Nel caso di specie, la società ricorrente effettuava attività di recapito
di materiale pubblicitario nelle cassette postali di abitazioni private (servizio di distribuzione noto come door-to-door) e il TAR Catania ha accolto il ricorso contro l'Ordinanza del Sindaco che lo vietava.
Sotto la Sentenza del TAR Catania.
Mario Serio
© Riproduzione riservata
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N. 02084/2012
REG.PROV.COLL.
N. 01773/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2012, proposto da:
XXXXXXXXX, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Caprioli e Vincenzo Caprioli, con domicilio eletto presso Alfio Di Marco in Catania, viale M. Rapisardi, n. 443;
contro
Comune di Comiso (n.c.);
per l’annullamento
dell’ ordinanza n. 68 dell’ 11 agosto 2011 del Sindaco di Comiso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il Pres.
avv. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato i dì 26.06/2.07.2012, e depositato il successivo
18/07, la soc. ricorrente espone di svolgere (tra l’altro) attività di recapito
di materiale pubblicitario nelle cassette postali di abitazioni private ed
impugna il provvedimento con il quale il Sindaco del comune di Comiso ha
ritenuto di dove disciplinare/vietare molteplici tipologie di attività di distribuzione
di materiale pubblicitario, tra le quali anche quella svolta dalla ricorrente;
deduce molteplici censure che vanno dal difetto di potere, assoluto e relativo,
all’incompetenza ed al difetto di motivazione e sviamento.
Con D.P. n. 4828 del 20.07.2012 il provvedimento impugnato è stato
interinalmente sospeso; alla camera di consiglio del 5.09.2012 il ricorso è
passato in decisione, anche ai fini di una eventuale sentenza in forma
abbreviata.
Ritiene il Collegio che esistono i presupposti per la decisione di merito
nella forma della sentenza ex artt. 60 e 74 c.p.a., attesa la manifesta
fondatezza del gravame, nei limiti dell’interesse della soc. ricorrente.
Osserva, infatti, il Collegio che il ricorso non può che essere esaminato,
ed accolto, nei limiti dell’interesse attuale della soc. ricorrente, quale
risulta delimitato dalla tipologia dell’attività dichiaratamente svolta e,
quindi, limitatamente al “recapito di dépliant nelle cassette postali delle
singole abitazioni”.
In tali limiti, il gravame appare fondato con riferimento agli assorbenti
profili del difetto di motivazione e sviamento – con riferimento all’aver
accomunato attività diverse quali il recapito nelle cassette postali, o in
quelle a ciò dedicate, ed volantinaggio per strada e/o la distribuzione su
autoveicoli in sosta o circolazione – ed alla carenza di potere del Sindaco a
disciplinare/vietare l’attività di recapito nelle cassette postali.
L’onere motivazionale del presente provvedimento può essere assolto con
rinvio alla copiosa giurisprudenza citata in ricorso, ed allegata alla
produzione della ricorrente, e segnatamente alle sentenze TAR Puglia – Lecce
nn. 2246/2008 e 2000/2010 (per quanto attiene al primo profilo) e TAR Puglia –
Lecce n. 478/2007, TAR Sicilia – Palermo n. 277/2011 e TAR Lombardia – Brescia
n. 1184/2012 (per quanto attiene al secondo profilo).
All’accoglimento, nei limiti in precedenza precisati, del gravame consegue
l’annullamento della ordinanza impugnata nelle parti nelle quali riguarda
l’attività di recapito di materiale pubblicitario nelle cassette postali, o in
quella a ciò dedicate, di abitazioni e domicili privati, e segnatamente:
- gli artt. 5 e 7, per quanto limitativi delle modalità di svolgimento
delle attività;
- l’art. 6, in quanto assoggetta al rilascio di una autorizzazione onerosa
un’attività che deve ritenersi libera.
Attesa la limitatezza dell’accoglimento del gravame e la tempestività della
tutela cautelare concessa, le spese del giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di
Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in
epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 settembre
2012 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente, Estensore
Giovanni Milana, Consigliere
Diego Spampinato, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)