COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
BARI - Sentenza 12 dicembre 2014, n. 3188
Tributi - Riscossione - Cartella di pagamento -
Notificazioni - Deposito presso la Casa comunale - Relata - Giustificazioni del
ricorso alla procedura ex art. 140 c.p.c. - Omissione - Inesistenza della
notifica - Sussiste
Il Signor P.R., difeso dal dott. M.L., ha proposto
ricorso contro l’Equitalia Sud Spa e l’Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Bari, avverso l’iscrizione a ruolo n. 2014/000133 e la cartella
di pagamento n. 01420140009403655 notificata il 18 aprile 2014, mediante
affissione all’albo pretorio, per un importo complessivo di euro 2.270.074,36.
Il ricorrente eccepisce: 1) la nullità dell’atto per
inesistenza della notifica per la violazione delle disposizioni che
disciplinano le modalità di notifica a mezzo dell’affissione all’albo pretorio
ai sensi dell’ articolo 140 c.p.c.; 2) la nullità del ruolo e della cartella
per difetto di motivazione: omessa indicazione delle ragioni giuridiche perché
nel dettaglio della cartella è stata omessa la norma di legge che ha condotto
all’iscrizione a ruolo; 3) nullità del ruolo e della cartella per difetto di
motivazione : omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Per questi motivi il ricorrente chiede che la
Commissione voglia dichiarare la nullità ovvero l’annullamento dell’iscrizione
a ruolo e/o della cartella in oggetto ed in via subordinata dichiarare la
nullità ovvero l’annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo e/o della
cartella, con vittoria di spese ed onorari tutti.
L’Equitalia è costituita in giudizio e nelle memorie
di controdeduzione si oppone ai motivi del ricorso relativi alla notifica
dell’atto impugnato ritenendoli irrilevanti ed infondati perché l’atto impugnato
ha raggiunto il suo scopo avendo il ricorrente proposto tempestivo ricorso. Per
quanto attiene la carenza di motivazione dell’atto impugnato, l’Equitalia
eccepisce il proprio difetto di legittimazione. Per questi motivi esposti nelle
memorie di controdeduzione, l’Equitalia chiede che la Commissione voglia
estrometterla dal giudizio ed in subordine rigettare il ricorso con vittoria di
spese di giudizio ed onorari.
L’Agenzia delle Entrate Direzione delle Entrate di
Bari è costituita in giudizio con le proprie memorie di controdeduzioni
depositate il 30 luglio 2014, in cui si oppone ai motivi del ricorso
chiedendone il rigetto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio. L’Agenzia fa presente che la cartella impugnata consegue alla
Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 162/10/213
depositata il 14 novembre 2013 ed impugnata dal ricorrente P.R. presso la
Suprema Corte di Cassazione. L’Ufficio fa rilevare che l’eccezione sollevata
dal contribuente in merito al presunto difetto di motivazione della pretesa
tributaria è da ritenersi pretestuosa e destituita di ogni fondamento. Infatti,
nella cartella di pagamento impugnata è riportato che trattasi del pagamento
delle imposte di cui agli avvisi di accertamento n. 885010601831/2008 per
l’anno d’imposta 2003 e n. 885010601831/2008 per l’anno d’imposta 2004 e che
gli importi erano dovuti a seguito della decisione della Commissione Tributaria
Regionale.
Per quanto attiene il difetto notifica, l’Agenzia
delle Entrate ribadisce che la cartella è stata notificata con affissione
dell’avviso di deposito presso la casa comunale e spedizione dell’avviso della
raccomandata informativa, come già precisato da Equitalia. Infine, l’Ufficio
rileva che il ricorso del contribuente ha sanato la presunta nullità della
notifica per il raggiungimento del suo scopo, ai sensi dell’art. 156 del
c.p.c..
Per quanto attiene la mancanza delle indicazioni delle
modalità del calcolo degli interessi, come eccepito dal ricorrente, l’Ufficio
fa rilevare che non vi è ragione alcuna di ripetere, a proposito del tasso
degli interessi e relativo calcolo analitico, quanto già preannunciato al
ricorrente all’atto della notifica degli atti impositivi.
La Commissione ritiene il ricorso meritevole di
accoglimento.
Motivi della decisione
La Commissione ritiene fondato il motivo di
nullità della notifica, come eccepito dal ricorrente, per violazione della
procedura prevista all’art. 140 del codice di procedura civile di cui si
avvalso il notificatore.
Per questo motivo, la Commissione ritiene annullare la
cartella di pagamento altresì la Commissione considera assorbiti gli altri
motivi di ricorso, sui quali ritiene non dover delibare.
La Commissione osserva che la notifica, effettuata
secondo la procedura di cui all’art. 140 cpc, richiede l’indicazione delle
ragioni specifiche per le quali il messo notificatore ha seguito questa
procedura indicando, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario
nel luogo di residenza, dimora o domicilio.
La Commissione ritiene uniformarsi
al principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella
Sentenza n. 20098 del 18 settembre 2009 ed in particolare:
"il ricorso al procedimento di
notificazione di cui all'art. 140 c.p.c. richiede che l'organo delle notificazioni
indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le
forme di cui all'art. 139 c.p.c. descrivendo, in particolare, le infruttuose
ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di dimora o di
domicilio".
Nel caso di specie l’Equitalia, come risulta dalla
Raccomandata A.R. n. 142768907705 del 24 aprile 2014, ha comunicato al
ricorrente Signor P.R. di aver proceduto al deposito dell’atto nella casa
comunale di Toritto, stante la sua assenza e l’impossibilità ad eseguire la
consegna alle persone indicate dall’art. 139 cpc. Tale circostanza, se pur
comunicata da Equitalia, non trova alcun riscontro nella relata di notifica
della cartella impugnata ove non risulta contrassegnata nell’apposito spazio
alcuna motivazione a giustificazione del ricorso alla notifica alla casa
comunale.
Pertanto, la Commissione ritiene che la procedura di
notifica di cui all'art. 140, adottata per la notifica della cartella di
pagamento impugnata, è stata utilizzata senza che ne ricorressero i presupposti
e senza le condizioni di forma dell'atto ne consentano una successiva verifica
giurisdizionale. La Commissione, accertata la irregolarità della procedura
della notifica sopra evidenziata, ritiene che si concretizzi una ipotesi di
inesistenza della cartella impugnata, con conseguente inapplicabilità della
sanatoria del conseguimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. La
Commissione ritiene che sussistono i motivi per la compensazione delle spese ed
onorari giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell’atto
impugnato. Spese compensate.