escludersi ogni possibilità di assimilazione sostanziale delle prime con i secondi.
ARAN