domenica 1 febbraio 2015

Notificazioni:nulla la cartella se la notifica è avvenuta con il 140 c.p.c. e l'agente non ha specificato le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme di cui all'art. 139 c.p.c. descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI - Sentenza 12 dicembre 2014, n. 3188
Tributi - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazioni - Deposito presso la Casa comunale - Relata - Giustificazioni del ricorso alla procedura ex art. 140 c.p.c. - Omissione - Inesistenza della notifica - Sussiste

Il Signor P.R., difeso dal dott. M.L., ha proposto ricorso contro l’Equitalia Sud Spa e l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari, avverso l’iscrizione a ruolo n. 2014/000133 e la cartella di pagamento n. 01420140009403655 notificata il 18 aprile 2014, mediante affissione all’albo pretorio, per un importo complessivo di euro 2.270.074,36.
Il ricorrente eccepisce: 1) la nullità dell’atto per inesistenza della notifica per la violazione delle disposizioni che disciplinano le modalità di notifica a mezzo dell’affissione all’albo pretorio ai sensi dell’ articolo 140 c.p.c.; 2) la nullità del ruolo e della cartella per difetto di motivazione: omessa indicazione delle ragioni giuridiche perché nel dettaglio della cartella è stata omessa la norma di legge che ha condotto all’iscrizione a ruolo; 3) nullità del ruolo e della cartella per difetto di motivazione : omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Per questi motivi il ricorrente chiede che la Commissione voglia dichiarare la nullità ovvero l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e/o della cartella in oggetto ed in via subordinata dichiarare la nullità ovvero l’annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo e/o della cartella, con vittoria di spese ed onorari tutti.
L’Equitalia è costituita in giudizio e nelle memorie di controdeduzione si oppone ai motivi del ricorso relativi alla notifica dell’atto impugnato ritenendoli irrilevanti ed infondati perché l’atto impugnato ha raggiunto il suo scopo avendo il ricorrente proposto tempestivo ricorso. Per quanto attiene la carenza di motivazione dell’atto impugnato, l’Equitalia eccepisce il proprio difetto di legittimazione. Per questi motivi esposti nelle memorie di controdeduzione, l’Equitalia chiede che la Commissione voglia estrometterla dal giudizio ed in subordine rigettare il ricorso con vittoria di spese di giudizio ed onorari.
L’Agenzia delle Entrate Direzione delle Entrate di Bari è costituita in giudizio con le proprie memorie di controdeduzioni depositate il 30 luglio 2014, in cui si oppone ai motivi del ricorso chiedendone il rigetto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. L’Agenzia fa presente che la cartella impugnata consegue alla Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 162/10/213 depositata il 14 novembre 2013 ed impugnata dal ricorrente P.R. presso la Suprema Corte di Cassazione. L’Ufficio fa rilevare che l’eccezione sollevata dal contribuente in merito al presunto difetto di motivazione della pretesa tributaria è da ritenersi pretestuosa e destituita di ogni fondamento. Infatti, nella cartella di pagamento impugnata è riportato che trattasi del pagamento delle imposte di cui agli avvisi di accertamento n. 885010601831/2008 per l’anno d’imposta 2003 e n. 885010601831/2008 per l’anno d’imposta 2004 e che gli importi erano dovuti a seguito della decisione della Commissione Tributaria Regionale.
Per quanto attiene il difetto notifica, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che la cartella è stata notificata con affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale e spedizione dell’avviso della raccomandata informativa, come già precisato da Equitalia. Infine, l’Ufficio rileva che il ricorso del contribuente ha sanato la presunta nullità della notifica per il raggiungimento del suo scopo, ai sensi dell’art. 156 del c.p.c..
Per quanto attiene la mancanza delle indicazioni delle modalità del calcolo degli interessi, come eccepito dal ricorrente, l’Ufficio fa rilevare che non vi è ragione alcuna di ripetere, a proposito del tasso degli interessi e relativo calcolo analitico, quanto già preannunciato al ricorrente all’atto della notifica degli atti impositivi.
La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Motivi della decisione
 La Commissione ritiene fondato il motivo di nullità della notifica, come eccepito dal ricorrente, per violazione della procedura prevista all’art. 140 del codice di procedura civile di cui si avvalso il notificatore.
Per questo motivo, la Commissione ritiene annullare la cartella di pagamento altresì la Commissione considera assorbiti gli altri motivi di ricorso, sui quali ritiene non dover delibare.
La Commissione osserva che la notifica, effettuata secondo la procedura di cui all’art. 140 cpc, richiede l’indicazione delle ragioni specifiche per le quali il messo notificatore ha seguito questa procedura indicando, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, dimora o domicilio.
La Commissione ritiene uniformarsi al principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n. 20098 del 18 settembre 2009 ed in particolare:
"il ricorso al procedimento di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c. richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme di cui all'art. 139 c.p.c. descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio".
Nel caso di specie l’Equitalia, come risulta dalla Raccomandata A.R. n. 142768907705 del 24 aprile 2014, ha comunicato al ricorrente Signor P.R. di aver proceduto al deposito dell’atto nella casa comunale di Toritto, stante la sua assenza e l’impossibilità ad eseguire la consegna alle persone indicate dall’art. 139 cpc. Tale circostanza, se pur comunicata da Equitalia, non trova alcun riscontro nella relata di notifica della cartella impugnata ove non risulta contrassegnata nell’apposito spazio alcuna motivazione a giustificazione del ricorso alla notifica alla casa comunale.
Pertanto, la Commissione ritiene che la procedura di notifica di cui all'art. 140, adottata per la notifica della cartella di pagamento impugnata, è stata utilizzata senza che ne ricorressero i presupposti e senza le condizioni di forma dell'atto ne consentano una successiva verifica giurisdizionale. La Commissione, accertata la irregolarità della procedura della notifica sopra evidenziata, ritiene che si concretizzi una ipotesi di inesistenza della cartella impugnata, con conseguente inapplicabilità della sanatoria del conseguimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. La Commissione ritiene che sussistono i motivi per la compensazione delle spese ed onorari giudizio.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell’atto impugnato. Spese compensate.