domenica 11 ottobre 2015

Procedimento disciplinare e contenzioso – Affissione codice disciplinare – Pubblicità legale

La Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, con sentenza n.17288/2015 depositata in data 28 agosto 2015, è stata chiamata a decidere della legittimità della sanzione disciplinare e della sanzione amministrativa comminata a due istruttori di vigilanza, per aver gli stessi proceduto allo sciopero nonostante la Commissione di Garanzia avesse dichiarato l'illegittimità dello stato di agitazione, per tempi e modi della sua proclamazione ed attuazione.

In tale situazione è stata ritenuta legittima sia la sanzione disciplinare conservativa irrogata ai sensi del comma 1 dell'art. 4, L. n. 146 del 1990 dal Comune, sia la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 della citata legge, per aver i lavoratori violato le disposizioni contenute nell'ordinanza della citata Commissione di Garanzia.

In ogni caso, tra i motivi di doglianza, i soggetti lamentavano l’illegittimità della procedura adottata dal Comune, alla luce della mancata affissione da parte dello stesso del Codice Disciplinare nei luoghi di lavoro.

Nel confermare la sentenza dei Giudici di prime cure (secondo i quali è irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare, trattandosi di violazioni del cd. minimo etico e, perciò, autonomamente percepibili dai lavoratori come fatti illeciti), la Suprema Corte aggiusta il tiro della sentenza impugnata, precisando che “il motivo è infondato, sia pur dovendosi correggere nei sensi che seguono la motivazione adottata dalla gravata pronuncia e ciò perché, a differenza di quanto avviene nel settore privato, il CCNL comparto regioni - autonomie locali, che contiene le disposizioni di carattere disciplinare, è assistito da pubblicità legale (pubblicazione sulla G.U.) ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, pubblicità da ritenersi sostitutiva dell'affissione di cui all'art. 7 Stat. (cfr. Cass. n. 56/07 e Cass. n. 25099/06, pronunce relative al rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni scolastiche)”.

Cassazione n. 17288-2015
Fonte:www.pubblika.it