Concludiamo oggi lo schema di tutta la modulistica unificata e standardizzata esistente nel territorio nazionale (con tutti links dei nuovi moduli scaricabili in word), inserendo anche quella provvisoria relativa alle domande di licenza di Polizia predisposta dal Ministero dell'Interno con Circolare n.nr. 557/PAS/U/010349/12900.A(24)BIS del 6 luglio 2017, prevista dal D.Lgs. 26.11.2016, nr. 222, in attuazione dell'art. 24 de D.L. 24.6.2014, nr. 90, convertito dalla L. 11.8.2014, nr. 114.
Va precisato, giustamente dice la Circolare, che "la modulistica per le domande di licenza di Polizia ha carattere provvisorio, atteso che la norma sopra citata ne prevede l'approvazione con decreto del Ministro del'Interno, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, con un procedimento allo stato non ancora concluso".
A dire il vero, per quanto è dato sapere, l'iter non è nemmeno agli albori....(non risulta sia stato reso noto alcun schema di decreto e non è stata convocata nessuna conferenza unificata).
E mentre le prefetture d'Italia (come per es. Benevento, Avellino, Cuneo, Torino ecc.), si sono già attivate con i copia-incolla, per diramare il contenuto della circolare sopra citata (il primato spetta certamente alla Prefettura di Forlì-Cesena che nel trasmettere la circolare dimentica, nell'oggetto, un refuso di un'altra circolare), non risulta, ad oggi, siano state diramate altre circolari o fantomatiche presunte tali con "DETTAGLIATE INDICAZIONI E CHIARIMENTI" fornite dallo stesso Dicastero, come invece si riprometteva la nota ministeriale de quo.
Ad ogni buon fine, si allega una delle tante note inviate ai Comuni con le indicazioni fino ad oggi fornite:
Va precisato, giustamente dice la Circolare, che "la modulistica per le domande di licenza di Polizia ha carattere provvisorio, atteso che la norma sopra citata ne prevede l'approvazione con decreto del Ministro del'Interno, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, con un procedimento allo stato non ancora concluso".
A dire il vero, per quanto è dato sapere, l'iter non è nemmeno agli albori....(non risulta sia stato reso noto alcun schema di decreto e non è stata convocata nessuna conferenza unificata).
E mentre le prefetture d'Italia (come per es. Benevento, Avellino, Cuneo, Torino ecc.), si sono già attivate con i copia-incolla, per diramare il contenuto della circolare sopra citata (il primato spetta certamente alla Prefettura di Forlì-Cesena che nel trasmettere la circolare dimentica, nell'oggetto, un refuso di un'altra circolare), non risulta, ad oggi, siano state diramate altre circolari o fantomatiche presunte tali con "DETTAGLIATE INDICAZIONI E CHIARIMENTI" fornite dallo stesso Dicastero, come invece si riprometteva la nota ministeriale de quo.
Ad ogni buon fine, si allega una delle tante note inviate ai Comuni con le indicazioni fino ad oggi fornite:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
PREFETTURA DI VARESE
PREFETTURA DI VARESE
Prot. n.22384/2017 /Area II
Circolare n. 57
Al Sig. Presidente della Provincia di VARESE
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia LORO SEDI
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia LORO SEDI
a mezzo pec
OGGETTO: Modulistica unificata e standardizzata relativa alle domande di licenze di polizia previste dal D.Lgs. 26.11.2016 n. 222 – Attuazione dell’art. 24 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito dalla L. 11.8.2014, n. 114.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – con circolare prot. 557/PAS/U/010349/12900.A(24)BIS in data 6 luglio 2017 ha comunicato che lo scorso 30 giugno è scaduto il termine entro il quale le regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. SCIA-2) che ha ridefinito, in attuazione dell’art. 5 della legge n. 124/2015, i procedimenti oggetto di autorizzazione, di segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso o comunicazione, ridefinendone i relativi regimi amministrativi.
Al riguardo saranno a breve diramati dettagliati chiarimenti ed indicazioni con apposita circolare ministeriale.
Nelle more, ai fini di una prima applicazione delle disposizioni di detto decreto legislativo che coinvolgono procedimenti sottoposti a regime di polizia amministrativa statale, sono stati predisposti i moduli che si uniscono, relativi alle istanze, comunicazioni o dichiarazioni presentate dagli interessati ai fini dell’avvio dei procedimenti medesimi.
I moduli sono stati predisposti tenendo conto anche di quanto previsto dall’art. 24, c. 2, del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito dalla L. 11.8.2014, n. 114, che ha imposto l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale e, perciò, sostituiscono la corrispondente modulistica finora utilizzata.
Va precisato che la modulistica che ora si trasmette ha carattere provvisorio,, atteso che la norma sopra citata ne prevede l’approvazione con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblicazione amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, con un procedimento allo stato non ancora concluso.
Al riguardo saranno a breve diramati dettagliati chiarimenti ed indicazioni con apposita circolare ministeriale.
Nelle more, ai fini di una prima applicazione delle disposizioni di detto decreto legislativo che coinvolgono procedimenti sottoposti a regime di polizia amministrativa statale, sono stati predisposti i moduli che si uniscono, relativi alle istanze, comunicazioni o dichiarazioni presentate dagli interessati ai fini dell’avvio dei procedimenti medesimi.
I moduli sono stati predisposti tenendo conto anche di quanto previsto dall’art. 24, c. 2, del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito dalla L. 11.8.2014, n. 114, che ha imposto l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale e, perciò, sostituiscono la corrispondente modulistica finora utilizzata.
Va precisato che la modulistica che ora si trasmette ha carattere provvisorio,, atteso che la norma sopra citata ne prevede l’approvazione con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblicazione amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, con un procedimento allo stato non ancora concluso.
Si tratta di 15 moduli relativi alle seguenti attività:
- commercio di oggetti preziosi;
- commercio di armi comuni;
- produzione-duplicazione-commercio ecc. di prodotti audiovisivi;
- agenzie di affari soggette a comunicazione al Questore;
- agenzie di recupero crediti;
- gestione di sale scommesse, bingo e VLT;
- domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca dei medesimi.
***
Va altresì ricordato che il D.Lgs. 222/2016 muove dalla conferma del principio già contenuto nel D.P.R. del 7.9.2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive) per cui i SUAP costituiscono il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi (nonché di quelli relativi alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle stesse attività), sicchè le relative domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati debbono essere presentati presso i SUAP stessi (c.d. onnicomprensività delle competenze dello Sportello), i quali provvedono all’inoltro della documentazione alle altre Amministrazioni chiamate ad intervenire nel procedimento.
Il cennato Decreto legislativo conferma, pertanto, per tutte le attività d’impresa sopra elencate, la competenza del SUAP a ricevere le domande di licenza o di autorizzazione, le segnalazioni certificate di inizio attività o le comunicazioni volta a volta occorrenti, ammettendo solo in alcuni casi (le domande di licenza per l’esercizio di sale dove sono installati apparecchi da gioco videolottery, di sale bingo e per la raccolta di scommesse, per l’esercizio di un’agenzia di recupero crediti nonché la comunicazione relativa all’esercizio di agenzie di pubblici incanti, matrimoniale o di pubbliche relazioni) la modalità alternativa della loro presentazione diretta alla Questura competente.
Pertanto, solo in tali ultimi casi le Questure potranno continuare a ricevere direttamente le relative domande di licenza, mentre negli altri casi, benché i relativi procedimenti attengano a loro competenze, riceveranno dal SUAP l’istanza dei privati e la documentazione a corredo, seguendo poi gli iter procedimentali imposti dal Decreto.
Il Ministero dell’Interno ha, altresì, precisato che le domande, le comunicazioni o le dichiarazioni in parola possono essere presentate al SUAP solo in modalità telematica mentre, nei casi in cui è consentito, possono essere presentate alla Questura competente o in modalità telematica ovvero consegnandola materialmente presso l’Ufficio stesso o presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza competente.
La domanda può essere trasmessa con una delle seguenti modalità telematiche:
- firmata, scansionata e inviata per posta elettronica ordinaria con la copia del documento d’identità;
- scansionata e inviata con PEC, senza necessità di allegare copia del documento di identità, quando la persona che l’ha firmata è stata identificata al momento del rilascio della PEC;
- sottoscritta con firma digitale e inviata via PEC o posta elettronica ordinaria.
Laddove venga invece consegnata materialmente presso la Questura o un Commissariato di pubblica sicurezza, essa deve essere:
- recapitata dall’interessato e firmata davanti al dipendente addetto, oppure
- firmata dall’interessato e presentata anche da un’altra persona all’ufficio competente, con allegazione della fotocopia del documento d’identità della persona che ha firmato l’istanza (in tal caso va compilata la Sezione n. 3 del relativo modulo).
Il cennato Decreto legislativo conferma, pertanto, per tutte le attività d’impresa sopra elencate, la competenza del SUAP a ricevere le domande di licenza o di autorizzazione, le segnalazioni certificate di inizio attività o le comunicazioni volta a volta occorrenti, ammettendo solo in alcuni casi (le domande di licenza per l’esercizio di sale dove sono installati apparecchi da gioco videolottery, di sale bingo e per la raccolta di scommesse, per l’esercizio di un’agenzia di recupero crediti nonché la comunicazione relativa all’esercizio di agenzie di pubblici incanti, matrimoniale o di pubbliche relazioni) la modalità alternativa della loro presentazione diretta alla Questura competente.
Pertanto, solo in tali ultimi casi le Questure potranno continuare a ricevere direttamente le relative domande di licenza, mentre negli altri casi, benché i relativi procedimenti attengano a loro competenze, riceveranno dal SUAP l’istanza dei privati e la documentazione a corredo, seguendo poi gli iter procedimentali imposti dal Decreto.
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Il Ministero dell’Interno ha, altresì, precisato che le domande, le comunicazioni o le dichiarazioni in parola possono essere presentate al SUAP solo in modalità telematica mentre, nei casi in cui è consentito, possono essere presentate alla Questura competente o in modalità telematica ovvero consegnandola materialmente presso l’Ufficio stesso o presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza competente.
La domanda può essere trasmessa con una delle seguenti modalità telematiche:
- firmata, scansionata e inviata per posta elettronica ordinaria con la copia del documento d’identità;
- scansionata e inviata con PEC, senza necessità di allegare copia del documento di identità, quando la persona che l’ha firmata è stata identificata al momento del rilascio della PEC;
- sottoscritta con firma digitale e inviata via PEC o posta elettronica ordinaria.
Laddove venga invece consegnata materialmente presso la Questura o un Commissariato di pubblica sicurezza, essa deve essere:
- recapitata dall’interessato e firmata davanti al dipendente addetto, oppure
- firmata dall’interessato e presentata anche da un’altra persona all’ufficio competente, con allegazione della fotocopia del documento d’identità della persona che ha firmato l’istanza (in tal caso va compilata la Sezione n. 3 del relativo modulo).
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Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di volerne curare l’inoltro ai rispettivi SUAP, precisandosi che gli stessi moduli saranno oggetto di pubblicazione anche sul sito istituzionale della Polizia di Stato e successivamente di definitiva approvazione con il decreto ministeriale innanzi citato.Si precisa che, oltre alla copia in formato .pdf, si trasmette per ciascun modulo una versione in formato editabile a beneficio di coloro che ritenessero di compilare e sottoscrivere i moduli con firma digitale.
IL PREFETTO
f.to (Zanzi)
f.to (Zanzi)