di Saverio Linguanti "Sole 24 ore"
La nuova fattispecie giuridica del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, introdotta dall'articolo 3 della legge 124/2015 di modifica della legge 241/1990, vale esclusivamente nei rapporti procedimentali tra pubbliche amministrazioni.
La fattispecie del silenzio-assenso tra pubblica amministrazione e cittadini privati o imprenditori, anche dopo la riforma, continua invece a trovare la propria principale disciplina nell'articolo 20 della legge 241/1990.
Le caratteristiche
Le novità sono sostanzialmente le seguenti:
• nel caso in cui un'amministrazione cosiddetta "procedente", a cui cioè è stata rivolta una domanda di rilascio di un provvedimento, debba rilasciare il suddetto dopo aver acquisito il nulla osta, l'assenso o il parere di un'altra amministrazione o ente; in questi casi il nuovo articolo 17-bis della legge 241/1990 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche o per i gestori di beni e servizi pubblici di comunicare il suddetto assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione;
• una seconda novità è rappresentata dall'obblio stabilito per le amministrazioni cui è stato richiesto un nulla osta, parere o altro, di far presente eventuali esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Trascorso il predetto termine di trenta giorni senza che l'amministrazione o l'ente interessato abbia risposto, o abbia formulato motivate richieste di modifica, scatta il silenzio assenso e il procedimento prosegue fino al rilascio del provvedimento. Il nuovo articolo 17-bis della legge n. 241 provvede inoltre a stabilire una clausola si garanzia per quelle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, sostanzialmente ad esempio aziende sanitarie, soprintendenze, agenzie per l'Ambiente ma anche Regioni e Comuni: il termine entro il quale queste amministrazioni devono comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta è fissato in novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Rapporti con la Scia
Le disposizioni sulla nuova figura giuridica del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni sono ovviamente legate al rilascio di un provvedimento amministrativo finale che autorizza il richiedente a volgere una determinata attività e non operano in relazione a procedimenti gestiti attraverso l'istituto giuridico della segnalazione certificata Scia; i due articoli infatti e quindi le due opzioni giuridiche devono considerarsi alternative, considerato che il silenzio assenso presuppone la necessità comunque di condurre una istruttoria per l'amministrazione, istruttoria che invece nella Scia è compiuta direttamente dal segnalante ed esplicitata attraverso la resa di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, o di atto notorio, o asseverazioni.
La nuova fattispecie giuridica del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, introdotta dall'articolo 3 della legge 124/2015 di modifica della legge 241/1990, vale esclusivamente nei rapporti procedimentali tra pubbliche amministrazioni.
La fattispecie del silenzio-assenso tra pubblica amministrazione e cittadini privati o imprenditori, anche dopo la riforma, continua invece a trovare la propria principale disciplina nell'articolo 20 della legge 241/1990.
Le caratteristiche
Le novità sono sostanzialmente le seguenti:
• nel caso in cui un'amministrazione cosiddetta "procedente", a cui cioè è stata rivolta una domanda di rilascio di un provvedimento, debba rilasciare il suddetto dopo aver acquisito il nulla osta, l'assenso o il parere di un'altra amministrazione o ente; in questi casi il nuovo articolo 17-bis della legge 241/1990 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche o per i gestori di beni e servizi pubblici di comunicare il suddetto assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione;
• una seconda novità è rappresentata dall'obblio stabilito per le amministrazioni cui è stato richiesto un nulla osta, parere o altro, di far presente eventuali esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Trascorso il predetto termine di trenta giorni senza che l'amministrazione o l'ente interessato abbia risposto, o abbia formulato motivate richieste di modifica, scatta il silenzio assenso e il procedimento prosegue fino al rilascio del provvedimento. Il nuovo articolo 17-bis della legge n. 241 provvede inoltre a stabilire una clausola si garanzia per quelle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, sostanzialmente ad esempio aziende sanitarie, soprintendenze, agenzie per l'Ambiente ma anche Regioni e Comuni: il termine entro il quale queste amministrazioni devono comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta è fissato in novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Rapporti con la Scia
Le disposizioni sulla nuova figura giuridica del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni sono ovviamente legate al rilascio di un provvedimento amministrativo finale che autorizza il richiedente a volgere una determinata attività e non operano in relazione a procedimenti gestiti attraverso l'istituto giuridico della segnalazione certificata Scia; i due articoli infatti e quindi le due opzioni giuridiche devono considerarsi alternative, considerato che il silenzio assenso presuppone la necessità comunque di condurre una istruttoria per l'amministrazione, istruttoria che invece nella Scia è compiuta direttamente dal segnalante ed esplicitata attraverso la resa di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, o di atto notorio, o asseverazioni.
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