IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio" e in particolare l'art. 18, comma 1, lettera a) che
individua gli esemplari di fauna selvatica cacciabili nel periodo
compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre del
2005 "che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di
trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' provocata
dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono
allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattivita' e
che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone
particolarmente a rischio" e successive modificazioni, in particolare
l'art. 2-ter, comma 1, lettera d) che, per "attivita' approvate dalla
autorita' competente" tra cui rientra la caccia agli uccelli, prevede
la possibilita' di derogare all'art. 2-bis, paragrafo 1, concernente
il divieto di utilizzo di uccelli da richiamo come misura integrativa
di riduzione del rischio;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante:
"Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE";
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 5 agosto 2010 recante:
"Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti
agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita'
venatoria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n.
196, come modificata e prorogata dalla o.m. 30 dicembre 2010 recante:
"Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti
agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria
ai sensi dell'art. 2-ter, paragrafo 1, lettera d, della decisione
della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e
successive modifiche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
febbraio 2011, n. 43;
Vista la decisione della Commissione 2010/734/CE del 30 novembre
2010 che modifica la predetta decisione 2005/734/CE, nella
definizione dell'uso degli uccelli da richiamo appartenenti agli
ordini degli anseriformi e dei caradriformi;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 giugno 2012 recante
"Attuazione dell'art. 2 della decisione di esecuzione della
Commissione n. 2012/248/UE del 7 maggio 2012 che proroga
l'applicazione della decisione della Commissione europea n.
2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto
dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli
anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, come modificata
dalla decisione della Commissione europea 2006/574/CE del 18 agosto
2006", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187;
Visto l'art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione
2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che modifica la decisione 2005/734/CE
per quanto riguarda il periodo della sua applicazione prorogato al 31
dicembre 2015;
Ritenuto in base all'attuale situazione epidemiologica, di
concedere la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo
appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi
nell'attivita' venatoria, mediante l'adozione di adeguate misure di
biosicurezza, come previsto dalla ridetta decisione della Commissione
europea 2005/734/CE e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008, recante:
"Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152;
Ordina:
Art. 1
1. In attuazione dell'art. 1 della decisione di esecuzione della
Commissione n. 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che proroga
l'applicazione dell'art. 2-ter, paragrafo 1, lettera d) della
decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e
successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale e'
concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo
appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi
nell'attivita' venatoria fino alla data del 31 dicembre 2015.
2. La deroga di cui al comma 1 e' ammessa alle condizioni fissate
dal protocollo operativo di cui all'allegato A della presente
ordinanza.
3. La deroga e' immediatamente sospesa qualora dovessero mutare le
condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione.
Art. 2
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 8 aprile 2014
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1513
Allegato A
PROTOCOLLO OPERATIVO
DEROGA AL DIVIETO DELL'UTILIZZO DI UCCELLI DA RICHIAMO APPARTENENTI
AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELL'ATTIVITA' VENATORIA
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2005/734/CE E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
Premessa
Gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi, per quanto
riguarda il rischio di introduzione e diffusione dell'influenza
aviaria, rivestono un ruolo fondamentale, poiche' in grado di
mantenere la maggior parte dei virus influenzali aviari
nell'ambiente.
I virus dall'ambiente possono diffondersi agli allevamenti
intensivi di pollame in cui, in particolari condizioni, possono
causare enormi danni sia sanitari sia economici.
Le modalita' con cui i virus influenzali vengono trasferiti agli
allevamenti non sono ancora note, i piccoli allevamenti rurali e
alcuni comportamenti dell'uomo sembrano comunque giocare un ruolo
rilevante.
Per quanto riguarda il ruolo degli uccelli migratori, in
relazione al pericolo di introduzione del virus, il principale
rischio e' collegato alla diffusione dell'agente patogeno nelle
popolazioni di anatidi svernanti.
Inoltre relativamente alla gestione delle specie selvatiche
alcuni comportamenti dei cacciatori possono, in situazioni
particolari, rappresentare un possibile ulteriore rischio per la
diffusione di tali virus.
Dal punto di vista epidemiologico l'utilizzo di volatili
appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella
pratica venatoria rappresenta un pericolo di introduzione dei virus
influenzali dalle popolazioni selvatiche a quelle domestiche. Le
specie appartenenti a tali ordini, infatti, risultano ampiamente
recettive ai virus influenzali e, nel caso dei richiami, i soggetti
utilizzati possono rivestire il ruolo di interfaccia ecologica per i
virus influenzali, creando un ponte epidemiologico tra ambiente
naturale e antropizzato con maggiori rischi di trasmissione
dell'infezione al pollame.
La norma comunitaria attualmente in vigore prevede che gli Stati
Membri possano decidere in merito all'utilizzo dei richiami vivi a
seguito della valutazione del rischio e dell'attuazione di una serie
di misure di controllo sia degli individui sia del loro stato
sanitario.
Dal punto di vista operativo tali misure di controllo, risultano
attuabili sotto l'aspetto tecnico, anche se richiedono un notevole
impegno di risorse e di personale per quanto riguarda l'attivita' di
registrazione dei soggetti utilizzati e controlli sanitari di
competenza dei servizi veterinari e delle analisi a carico degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.
Il divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini
degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria ha
rappresentato uno dei principi di massima cautela nell'ambito delle
attivita' del piano di controllo della malattia attuato sul
territorio nazionale.
La decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006, prorogata dalla
Decisione 2009/818/CE, ha introdotto la possibilita' di derogare al
divieto di utilizzo di richiami vivi mediante l'adozione di rigide
misure di sorveglianza.
La situazione epidemiologica nazionale allo stato attuale puo'
essere considerata favorevole per la concessione della deroga in
questione nel rigoroso rispetto di quanto contenuto nella Decisione
sopra citata.
Tale deroga deve essere immediatamente sospesa qualora la
situazione epidemiologica, a seguito di diffusione di virus
influenzali nel nostro Paese, dovesse modificarsi e quindi
raffigurarsi un grave rischio sanitario.
Gli Stati Membri sono tenuti a individuare le aziende di
allevamento di pollame o altri volatili in cattivita' che, secondo
dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate
particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus
dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli
selvatici e a prevedere un sistema di individuazione precoce della
malattia nelle zone particolarmente a rischio.
In particolare devono essere tenuti sotto controllo costante:
a) l'interazione virus/anatra;
b) il numero delle diverse specie di anitre svernanti;
c) le zone umide di maggiore importanza;
d) le aree geografiche con maggior diffusione dell'allevamento
intensivo del pollame domestico.
Deve essere garantito:
1. anagrafica;
2. tracciabilita' e rintracciabilita';
3. biosicurezza;
4. misure sanitarie di controllo.
1. Anagrafica
Il detentore, qualora non gia' registrato per il possesso di
altre specie animali, deve essere identificato con un codice
aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.
317/1996 e deve richiedere la registrazione e la contestuale
assegnazione del codice aziendale presso i Servizi Veterinari delle
AUSL competenti per territorio rispetto all'insediamento in cui
vengono detenuti i volatili. In alternativa le Regioni possono
delegare alle Province l'attivita' di registrazione e contestuale
assegnazione dei codici aziendali, prevedendo una attivita' di
validazione da parte dei Servizi.
Resta inteso che le Regioni o le Province competenti devono
acquisire l'elenco dei cacciatori che richiederanno l'autorizzazione
all'utilizzo dei richiami.
Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere
correttamente identificati singolarmente con apposito identificativo
inamovibile riportante:
sigla della provincia di appartenenza del detentore nel caso in
cui coincida con il luogo nel quale sono detenuti i volatili o la
sigla della provincia nella quale sono effettivamente detenuti i
volatili seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente
individuato.
I codici numerici univoci verranno generati dalla Provincia
competente che provvedera' anche alla assegnazione ai richiedenti
degli identificativi prodotti.
Ogni Provincia deve predisporre dei files contenenti tutte le
informazioni necessarie alla creazione, nella Banca Dati Nazionale
(BDN), della schermata "anagrafica allevamento", raccogliendo i
seguenti dati:
codice allevamento - specie detenuta/allevata - detenzione o
meno di altre specie di avicoli - dati anagrafici del detentore
(compreso codice fiscale) - residenza o domicilio del detentore -
luogo effettivo di detenzione/allevamento dei capi - nr. capi
detenuti/allevati (censimento annuale) - codici identificativi
individuali assegnati - data di applicazione dell'identificativo e
relativo codice - stato sanitario (per azienda o per capo) collegato
ai controlli (effettuato e relativa data/non effettuato).
La Provincia trasmette i suddetti files o direttamente alla BDN,
oppure alla Regione, con modalita' da definire e concordare tra i due
Enti, che provvede, tramite il sistema web-service, ad aggiornarli ed
inviarli periodicamente alla BDN.
Resta obbligatoria la segnalazione di tutti i soggetti detenuti
dai cacciatori presso i loro domicili, tramite una certificazione o
un'auto dichiarazione di origine e possesso da parte del detentore,
tutti i volatili al momento dell'acquisto presso gli allevamenti di
produzione, nonche' per gli animali catturati in natura (pavoncelle)
direttamente dalla Provincia prima della consegna ai richiedenti.
2. Tracciabilita' e rintracciabilita'
Per la prevenzione dell'introduzione e della diffusione della
malattia, deve essere garantita la tracciabilita' e la
rintracciabilita' dei volatili identificati e utilizzati come
richiami vivi.
I cacciatori devono essere dotati di un apposito documento che
attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengano
registrate tutte le movimentazioni e l'eventuale cessione a terzi e
comunicate come previsto alla Provincia ai fini dell'aggiornamento
della Banca Dati Nazionale.
Le Regioni e PA possono stabilire misure organizzative atte a
prevenire la introduzione del virus ed a ridurne la diffusione,
limitando l'utilizzo dei volatili al di fuori della ATC o
appostamento fisso autorizzati all'inizio della stagione venatoria e
controllandone la cessione a terzi. Tali provvedimenti devono essere
comunicati al Ministero della Salute.
E' responsabilita' del detentore dei richiami la compilazione e
l'aggiornamento di tale documento per quanto attiene alla sezione
sanitaria.
Le Regioni o le Province provvedono alla predisposizione del
suddetto documento, che potra' essere costituito da alcune pagine
appositamente dedicate a questo scopo del tesserino venatorio. Il
detentore comunica alla Provincia competente la scomparsa o la morte
del volatile; la Provincia provvede ad aggiornare la BDN di tali
informazioni.
3. Biosicurezza
Per prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria,
deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie
produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto i
richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia
strutturalmente che funzionalmente rispetto al restante pollame
domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere
garantita la corretta separazione da altri volatili.
In ogni caso devono essere adottate pratiche che escludano il
contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia
agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia al loro
ritorno presso il sito di detenzione.
Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori
lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta.
Il cacciatore e' tenuto a garantire l'attuazione di misure di
igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le
attrezzature utilizzate per la pratica venatoria ed impedire che
vengano a contatto con altro pollame domestico.
Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al
loro governo e' la stessa che si occupa di altro pollame, ad ogni
passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia
personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc) sia generali (distinti
attrezzi per il governo e la pulizia).
4. Misure sanitarie di controllo
I controlli sanitari sono effettuati ai sensi della Decisione
2006/574/CE, sono definiti a livello regionale sulla base della
popolazione censita e dei fattori di rischio presenti a livello
territoriale, sentito il Centro di Referenza Nazionale per
l'influenza aviaria.
Devono comunque essere controllati tutti i volatili rinvenuti
morti sui quali verra' effettuata un'autopsia e i prelievi per la
ricerca di virus influenzali sottotipi H5 e H7.
I risultati dei controlli verranno poi inviati dall'IZS al
Servizio veterinario competente per territorio.
In caso di positivita', che verra' immediatamente segnalata al
detentore/cacciatore, comportera' l'adozione delle misure sanitarie
previste dalla vigente normativa in materia (denuncia di malattia
infettiva, denuncia di focolaio, attuazione di zone di restrizione e
limitazione delle movimentazioni, oltre al divieto dell'attivita' in
oggetto).
I proprietari/detentori dei richiami vivi devono formalmente
impegnarsi a segnalare qualsiasi possibile anomalia riscontrata.
Le spese per l'applicazione delle misure previste per l'adozione
della deroga sono a carico delle Regioni o Province.
I Servizi veterinari e gli Enti competenti dei controlli
sull'attivita' venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta
attuazione delle norme sanitarie previste dal presente protocollo.
Le Regioni e le Province devono comunicare mensilmente al
Ministero della Salute una relazione in merito alle misure di
biosicurezza adottate, per consentire di ottemperare a quanto
previsto dall'art. 2 quater della Decisione della Commissione
2005/734/CE e successive modifiche ed integrazioni.