"...A fronte della spontanea presentazione dell'imputato alla P.G. correttamente si faceva applicazione del principio giurisprudenziale anche recentemente ribadito secondo cui nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Rv. 269598)".
E' quanto affermato dalla Sezione Seconda della Corte di Cassazione penale, sez. II, sentenza 11/07/2017 n° 33718
E' quanto affermato dalla Sezione Seconda della Corte di Cassazione penale, sez. II, sentenza 11/07/2017 n° 33718
Riepilogando, quindi, le dichiarazioni spontanee:
- COSTITUISCONO PROVA NELLE INDAGINI PRELIMINARI E VENGONO UTILIZZATEDA P.M. - PG E G.I.P., FACENDO PARTE DEL FASCICOLO;
- NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEL DIBATTIMENTO E SALVO ECCEZIONI ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE NON FANNO PARTE DEL FASCICOLO;
- COSTITUISCONO PROVA NEL GIUDIZIO ABBREVIATO.
Mario Serio
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