domenica 1 febbraio 2015

Depenalizzazione dei reati e tenuità del fatto.Prosegue l'iter

Camera dei Deputati, la IIª Commissione Giustizia, in sede di atti del Governo, ha proseguito l’esame dell’Atto n. 130, concernente lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo l, comma l, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67
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COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO
  Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.
  La seduta comincia alle 10.35.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Atto n. 130.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.
  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, secondo quanto stabilito nella Pag. 8seduta del 22 gennaio scorso, oggi si dovrebbe votare la proposta di parere presentata ieri dal relatore (vedi allegato 1). Tuttavia, per venire incontro alle esigenze espresse dai rappresentanti dei gruppi Lega Nord e Autonomie e Movimento 5 Stelle di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere per poter così avere più tempo per esaminare la proposta di parere del relatore e presentare eventuali proposte alternative di parere, comunica che la proposta di parere del relatore sarà posta in votazione nella seduta che verrà convocata martedì 3 febbraio prossimo. A tale proposito ricorda che le Commissioni possono riunirsi anche in pendenza del procedimento di elezione del Presidente della Repubblica salvo che in contemporanea con le riunioni del Parlamento in seduta comune. Nel caso in esame si tratterebbe addirittura dell'esame di un atto del Governo che, ai sensi della legge delega, deve concludersi entro il 7 febbraio prossimo.
  Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce la totale contrarietà del suo gruppo allo schema di decreto in esame, auspicando vivamente che il Governo decida di non attuare una delega volta ad inserire nell'ordinamento l'istituto della non punibilità per particolarità tenuità del fatto. Si tratterebbe dell'ennesimo colpo inferto dal Governo e dalla maggioranza alla sicurezza dei cittadini, resa oramai sempre più labile dopo le diverse leggi che hanno svuotato le carceri, l'abbassamento della guardia nella lotta all'immigrazione clandestina e la riduzione di stanziamenti a favore delle forze dell'ordine. A questi interventi si deve aggiungere quello ormai prossimo con il quale si procederà alla depenalizzazione di un gran numero di reati, compresi alcuni di allarme sociale.
  Tuttavia, qualora il Governo intendesse esercitare la delega lo dovrebbe fare riducendo i danni alla sicurezza dei cittadini. In primo luogo occorrerebbe escludere la punibilità non delle condotte «sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni» ma unicamente di quelle relative a reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
  In subordine, si dovrebbe almeno escludere l'applicabilità del nuovo istituto per quei reati che creano grave allarme sociale. Appare, quindi, opportuno prevedere che almeno le seguenti fattispecie penali vengano escluse dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 131-bis: reato di corruzione punito dall'articolo 318 del codice penale; reato di rissa previsto dall'articolo 588, comma 2, codice penale; reato di omissione di soccorso punito dall'articolo 593 codice penale; reato di omicidio colposo punito all'articolo 589, primo comma, codice penale; reato di violenza privata punito dall'articolo 610 del codice penale; reato di atti persecutori punito dall'articolo 612-bis del codice penale; reato di violazione di domicilio punito dall'articolo 614 del codice penale; reato di invasione di terreni o edifici punito dall'articolo 633 codice penale; reato di furto punito dall'articolo 624 codice penale; reato di truffa punito dall'articolo 640 codice penale.
  È altresì, opportuno specificare che il comportamento risulta abituale quando vi sia stata già un'altra iscrizione che ha dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
  Vi è poi un'altra questione che dovrebbe essere trattata, che riguarda i reati puniti congiuntamente con pena pecuniaria e detentiva. Ricorda che la legge delega prevede di escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale». Non si prevede che possano essere esclusi i reati previsti e puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ma, disciplina una delega che consente solo di prevedere l'esclusione della punibilità dei reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con Pag. 9pena pecuniaria. Sono estromessi, quindi, i reati che vengono puniti congiuntamente con una pena detentiva e una pecuniaria. Pertanto, al fine di non incorrere in un eccesso di delega legislativa del nuovo articolo 131-bis del codice penale, occorre modificare il dettato dell'articolo 131-bis codice penale, nel senso di prevedere solo ed unicamente i reati previsti con pena detentiva (non superiori nel massimo a cinque anni) o quelli puniti con pena pecuniaria escludendo quelli puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria. Rileva che quando il legislatore ha voluto includere entrambe le pene (pena detentiva solo, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) lo ha fatto in modo esplicito, come, più volte, nella stessa legge delega 28 aprile 2014, n. 67.
  Conclude invitando il Governo a fare un passo indietro anche per non provare imbarazzo a causa di un «decreto salva ladri», del quale un Paese in difficoltà non ha alcun bisogno.
  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella proposta di parere è espressamente evidenziato come il nuovo istituto non sia applicabile all'omicidio colposo, considerato che l'evento morte di per sé esclude la tenuità del fatto. Per quanto attiene alla questione della eccessiva discrezionalità che verrebbe attribuita ai giudici, ricorda che in realtà l'istituto della particolare tenuità del fatto non è una novità per l'ordinamento, essendo già previsto per i reati minorili e per quelli di competenza del giudice di pace. L'esperienza ha dimostrato che i magistrati utilizzano in maniera adeguata la discrezionalità conferita loro dalla legge.
  Per quanto attiene al contenuto dello schema di decreto legislativo, auspica che il Governo tenga conto delle condizioni ed osservazioni apposte alla proposta di parere del relatore, che, senza stravolgerne il contenuto, delimitano meglio l'ambito applicativo del nuovo istituto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
  La seduta termina alle 10.45.