venerdì 4 dicembre 2015

Annullata l'ordinanza del Sindaco contro il volantinaggio porta a porta

N. 03435/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01200/2015 REG.RIC.
logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1200 del 2015, proposto da:
- Spot Mail S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucio Caprioli e Vincenzo Caprioli, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Lecce alla via Scarambone 56;
contro
- il Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Tanzarella, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce alla via Zanardelli 7;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 5 del 25 febbraio 2015, emessa dal Comune di Ostuni, mai comunicata alla ricorrente e conosciuta solo successivamente;
- di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 15 ottobre 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Capozza, in sostituzione degli Avv.ti Caprioli, e Tanzarella.
Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:
- la società ‘Spot Mail’, operante -per ciò che qui interessa- nel settore della distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette postali, impugna l’ordinanza in data 25 febbraio 2015, n. 5, emessa dal Sindaco del Comune di Ostuni, nella parte in cui essa vieta ‘la distribuzione di volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci o negli androni delle abitazioni private’, e, comunque, consente la stessa ‘esclusivamente nella giornata del martedì, dalle ore 07,00 alle ore 12,00, nelle seguenti modalità: con consegna a mano nelle abitazioni private […] previa comunicazione all’Ufficio di Polizia Municipale di Ostuni almeno due giorni prima della distribuzione, indicando il nome dei soggetti incaricati della distribuzione’.
- essa propone i seguenti motivi di censura: difetto assoluto di potere; lesione dei diritti di libera circolazione, corrispondenza e comunicazione (13, 15 e 21 Cost.); mancanza di una disposizione legislativa o regolamentare (art. 23 Cost., art. 7, comma 1 bis, d.p.r. n. 267 del 2000); violazione di legge; mancanza assoluta di motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere; assenza dei presupposti di cui all’art. 50 T.u.e.l.; incompetenza; difetto di potere: il Sindaco compie atti riservati al C.C..
2.- Ciò premesso in fatto, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che di seguito si preciseranno.
3.- Deve osservarsi, anzitutto, che l’ordinanza non costituisce atto applicativo del pur richiamato ‘Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati’ ma, invece, autonoma determinazione adottata in applicazione dell’art. 50 del T.u.e.l.: in questa prospettiva, dunque, la mancata impugnazione del citato regolamento non determina l’inammissibilità del gravame.
4.- Nel merito, poi, il Collegio, in conformità al preferibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, ritiene non condivisibile la tesi secondo cui <<il sistema pubblicitario ‘porta a porta’ dovrebbe svolgersi con consegna brevi manu del materiale e non con l’immissione in cassette postali. La scelta del miglior sistema di organizzazione dell’attività economica di cui si discorre rientra nel libero apprezzamento delle imprese -inerendo espressamente alla strategia aziendale- sul quale l’autorità pubblica non può incidere con regole che privilegiano una determinata opzione (la consegna per posta) soltanto perché ritenuta meno invasiva per i privati cittadini>> (T.a.r. Lombardia Brescia, II, 17 aprile 2012, n. 641).
Questo Tribunale, d’altronde, ha già avuto modo di evidenziare che i disagi dovuti all’abbandono dei volantini nelle pubbliche strade <<non si presentano come effetti direttamente ricollegabili all’attività di distribuzione di depliants porta a porta, proprio in quanto questa consiste nel deposito in cassetta dei volantini>> (T.a.r. Lecce, I, 27 settembre 2010, n. 2000): deve dunque ritenersi illegittima ogni confusione tra la nozione di volantinaggio stradale (effettuato sulla pubblica via, e quindi con prevedibili ‘ripercussioni’ in tema di decoro urbano) e quella di distribuzione ‘porta a porta’ del materiale pubblicitario.
4.1 Con riguardo, poi, ai profili concernenti la previsione di un particolare giorno e di una specifica fascia oraria nei quali consentire la distribuzione del materiale pubblicitario, così come la necessità di comunicare preventivamente i nominativi degli addetti alla distribuzione stessa, il Collegio ritiene che anche tali prescrizioni siano -almeno quanto, per ciò che si è appena scritto, alla distribuzione del materiale all’interno delle cassette- irragionevolmente limitative dell’autonomia economica e imprenditoriale degli operatori privati, e che pertanto, non sussistendo -nel caso in parola, di distribuzione nelle cassette postali- profili di concreta lesione di valori posti a tutela della collettività -quali il decoro e l’igiene pubblica-, esse siano illegittime per contrasto con i principi di -sia pur regolata- liberalizzazione economica ormai codificati nel nostro Ordinamento giuridico (v. T.a.r. Lombardia Brescia, I, 1 luglio 2015, n. 905).
5.- Sulla base delle considerazioni appena esposte il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento dell’impugnata ordinanza nelle sue parti rivolte a ‘restringere’ le modalità di consegna di materiale pubblicitario all’interno delle cassette postali (rimanendo invece del tutto estranei all’annullamento quei punti dell’ordinanza sindacale che attengono a situazioni diverse da quella rispetto a cui la Spot Mail ha, per quanto illustrato nel ricorso, un interesse giuridicamente tutelato -e cioè la consegna mediante inserimento nelle cassette postali-, come il volantinaggio svolto per strada, la distribuzione di materiale pubblicitario ai passeggeri delle auto o sui parabrezza di quelle in sosta, l’affissione di manifesti su pali o alberi o l’incontrollato abbandono di depliants sugli usci o negli androni, al di fuori delle cassette stesse).
5.- Sussistono giuste ragioni, attesa la particolarità della materia e la presenza di interessi di non agevole composizione, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1200 del 2015 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Primo Referendario
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)