lunedì 9 giugno 2014

Concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo fino al 31 dicembre 2015

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 aprile 2014 
Attuazione  dell'articolo  1  della  decisione  di  esecuzione  della
Commissione   2013/635/UE   del   31   ottobre   2013   che   proroga
l'applicazione della decisione della Commissione europea  2005/734/CE
del 19 ottobre 2005,  recante  deroga  al  divieto  dell'utilizzo  di
uccelli da richiamo appartenenti  agli  ordini  degli  anseriformi  e
caradriformi  nell'attivita'   venatoria,   come   modificata   dalla
decisione della Commissione europea 2006/574/CE del 18  agosto  2006.
(14A04279) 
(GU n.130 del 7-6-2014)
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la legge 12 febbraio 1992,  n.  157  recante  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio" e in particolare  l'art.  18,  comma  1,  lettera  a)  che
individua gli esemplari di fauna  selvatica  cacciabili  nel  periodo
compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre del
2005 "che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di
trasmissione dell'influenza aviaria ad alta  patogenicita'  provocata
dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili  che  vivono
allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in  cattivita'  e
che  prevede  un  sistema  di  individuazione  precoce   nelle   zone
particolarmente a rischio" e successive modificazioni, in particolare
l'art. 2-ter, comma 1, lettera d) che, per "attivita' approvate dalla
autorita' competente" tra cui rientra la caccia agli uccelli, prevede
la possibilita' di derogare all'art. 2-bis, paragrafo 1,  concernente
il divieto di utilizzo di uccelli da richiamo come misura integrativa
di riduzione del rischio; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante:
"Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE"; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 5 agosto 2010  recante:
"Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo  appartenenti
agli  ordini  degli   anseriformi   e   caradriformi   nell'attivita'
venatoria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  agosto  2010,  n.
196, come modificata e prorogata dalla o.m. 30 dicembre 2010 recante:
"Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo  appartenenti
agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria
ai sensi dell'art. 2-ter, paragrafo 1,  lettera  d,  della  decisione
della Commissione europea  n.  2005/734/CE  del  19  ottobre  2005  e
successive  modifiche",  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   22
febbraio 2011, n. 43; 
  Vista la decisione della Commissione 2010/734/CE  del  30  novembre
2010  che  modifica  la   predetta   decisione   2005/734/CE,   nella
definizione dell'uso degli  uccelli  da  richiamo  appartenenti  agli
ordini degli anseriformi e dei caradriformi; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 giugno 2012  recante
"Attuazione  dell'art.  2  della  decisione   di   esecuzione   della
Commissione  n.  2012/248/UE  del   7   maggio   2012   che   proroga
l'applicazione  della  decisione   della   Commissione   europea   n.
2005/734/CE  del  19  ottobre  2005   recante   deroga   al   divieto
dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli  ordini  degli
anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, come  modificata
dalla decisione della Commissione europea 2006/574/CE del  18  agosto
2006", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187; 
  Visto l'art. 1 della  decisione  di  esecuzione  della  Commissione
2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che modifica la decisione 2005/734/CE
per quanto riguarda il periodo della sua applicazione prorogato al 31
dicembre 2015; 
  Ritenuto  in  base  all'attuale   situazione   epidemiologica,   di
concedere la deroga al divieto di utilizzo  di  uccelli  da  richiamo
appartenenti   agli   ordini   degli   anseriformi   e   caradriformi
nell'attivita' venatoria, mediante l'adozione di adeguate  misure  di
biosicurezza, come previsto dalla ridetta decisione della Commissione
europea 2005/734/CE e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo  2008,  recante:
"Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro  le  malattie  animali  e  dell'Unita'  centrale  di   crisi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione dell'art. 1 della decisione  di  esecuzione  della
Commissione  n.  2013/635/UE  del  31  ottobre   2013   che   proroga
l'applicazione  dell'art.  2-ter,  paragrafo  1,  lettera  d)   della
decisione  della  Commissione  2005/734/CE  del  19  ottobre  2005  e
successive  modificazioni,  su  tutto  il  territorio  nazionale   e'
concessa la deroga al divieto di  utilizzo  di  uccelli  da  richiamo
appartenenti   agli   ordini   degli   anseriformi   e   caradriformi
nell'attivita' venatoria fino alla data del 31 dicembre 2015. 
  2. La deroga di cui al comma 1 e' ammessa alle  condizioni  fissate
dal  protocollo  operativo  di  cui  all'allegato  A  della  presente
ordinanza. 
  3. La deroga e' immediatamente sospesa qualora dovessero mutare  le
condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione. 
                               Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 8 aprile 2014 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1513 
                                                           Allegato A 
 
                        PROTOCOLLO OPERATIVO 
 
DEROGA AL DIVIETO DELL'UTILIZZO DI UCCELLI DA  RICHIAMO  APPARTENENTI
AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELL'ATTIVITA' VENATORIA
-  DECISIONE  DELLA  COMMISSIONE  EUROPEA  2005/734/CE  E  SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 
    Premessa 
    Gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi,  per  quanto
riguarda il  rischio  di  introduzione  e  diffusione  dell'influenza
aviaria,  rivestono  un  ruolo  fondamentale,  poiche'  in  grado  di
mantenere   la   maggior   parte   dei   virus   influenzali   aviari
nell'ambiente. 
    I  virus  dall'ambiente  possono  diffondersi  agli   allevamenti
intensivi di pollame  in  cui,  in  particolari  condizioni,  possono
causare enormi danni sia sanitari sia economici. 
    Le modalita' con cui i virus influenzali vengono trasferiti  agli
allevamenti non sono ancora note,  i  piccoli  allevamenti  rurali  e
alcuni comportamenti dell'uomo sembrano  comunque  giocare  un  ruolo
rilevante. 
    Per  quanto  riguarda  il  ruolo  degli  uccelli  migratori,   in
relazione al  pericolo  di  introduzione  del  virus,  il  principale
rischio e'  collegato  alla  diffusione  dell'agente  patogeno  nelle
popolazioni di anatidi svernanti. 
    Inoltre  relativamente  alla  gestione  delle  specie  selvatiche
alcuni  comportamenti   dei   cacciatori   possono,   in   situazioni
particolari, rappresentare un  possibile  ulteriore  rischio  per  la
diffusione di tali virus. 
    Dal  punto  di  vista  epidemiologico  l'utilizzo   di   volatili
appartenenti agli  ordini  degli  Anseriformi  e  Caradriformi  nella
pratica venatoria rappresenta un pericolo di introduzione  dei  virus
influenzali dalle popolazioni  selvatiche  a  quelle  domestiche.  Le
specie appartenenti a  tali  ordini,  infatti,  risultano  ampiamente
recettive ai virus influenzali e, nel caso dei richiami,  i  soggetti
utilizzati possono rivestire il ruolo di interfaccia ecologica per  i
virus influenzali,  creando  un  ponte  epidemiologico  tra  ambiente
naturale  e  antropizzato  con  maggiori   rischi   di   trasmissione
dell'infezione al pollame. 
    La norma comunitaria attualmente in vigore prevede che gli  Stati
Membri possano decidere in merito all'utilizzo dei  richiami  vivi  a
seguito della valutazione del rischio e dell'attuazione di una  serie
di misure di  controllo  sia  degli  individui  sia  del  loro  stato
sanitario. 
    Dal punto di vista operativo tali misure di controllo,  risultano
attuabili sotto l'aspetto tecnico, anche se  richiedono  un  notevole
impegno di risorse e di personale per quanto riguarda l'attivita'  di
registrazione  dei  soggetti  utilizzati  e  controlli  sanitari   di
competenza dei servizi veterinari e  delle  analisi  a  carico  degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio. 
    Il divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini
degli  Anseriformi  e  Caradriformi  nella   pratica   venatoria   ha
rappresentato uno dei principi di massima cautela  nell'ambito  delle
attivita'  del  piano  di  controllo  della  malattia   attuato   sul
territorio nazionale. 
    La decisione 2006/574/CE del  18  agosto  2006,  prorogata  dalla
Decisione 2009/818/CE, ha introdotto la possibilita' di  derogare  al
divieto di utilizzo di richiami vivi mediante  l'adozione  di  rigide
misure di sorveglianza. 
    La situazione epidemiologica nazionale allo  stato  attuale  puo'
essere considerata favorevole per  la  concessione  della  deroga  in
questione nel rigoroso rispetto di quanto contenuto  nella  Decisione
sopra citata. 
    Tale  deroga  deve  essere  immediatamente  sospesa  qualora   la
situazione  epidemiologica,  a  seguito  di   diffusione   di   virus
influenzali  nel  nostro  Paese,   dovesse   modificarsi   e   quindi
raffigurarsi un grave rischio sanitario. 
    Gli  Stati  Membri  sono  tenuti  a  individuare  le  aziende  di
allevamento di pollame o altri volatili in  cattivita'  che,  secondo
dati epidemiologici e  ornitologici,  dovrebbero  essere  considerate
particolarmente  esposte  al  rischio  della  diffusione  del   virus
dell'influenza aviaria A,  sottotipo  H5N1,  attraverso  gli  uccelli
selvatici e a prevedere un sistema di  individuazione  precoce  della
malattia nelle zone particolarmente a rischio. 
    In particolare devono essere tenuti sotto controllo costante: 
    a) l'interazione virus/anatra; 
    b) il numero delle diverse specie di anitre svernanti; 
    c) le zone umide di maggiore importanza; 
    d) le aree geografiche con  maggior  diffusione  dell'allevamento
intensivo del pollame domestico. 
    Deve essere garantito: 
    1. anagrafica; 
    2. tracciabilita' e rintracciabilita'; 
    3. biosicurezza; 
      4. misure sanitarie di controllo. 
1. Anagrafica 
    Il detentore, qualora non gia'  registrato  per  il  possesso  di
altre  specie  animali,  deve  essere  identificato  con  un   codice
aziendale di cui  al  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
317/1996  e  deve  richiedere  la  registrazione  e  la   contestuale
assegnazione del codice aziendale presso i Servizi  Veterinari  delle
AUSL competenti  per  territorio  rispetto  all'insediamento  in  cui
vengono detenuti  i  volatili.  In  alternativa  le  Regioni  possono
delegare alle Province l'attivita'  di  registrazione  e  contestuale
assegnazione  dei  codici  aziendali,  prevedendo  una  attivita'  di
validazione da parte dei Servizi. 
    Resta inteso che le  Regioni  o  le  Province  competenti  devono
acquisire l'elenco dei cacciatori che richiederanno  l'autorizzazione
all'utilizzo dei richiami. 
    Tutti i soggetti utilizzati  come  richiami  vivi  devono  essere
correttamente identificati singolarmente con apposito  identificativo
inamovibile riportante: 
    sigla della provincia di appartenenza del detentore nel  caso  in
cui coincida con il luogo nel quale sono detenuti  i  volatili  o  la
sigla della provincia nella  quale  sono  effettivamente  detenuti  i
volatili seguita dal numero progressivo  del  soggetto  singolarmente
individuato. 
    I codici  numerici  univoci  verranno  generati  dalla  Provincia
competente che provvedera' anche  alla  assegnazione  ai  richiedenti
degli identificativi prodotti. 
    Ogni Provincia deve predisporre dei  files  contenenti  tutte  le
informazioni necessarie alla creazione, nella  Banca  Dati  Nazionale
(BDN),  della  schermata  "anagrafica  allevamento",  raccogliendo  i
seguenti dati: 
      codice allevamento - specie detenuta/allevata  -  detenzione  o
meno di altre specie di  avicoli  -  dati  anagrafici  del  detentore
(compreso codice fiscale) - residenza o  domicilio  del  detentore  -
luogo  effettivo  di  detenzione/allevamento  dei  capi  -  nr.  capi
detenuti/allevati  (censimento  annuale)  -   codici   identificativi
individuali assegnati - data di  applicazione  dell'identificativo  e
relativo codice - stato sanitario (per azienda o per capo)  collegato
ai controlli (effettuato e relativa data/non effettuato). 
    La Provincia trasmette i suddetti files o direttamente alla  BDN,
oppure alla Regione, con modalita' da definire e concordare tra i due
Enti, che provvede, tramite il sistema web-service, ad aggiornarli ed
inviarli periodicamente alla BDN. 
    Resta obbligatoria la segnalazione di tutti i  soggetti  detenuti
dai cacciatori presso i loro domicili, tramite una  certificazione  o
un'auto dichiarazione di origine e possesso da parte  del  detentore,
tutti i volatili al momento dell'acquisto presso gli  allevamenti  di
produzione, nonche' per gli animali catturati in natura  (pavoncelle)
direttamente dalla Provincia prima della consegna ai richiedenti. 
2. Tracciabilita' e rintracciabilita' 
    Per la prevenzione dell'introduzione  e  della  diffusione  della
malattia,   deve   essere   garantita   la   tracciabilita'   e    la
rintracciabilita'  dei  volatili  identificati  e   utilizzati   come
richiami vivi. 
    I cacciatori devono essere dotati di un  apposito  documento  che
attesti la condizione  sanitaria  dei  soggetti,  sul  quale  vengano
registrate tutte le movimentazioni e l'eventuale cessione a  terzi  e
comunicate come previsto alla Provincia  ai  fini  dell'aggiornamento
della Banca Dati Nazionale. 
    Le Regioni e PA possono stabilire  misure  organizzative  atte  a
prevenire la introduzione del  virus  ed  a  ridurne  la  diffusione,
limitando  l'utilizzo  dei  volatili  al  di  fuori   della   ATC   o
appostamento fisso autorizzati all'inizio della stagione venatoria  e
controllandone la cessione a terzi. Tali provvedimenti devono  essere
comunicati al Ministero della Salute. 
    E' responsabilita' del detentore dei richiami la  compilazione  e
l'aggiornamento di tale documento per  quanto  attiene  alla  sezione
sanitaria. 
    Le Regioni o le  Province  provvedono  alla  predisposizione  del
suddetto documento, che potra' essere  costituito  da  alcune  pagine
appositamente dedicate a questo scopo  del  tesserino  venatorio.  Il
detentore comunica alla Provincia competente la scomparsa o la  morte
del volatile; la Provincia provvede ad  aggiornare  la  BDN  di  tali
informazioni. 
3. Biosicurezza 
    Per prevenire la trasmissione del virus  dell'influenza  aviaria,
deve essere garantita una netta  separazione  tra  le  due  tipologie
produttive, richiami vivi e pollame domestico  allevato.  Pertanto  i
richiami  devono   essere   custoditi   in   recinti   distinti   sia
strutturalmente  che  funzionalmente  rispetto  al  restante  pollame
domestico  allevato.  Se  allevati  in  locali  chiusi,  deve  essere
garantita la corretta separazione da altri volatili. 
    In ogni caso devono essere adottate  pratiche  che  escludano  il
contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la  caccia
agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia  al  loro
ritorno presso il sito di detenzione. 
    Il trasporto dei richiami deve essere effettuato  in  contenitori
lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta. 
    Il cacciatore e' tenuto a garantire  l'attuazione  di  misure  di
igiene riguardanti sia  il  suo  vestiario  sia  il  materiale  e  le
attrezzature utilizzate per la  pratica  venatoria  ed  impedire  che
vengano a contatto con altro pollame domestico. 
    Nel luogo di detenzione dei richiami, se la  persona  addetta  al
loro governo e' la stessa che si occupa di  altro  pollame,  ad  ogni
passaggio devono essere  garantite  adeguate  norme  di  igiene,  sia
personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc) sia generali (distinti
attrezzi per il governo e la pulizia). 
4. Misure sanitarie di controllo 
    I controlli sanitari sono effettuati  ai  sensi  della  Decisione
2006/574/CE, sono definiti  a  livello  regionale  sulla  base  della
popolazione censita e dei  fattori  di  rischio  presenti  a  livello
territoriale,  sentito  il  Centro   di   Referenza   Nazionale   per
l'influenza aviaria. 
    Devono comunque essere controllati  tutti  i  volatili  rinvenuti
morti sui quali verra' effettuata un'autopsia e  i  prelievi  per  la
ricerca di virus influenzali sottotipi H5 e H7. 
    I risultati  dei  controlli  verranno  poi  inviati  dall'IZS  al
Servizio veterinario competente per territorio. 
    In caso di positivita', che verra'  immediatamente  segnalata  al
detentore/cacciatore, comportera' l'adozione delle  misure  sanitarie
previste dalla vigente normativa in  materia  (denuncia  di  malattia
infettiva, denuncia di focolaio, attuazione di zone di restrizione  e
limitazione delle movimentazioni, oltre al divieto dell'attivita'  in
oggetto). 
    I proprietari/detentori  dei  richiami  vivi  devono  formalmente
impegnarsi a segnalare qualsiasi possibile anomalia riscontrata. 
    Le spese per l'applicazione delle misure previste per  l'adozione
della deroga sono a carico delle Regioni o Province. 
    I  Servizi  veterinari  e  gli  Enti  competenti  dei   controlli
sull'attivita' venatoria sono tenuti alla  vigilanza  della  corretta
attuazione delle norme sanitarie previste dal presente protocollo. 
    Le  Regioni  e  le  Province  devono  comunicare  mensilmente  al
Ministero della  Salute  una  relazione  in  merito  alle  misure  di
biosicurezza  adottate,  per  consentire  di  ottemperare  a   quanto
previsto  dall'art.  2  quater  della  Decisione  della   Commissione
2005/734/CE e successive modifiche ed integrazioni.