domenica 13 gennaio 2013

Il Sindaco non può vietare con Ordinanza la distribuzione di materiale pubblicitario



Nel caso di specie, la società ricorrente effettuava attività di recapito di materiale pubblicitario nelle cassette postali di abitazioni private (servizio di distribuzione noto come door-to-door) e il TAR Catania ha accolto il ricorso contro l'Ordinanza del Sindaco che lo vietava.
Sotto la Sentenza del TAR Catania.
Mario Serio
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N. 02084/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01773/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2012, proposto da:

XXXXXXXXX, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Caprioli e Vincenzo Caprioli, con domicilio eletto presso Alfio Di Marco in Catania, viale M. Rapisardi, n. 443;
contro
Comune di Comiso (n.c.);
per l’annullamento

dell’ ordinanza n. 68 dell’ 11 agosto 2011 del Sindaco di Comiso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il Pres. avv. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato i dì 26.06/2.07.2012, e depositato il successivo 18/07, la soc. ricorrente espone di svolgere (tra l’altro) attività di recapito di materiale pubblicitario nelle cassette postali di abitazioni private ed impugna il provvedimento con il quale il Sindaco del comune di Comiso ha ritenuto di dove disciplinare/vietare molteplici tipologie di attività di distribuzione di materiale pubblicitario, tra le quali anche quella svolta dalla ricorrente; deduce molteplici censure che vanno dal difetto di potere, assoluto e relativo, all’incompetenza ed al difetto di motivazione e sviamento.
Con D.P. n. 4828 del 20.07.2012 il provvedimento impugnato è stato interinalmente sospeso; alla camera di consiglio del 5.09.2012 il ricorso è passato in decisione, anche ai fini di una eventuale sentenza in forma abbreviata.
Ritiene il Collegio che esistono i presupposti per la decisione di merito nella forma della sentenza ex artt. 60 e 74 c.p.a., attesa la manifesta fondatezza del gravame, nei limiti dell’interesse della soc. ricorrente.
Osserva, infatti, il Collegio che il ricorso non può che essere esaminato, ed accolto, nei limiti dell’interesse attuale della soc. ricorrente, quale risulta delimitato dalla tipologia dell’attività dichiaratamente svolta e, quindi, limitatamente al “recapito di dépliant nelle cassette postali delle singole abitazioni”.
In tali limiti, il gravame appare fondato con riferimento agli assorbenti profili del difetto di motivazione e sviamento – con riferimento all’aver accomunato attività diverse quali il recapito nelle cassette postali, o in quelle a ciò dedicate, ed volantinaggio per strada e/o la distribuzione su autoveicoli in sosta o circolazione – ed alla carenza di potere del Sindaco a disciplinare/vietare l’attività di recapito nelle cassette postali.
L’onere motivazionale del presente provvedimento può essere assolto con rinvio alla copiosa giurisprudenza citata in ricorso, ed allegata alla produzione della ricorrente, e segnatamente alle sentenze TAR Puglia – Lecce nn. 2246/2008 e 2000/2010 (per quanto attiene al primo profilo) e TAR Puglia – Lecce n. 478/2007, TAR Sicilia – Palermo n. 277/2011 e TAR Lombardia – Brescia n. 1184/2012 (per quanto attiene al secondo profilo).
All’accoglimento, nei limiti in precedenza precisati, del gravame consegue l’annullamento della ordinanza impugnata nelle parti nelle quali riguarda l’attività di recapito di materiale pubblicitario nelle cassette postali, o in quella a ciò dedicate, di abitazioni e domicili privati, e segnatamente:
- gli artt. 5 e 7, per quanto limitativi delle modalità di svolgimento delle attività;
- l’art. 6, in quanto assoggetta al rilascio di una autorizzazione onerosa un’attività che deve ritenersi libera.
Attesa la limitatezza dell’accoglimento del gravame e la tempestività della tutela cautelare concessa, le spese del giudizio possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente, Estensore
Giovanni Milana, Consigliere
Diego Spampinato, Referendario






IL PRESIDENTE, ESTENSORE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)