lunedì 9 giugno 2014

Pubblicità:TAR Puglia accoglie ricorso ed annulla Ordinanza sindacale

N. 01288/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 992 del 2013, proposto dalla:
- Spot Mail s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo e Lucio Caprioli, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Lecce alla via Luigi Scarambone 56;


contro

- il Comune di Lizzano;
per l’annullamento

- dell’ordinanza n. 9 del 12 marzo 2013, emessa dal Sindaco del Comune di Lizzano, mai comunicata alla ricorrente e conosciuta solo successivamente;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenti a tale ordinanza.


Visto il ricorso.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 13 febbraio 2014 il Cons. Ettore Manca e udito l’Avv. Misserini -in sostituzione degli Avv.ti Caprioli.

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La società ‘Spot Mail’ impugnava l’ordinanza in data 12 marzo 2013, n. 9, emessa dal Sindaco del Comune di Lizzano, nella parte in cui vietava <<di distribuire sul territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli>>.

E, ancora, nella parte in cui prescriveva che <<non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione dei depliants commerciali ‘porta a porta’, intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta di questi ultimi>>, con la precisazione che <<laddove le cassette postali siano ubicate all’esterno degli immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell’altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse>>.

2.- Essa formulava, in specie, le seguenti censure: a) difetto assoluto di potere; b) mancanza di motivazione; c) sviamento di potere; d) eccesso di potere; e) incompetenza.

3.- Alla camera di consiglio del 9 luglio 2013 la Sezione accoglieva, con ordinanza motivata anche in punto di fumus, l’istanza cautelare formulata dalla società (ord. n. 311 del 9/10 luglio 2013).

4.- Tanto premesso in fatto e rilevato che, successivamente alla richiamata ordinanza, nessun ulteriore elemento veniva allegato in giudizio (tanto meno dall’Amministrazione intimata, che non vi si costituiva), il Collegio si limita a richiamare il preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, secondo cui <<la distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici (ove sono collocate le bussole che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario) è un’attività essenzialmente libera e l’amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti>> (T.a.r. Lombardia Brescia, II, 17 aprile 2012, n. 641).

E ancora: <<la ‘preferenza’ accordata alla normale distribuzione postale interferisce con il libero esercizio della concorrenza nel settore pubblicitario. Infatti non è condivisibile l’asserzione della difesa comunale quando afferma che il sistema pubblicitario ‘porta a porta’ dovrebbe svolgersi con consegna brevi manu del materiale e non con l’immissione in cassette postali. La scelta del miglior sistema di organizzazione dell’attività economica di cui si discorre rientra nel libero apprezzamento delle imprese -inerendo espressamente alla strategia aziendale- sul quale l’autorità pubblica non può incidere con regole che privilegiano una determinata opzione (la consegna per posta) soltanto perché ritenuta meno invasiva per i privati cittadini. Per entrambi i casi (ma la problematica è più estesa e coinvolge anche la pubblicità telefonica e on-line), l’ordinamento appresta strumenti di protezione, dei quali si fa carico l’Autorità garante della privacy con l’emanazione di provvedimenti di carattere generale, diretti ad intere categorie di imprese>> (T.a.r. Lombardia Brescia, n. 641 del 2012 cit.).

Questo Tribunale d’altronde, nella sentenza n. 1730 del 2011, pure pronunciata su ricorso della Spot Mail s.r.l., osservava che: <<il fenomeno dell’abbandono incontrollato di depliants pubblicitari dipende, peraltro, dall’atteggiamento di accoglienza o di rifiuto che la popolazione riserva ad un sistema di marketing capillare.

Sicché, la mancanza di elementi atti a ricondurre con elevata probabilità l’effetto dell’imbrattamento stradale all’attività posta in essere dalla Spot Mail s.r.l. (quali, a es., la mancata predisposizione di un sistema di controlli sul recapito puntuale del materiale pubblicitario nelle cassette postali, così come previsto nel caso) si configura, in ultima analisi, quale deficit istruttorio e connota i provvedimenti in chiave di illegittimità>> (T.a.r. Puglia Lecce, I, 5 ottobre 2011, n. 1730).

4.1 Con riguardo, infine, ai profili concernenti le concrete caratteristiche delle cassette di sicurezza (<<laddove le cassette postali siano ubicate all’esterno degli immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell’altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse>>), il Collegio ritiene che lo stesso sia eccessivamente limitativo, essendo soltanto necessario prescrivere che la distribuzione del materiale pubblicitario non avvenga mediante il suo indistinto ‘abbandono’ in luoghi pubblici.

5.- Sulla base di quanto fin qui esposto, in definitiva precludendo l’ordinanza impugnata un’attività in sé lecita e legittima in ragione delle conseguenze che la stessa può indirettamente avere per effetto di censurabili comportamenti altrui (cfr. T.a.r. Puglia Lecce, I, n. 1730 del 2011 cit.), il ricorso deve essere accolto.

6.- Sussistono tuttavia giusti motivi, attesa la particolarità delle tematiche esaminate e dei diversi interessi ‘in campo’, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 992 del 2013 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2014, con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario



L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)