emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
div. 5_4920_03032014_nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida.
documenti da scaricare
div. 5_4920_03032014_nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida.
» Acrobat 4.0 o successivo - (339.1K bytes)
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione
generale per la motorizzazione
Prot. n. 4920
Roma, 3 marzo 2014
OGGETTO:
Nuova procedura di rinnovo di
validità della patente di guida.
1. Premessa
L'art. 126, comma 8, del
codice della strada, stabilisce che "La validità della patente è
confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta, al
titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del nuovo termine di validità".
Per dare attuazione a detta
norma, sono stati emanati due decreti:
1) decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 9 agosto 2013
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2013) recante
"Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del
rinnovo di validità della patente" (di seguito DM);
2) decreto del Capo del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici 15 novembre 2013 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013) recante "Disposizioni
procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in
materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della
patente" (di seguito DD).
Stante la recente entrata
in vigore di dette norme, in considerazione di alcune richieste di chiarimenti
pervenute dagli Uffici Motorizzazione civile e dagli operatori del settore, si
reputa opportuno redigere una circolare riepilogativa della materia in
argomento.
La presente circolare, pertanto,
ripropone ed integra in un unico testo tutte le disposizioni emanate
sull'argomento.
* * *
Il DD disciplina le
procedure necessarie affinché i medici autorizzati, le strutture mediche
competenti e le commissioni mediche locali, in sede di rinnovo di validità di
una patente di guida, procedano alla trasmissione telematica della comunicazione
dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare
della patente stessa, nonché alla stampa e consegna della ricevuta
dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida, ai sensi del DM.
Tale decreto individua e
definisce, altresì, le procedure che dovranno essere esperite qualora
l'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui agli articoli
1 e 2 del DM non diano esito positivo.
Il nuovo procedimento di rinnovo
di patente, con modalità telematica ed emissione di duplicato della stessa,
prevede che:
a) i soggetti certificatori
(siano essi medici monocratici od organi collegiali, appartenenti o meno a
strutture, amministrazioni o corpi) - contestualmente alla conclusione della
visita utile alla conferma di validità della patente di guida - trasmettono
telematicamente all'UCO (Ufficio Centrale Operativo) del CED di questa
Direzione Generale, una comunicazione dei contenuti del certificato medico,
della quale il DM indica i contenuti minimi: in particolare, si segnala che
eventuali prescrizioni relative al conducente o ad adattamenti al veicolo
dovranno essere indicate con gli appositi codici unionali o nazionali;
b) unitamente alla comunicazione,
trasmettono - con la stessa modalità telematica - la foto e la firma del
titolare della patente;
c) qualora l'acquisizione di
quanto sub lettere a) e b) sia andata a buon fine, il sistema informatico del
CED elabora una ricevuta sulla quale sono riportati, tra l'altro, le eventuali
prescrizioni relative al conducente o alle modifiche del veicolo e la nuova
data di scadenza della patente posseduta;
d) il soggetto certificatore
stampa la ricevuta su carta semplice e la consegna immediatamente
all'interessato: essa è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento
del duplicato della patente di guida rinnovato nella validità, e comunque non
oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.
Il sistema informatico del
CED, una volta acquisita la comunicazione dei contenuti del certificato medico,
procede alla stampa del duplicato di patente, rinnovato nella validità, ed alla
successiva spedizione postale dello stesso, presso l'indirizzo che il titolare
avrà comunicato in sede di visita medica quale luogo di recapito.
2. Casi
in cui non è possibile procedere alla conferma di validità della patente di
guida secondo la procedura con modalità telematica
Il DD ha inteso
disciplinare i termini di presentazione della domanda di conferma di validità
della patente di guida, espressamente stabilendo che non rientrano nel campo
di applicazione del DD le domande di conferma di validità di una patente di
guida, presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della
validità della patente stessa.
Parimenti non rientrano
nell'ambito di applicazione del DD:
- i rinnovi contestuali di
patente e di formazione di tipo CQC (è tuttavia possibile rinnovare, con la
nuova procedura, una patente che contenga anche il codice 95, quando non si
debba anche procedere, contestualmente, al rinnovo dell'abilitazione CQC);
- i rinnovi di validità di
patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento
di guida o quando si è in presenza di abilitazione di categoria A che non può
essere confermata;
- i declassamenti di patente
con contestuale conferma di validità;
- i rinnovi di validità di
patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo
indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo,
sospensioni con termine non concluso) di competenza degli Uffici
Motorizzazione civile o degli organi periferici del Ministero dell'Interno;
- i rinnovi di validità di
patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è
obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti;
- i rinnovi di validità di
patenti i cui dati non sono leggibili.
In detti casi il rinnovo
dovrà essere effettuato presso l'Ufficio della Motorizzazione civile.
3. Requisiti
per l'accesso alla procedura informatica
3.1 I soggetti
certificatori devono accedere al sistema informatico del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (SIDT),
attraverso il sito web "Il Portale dell'Automobilista". A tal fine
devono:
a) richiedere l'attribuzione di
apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all'ufficio
della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti
dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e
successive modificazioni;
b) accedere al sito internet
www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali;
c) acquisire il numero di
identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera.
3.2 La richiesta di cui al
comma 3.1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, è
esperita dai medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di
identificazione ai sensi dell'articolo 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del
Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e già titolari dello
stesso codice.
3.3 Gli Uffici
Motorizzazione civile, per il rilascio delle credenziali di cui al comma 3.1, lettera
a), utilizzano l'applicazione informatica "Albo Medici", già usata
per la generazione dei codici di identificazione, opportunamente adeguata con
nuove funzioni per la generazione e la stampa delle credenziali.
4. Operazioni
propedeutiche alla conferma di validità della patente di guida in via
telematica
4.1 La verifica di
rinnovabilità della patente di guida, attraverso modalità telematica di cui
all'art. 3 del DD, consente al soggetto accertatore (sanitario, studi di
consulenza, autoscuole) di acquisire preliminarmente le informazioni utili per
il rinnovo di validità. Si ritiene pertanto opportuno che si proceda alla
suddetta verifica, inserendo i dati nell'apposita maschera proposta dal sistema
informatico, prima di effettuare la visita medica.
4.2 Attraverso tale
verifica è inoltre possibile visualizzare i dati presenti nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida e riscontrare eventuali inesattezze sui
dati stessi.
5. Conferma
di validità della patente di guida in via telematica
5.1 In caso di esito
positivo della verifica di cui all'articolo 3 del DD, il medico o, se del caso,
la commissione medica locale procedono alla visita medica e, in caso di esito
positivo, alla trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica.
A tal fine, è disponibile
sul sito www.ilportaledellautomobilista.it la procedura informatica che
consente l'inserimento dei dati, attraverso l'apposita maschera conforme
all'allegato 1 al DD.
Alla suddetta maschera
devono essere allegate da parte del soggetto accertatore, la fotografia e la
firma del titolare di patente (quest'ultima, in tale prima fase applicativa,
non è obbligatoria) secondo le dimensioni riportate nella specifica sezione
dell'allegato 1 al DD. Eventuali prescrizioni mediche per il conducente e
adattamenti per il veicolo devono essere indicati attraverso l'inserimento, da
parte del sanitario certificatore, sempre nella predetta maschera, degli
specifici codici unionali e nazionali.
Devono inoltre essere
inseriti i dati riguardanti gli estremi dell'attestazione di pagamento relativa
ai diritti dovuti (vedi punto 7).
Una volta terminato
l'inserimento dei dati richiesti, si procede al completamento dell'operazione
di conferma di validità utilizzando l'apposito comando presente sulla maschera.
5.2 Concluse con esito
positivo le operazioni di cui al punto 5.1, il sistema informatico genera la
ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida conforme
all'allegato 2 al DD, che è stampata e consegnata immediatamente all'interessato,
previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o,
se del caso, del presidente della commissione medica locale. Tale ricevuta è
valida per la circolazione e riporta indicato il numero verde del call center
al quale il cittadino può rivolgersi in caso di mancata ricezione della nuova
patente di guida.
Il sanitario certificatore
dovrà far controllare al titolare della patente da rinnovare, la
correttezza dei dati riportati sulla ricevuta e che saranno stampati sulla nuova
patente. Accettando detta ricevuta, il cittadino assume la
responsabilità dei dati ivi contenuti. Si sottolinea la rilevanza che
detta verifica assume in fase di rilascio, stante la valenza che la
normativa attribuisce al documento ai fini della circolazione ed in attesa del
ricevimento del duplicato della patente di guida.
5.3 Nel caso in cui vi sia
difformità tra le prescrizioni indicate sulla patente di guida da rinnovare e
la ricevuta di avvenuta conferma di validità (ad es. su detta ricevuta non è
più riportato il codice 01 relativo all'obbligo di lenti durante la guida),
fanno fede le prescrizioni indicate sulla ricevuta.
5.4 Nel caso in cui si
debba rinnovare una patente ritirata dagli organi di polizia ai sensi dell'art.
126, comma 11, del codice della strada (guida con patente scaduta di validità)
si procederà secondo quanto indicato al paragrafo 5.1 della presente circolare.
Il conducente, in tal caso, è tenuto ad esibire il verbale di contestazione
della violazione ed un documento di riconoscimento in corso di validità
affinché il sanitario possa provvedere all'identificazione del conducente. Il
titolare della patente da rinnovare poi rientrare in possesso del documento
ritirato esibendo, alla competente Prefettura, la ricevuta di avvenuta conferma
di validità. Al momento del ricevimento della nuova patente il titolare
provvederà a distruggere la patente precedente come previsto dal comma 8
dell'art. 126 del codice della strada.
5.5 Le patenti rilasciate
da altri Stati dell'Unione europea e riconosciute in Italia possono essere
rinnovate secondo la nuova procedura.
6. Esito
negativo della conferma di validità della patente di guida in via telematica
6.1 Qualora invece, la
verifica di cui al punto 4 dia esito negativo, secondo quanto previsto
dall'art. 5 del DD, non è possibile svolgere le ulteriori operazioni utili al
rinnovo di validità della patente di guida e, pertanto, non può effettuarsi la
trasmissione telematica delle informazioni utili al rinnovo di validità, fatto
salvo il caso di cui al successivo punto 6.2.
6.2 Se vi è discordanza
tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli
riportati sulla patente da rinnovare, secondo quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, lettera b), del DD, il sanitario certificatore, in caso di esito
positivo della visita, redige la comunicazione, conforme all'allegato 1 al DD,
su supporto cartaceo non in bollo, senza indicare l'indirizzo del destinatario
necessario per il recapito, in quanto la pratica di rinnovo sarà trattata
direttamente dall'Ufficio della Motorizzazione civile. Sulla predetta
comunicazione il sanitario appone la foto del titolare, provvede ad
autenticarla ed a timbrarla e raccoglie la firma del titolare della patente di
guida.
La conferma di validità
della patente deve essere richiesta dal titolare all'Ufficio Motorizzazione
civile territorialmente competente in ragione del luogo in cui è stata
effettuata la visita medica. L'istanza di rinnovo deve essere corredata da una
stampa della "schermata" generata dal sistema informatico, da cui
risulta l'impossibilità di procedere al rinnovo di validità della patente
secondo la procedura prevista dal DD, oltre che da una copia dell'allegato 1
compilato dal sanitario certificatore (l'originale di detto allegato deve
essere esibito al momento della presentazione dell'istanza e deve poi essere
restituito al conducente), da una seconda fotografia identica a quella
autenticata e dalle attestazioni di versamento di cui al punto 7. La ricevuta
di presentazione dell'istanza, unitamente all'originale dell'allegato 1 è
valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della
patente di guida rinnovata di validità e, comunque, non oltre 60 giorni dalla
data di rilascio.
7. Diritti
e tariffe
Ai fini dell'emissione di
un duplicato della patente di guida per conferma di validità, ai sensi
dell'articolo 4 o dell'articolo 5, comma 2 del DD, il titolare deve esibire:
• un'attestazione di versamento
della tariffa di cui al punto 4, del decreto del Ministro delle finanze 20
agosto 1992 , su c.c.p n. 4028 attualmente di € 16,00 a titolo imposta di
bollo sul duplicato della patente;
• un'attestazione di versamento a
titolo di diritto di motorizzazione di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1 dicembre 1986, n. 870, sul c.c.p. n. 9001, attualmente di € 9,00.
Si sottolinea la necessità
di verificare il pagamento degli importi sopra indicati,
evidenziando che omessi o non corretti versamenti possono determinare
l'insorgere di responsabilità di natura penale e di responsabilità per danno
erariale.
Per le visite effettuate
sul territorio della Regione Siciliana, deve essere esibita soltanto
l'attestazione dei diritti motorizzazione mentre, per assolvimento dell'imposta
di bollo, si applica la disciplina già in uso su tale territorio.
8. Modalità
operative
8.1 L'applicazione
informatica per la conferma di validità, realizzata con tecnologia web, è
accessibile, dal 9 gennaio 2014, esclusivamente tramite apposita interfaccia
grafica (web app) dal sito www.ilportaledellautomobilista.it. Si tratta della procedura
standard che può essere utilizzata disponendo semplicemente di una stazione
di lavoro collegata ad internet ed di uno scanner per l'acquisizione della foto
e della firma. I soggetti certificatori, una volta entrati in possesso delle
credenziali e del PIN, possono accedere al portale dell'automobilista ed usare
la predetta applicazione informatica. Le funzioni supportate dall'applicazione
e le modalità operative sono descritte nel manuale utente direttamente
disponibile all'interno dell'applicazione stessa.
8.2 Dalla suddetta data è,
inoltre, disponibile la procedura che consente di operare in due fasi
separate:
• nella prima fase è possibile
effettuare la verifica di rinnovabilità ed inserire i dati riguardanti il
titolare di patente, gli estremi dei versamenti, la foto ecc. ..., e possono
operare oltre ai soggetti certificatori, anche gli studi di consulenza
automobilistica e le autoscuole quali soggetti autorizzati all'accesso al
sistema informatico della motorizzazione;
• nella seconda fase, possono
operare esclusivamente i medici, le strutture sanitarie e le commissioni
mediche e serve per l'inserimento dei dati concernenti la visita medica. La
transazione si conclude con la stampa della ricevuta da rilasciare al
conducente.
Tale procedura è
utilizzabile, oltre che attraverso l'interfaccia grafica, anche tramite i
propri programmi gestionali, una volta integrati con i web services
appositamente sviluppati.
8.3 Al fine di rendere più
agevole l'attività di sviluppo delle procedure d'integrazione di cui al punto
8.2, è disponibile per tutti i soggetti interessati, un apposito ambiente di
test. Le modalità operative per attuare il collegamento al predetto ambiente di
test e per ottenere le credenziali di autenticazione sono pubblicate sul sito
ministeriale www.mit.gov.it alla voce "sistema informativo
motorizzazione civile" e sul portale dell'automobilista alla voce
"Professionisti".
8.4 A partire dal 9
gennaio 2014, i web services di cui al punto 8.2 sono disponibili in ambiente
di produzione e quindi utilizzabili, solo per i medici, per gli studi di
consulenza automobilistica e per le autoscuole. I medici possono utilizzare
entrambe le fasi, mentre gli studi di consulenza e le autoscuole solo la prima
fase.
8.5 I web services di cui
al punto 8.2, per le strutture sanitarie e per le commissioni mediche locali,
sono disponibili in ambiente di produzione e quindi utilizzabili dal mese di
febbraio 2014. Per tali strutture pubbliche i web services in questione,
saranno disponibili anche attraverso la porta di dominio certificata
dell'amministrazione secondo quanto previsto dal codice dell'amministrazione
digitale per la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche.
8.6 Al fine di fornire un
supporto efficace ai sanitari e agli operatori professionali nell'utilizzo
della nuova procedura per la conferma di validità della patente, è stato
potenziato il servizio del call center del CED della Motorizzazione (al numero 0641739929),
anche attraverso l'ampliamento dell'orario di attività che sarà dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 21.00, mantenendo invariato l'orario del sabato
dalle 8.00 alle 14.00. Anche l'orario di apertura dei sistemi sarà ampliato,
consentendo quindi l'utilizzo delle procedure informatiche dalle ore 8.00 alle
ore 21:00 dal lunedì al sabato. È stata inoltre attivata la casella di posta rinnovopatenti@mit.gov.it
alla quale è possibile inoltrare richieste di assistenza.
8.7 Al fine di ridurre i
disagi per l'utenza nel caso in cui, per motivi di natura tecnica, il soggetto
autorizzato non possa connettersi o comunque completare la transazione con il
sistema informatico della motorizzazione, si riporta di seguito la procedura di
emergenza da adottare esclusivamente nei casi in cui la conferma di validità
della patente non possa essere rinviata ad altra data. Tale procedura
prevede che, successivamente alla visita medica che attesta la sussistenza dei
requisiti di idoneità psicofisica, il soggetto accertatore possa rivolgersi
all'operatore del call center di cui al punto 8.6, il quale eseguirà alcune
delle verifiche di cui al punto 8.2 (prima fase) e, in caso di esito positivo,
potrà fornire telefonicamente il numero di protocollo al richiedente, la cui
data sarà, naturalmente, coincidente con quella in cui è stata effettuata la
predetta visita medica. Il soggetto certificatore dovrà completare la
transazione di rinnovo inderogabilmente entro tre giorni lavorativi dalla data
di richiesta telefonica e quindi rilasciare all'utente la ricevuta di cui
all'allegato 2 al DD. Dopo tale periodo la prenotazione non sarà più ritenuta
valida.
8.8 Il giorno lavorativo
successivo, all'acquisizione sul sistema informatico della conferma di
validità, sarà emessa una nuova patente di guida che sarà inviata al titolare
della stessa, per posta assicurata con spese a carico del destinatario,
all'indirizzo indicato in fase di rinnovo, (nel caso di domiciliazione
aggiungere "presso......" nel campo indirizzo). Nel caso di
mancato ricevimento della stessa entro 15 giorni dalla data della visita
medica, il cittadino potrà contattare il call center, al numero verde 800979416,
che, consultando il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM), potrà fornire
tutte le informazioni riguardanti la spedizione. Il servizio è disponibile, h
24 e 7 giorni su 7, con risponditore automatico.
Per parlare con un
operatore, si potrà contattare il numero verde 800232323 dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
8.9 L'articolo 8 del DD
dispone che non saranno più esperibili procedure di comunicazione del rinnovo
di validità delle patente di guida difformi da quelle descritte a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione e quindi non potranno essere
più accettati certificati trasmessi in modalità cartacea con data della visita
medica uguale o successiva all'8 febbraio 2014. Dal 9 gennaio al 7 febbraio
2014 è quindi possibile operare con la precedente procedura (con spedizione del
tagliando autoadesivo), soltanto nel caso di effettivi impedimenti o per consentire
ai medici e alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena
operatività.
Si sottolinea la necessità
che tale procedura sia attivata, nel periodo di tempo sopra indicato, solo ed
esclusivamente nei casi di impossibilità ad operare con i nuovi sistemi.
9. Recapito
all'utenza delle patenti di guida rinnovate di validità
Dal 1° luglio u.s. è stato
attivato, presso il nuovo centro stampa nella sede dell'Amministrazione in Via
di Settebagni in Roma, il servizio di personalizzazione centralizzata delle
patenti di guida. Il servizio di recapito delle patenti ai cittadini prevede la
spedizione delle patenti emesse per duplicato a seguito di rinnovo di validità,
all'indirizzo di residenza del titolare, ovvero ad altro indirizzo dallo stesso
indicato.
10. Modalità
di recapito/consegna all'indirizzo di residenza
Il servizio di recapito
dell'invio in assicurazione contenente la patente di guida, è svolto con
modalità tali da massimizzare la possibilità della consegna presso l'indirizzo
indicato dal titolare e comunque agevolandone il ritiro, in caso di mancato
recapito, presso gli Uffici Postali che effettuano il servizio di giacenza.
Il servizio prevede un
primo tentativo di consegna all'indirizzo di recapito. Nel caso di
impossibilità di recapito per le seguenti motivazioni: rifiuto,
indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo
inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto,
destinatario sconosciuto, destinatario trasferito, la patente viene
restituita all'Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullata nel
sistema informatico SIDT e distrutta. Contestualmente verrà aggiornato il
Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM). Per l'ulteriore spedizione di un nuovo
duplicato di patente il titolare deve contattare il call center dell'UCO al n.
800232323. Gli operatori addetti, una volta verificati i dati sul mancato
recapito, predispongono l'invio di un nuovo duplicato all'indirizzo di recapito
fornito dal titolare.
Nel caso in cui, sempre al
primo tentativo di recapito, non sia possibile consegnare la patente per assenza
del destinatario, l'addetto al recapito lascia un apposito avviso di
mancata consegna (1° avviso di mancata consegna), nella cassetta postale
del titolare. Il titolare in questo caso avrà la possibilità di concordare il
giorno del recapito chiamando il Contact Center di Poste Italiane al numero
803160. Tutte le informazioni utili per usufruire del servizio di recapito
concordato (modalità e orari del servizio) sono riportate nel 1° avviso di
mancata consegna.
Nel caso in cui il
destinatario risultasse assente anche al momento del recapito
"concordato", l'addetto al recapito lascia un apposito "Avviso
di cortesia", nella cassetta postale del titolare, che riporta
espressamente il tentativo di consegna della patente di guida.
Se il titolare non
contatta il numero verde per concordare una data di recapito, o risulta assente
in sede di recapito concordato, sarà comunque effettuato un secondo tentativo
di recapito, che avverrà trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla data
del primo tentativo e entro 30 giorni dallo stesso.
Se il titolare della
patente risulta assente anche al secondo tentativo di recapito, la patente
viene depositata presso l'Ufficio Postale di riferimento, dove rimarrà in
giacenza per i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del
secondo tentativo di recapito, e dove potrà essere ritirata dal titolare o
suo delegato.
In questo caso, l'addetto
al recapito lascia nella cassetta postale del destinatario il 2° avviso di
mancata consegna, sul quale sarà riportato l'Ufficio Postale di riferimento, le
modalità di pagamento all'atto del ritiro presso l'Ufficio Postale.
10.1
Pagamento in caso di recapito a domicilio o presso l'Ufficio postale
Il pagamento sarà in
contrassegno all'atto della consegna della patente a domicilio o al momento del
ritiro presso l'Ufficio Postale.
L'importo del contrassegno
a carico del cittadino è visibile sulla busta ed è pari alla somma della quota
dovuta per il servizio di recapito pari, attualmente a euro 6,86.
Per i successivi 60
giorni, a partire dalla data del secondo mancato recapito, il titolare o suo
delegato potrà ritirare la patente presso l'Ufficio Postale indicato sul
2°avviso di mancata consegna, previo pagamento a sportello dell'importo
previsto, senza oneri aggiuntivi per il servizio di giacenza.
10.2
Inesitate per mancato ritiro presso l'Ufficio postale
Le patenti che, al
sessantesimo giorno dalla data del secondo tentativo di recapito non saranno
ritirate presso l'Ufficio Postale dal titolare o suo delegato, verranno
restituite all'Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullate nel
sistema informatico e distrutte. Contestualmente verrà aggiornato il Sistema
Integrato di Monitoraggio (SIM). In tal caso, il titolare di patente dovrà
contattare il call center UCO al numero 800232323 per richiedere una nuova
patente. L'operatore del call center provvederà ad acquisire la richiesta ed a
predisporre l'elaborazione del duplicato della patente che, una volta stampato,
sarà spedito per posta all'UMC competente per territorio, in relazione
all'indirizzo di recapito indicato dal titolare. La modalità di spedizione, in
tal caso, prevede che il duplicato di patente, venga inserito nel medesimo
pacco spedito giornalmente agli UMC ma separato dalle altre tipologie di
patenti. Inoltre, al titolare di patente saranno inviati i bollettini di
pagamento sul c/c 1011262811 con l'importo dovuto maggiorato e la relativa
fattura.
All'atto del ritiro presso
l'UMC il titolare di patente dovrà presentare l'attestazione del pagamento di
euro 13,72 sul citato c/c 1011262811 intestato a PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.
11. Istruzioni
in caso di recapito al cittadino di patente non conforme
Nel caso in cui, in
sede di accertamento dell'idoneità psicofisica per il rinnovo della patente di
guida, il sanitario accertatore dovesse trascrivere erroneamente i
codici unionali o nazionali, o la nuova scadenza, e detti dati
dovessero essere riportati sulla nuova patente, il titolare della stessa
dovrà richiedere all'Ufficio Motorizzazione civile, un duplicato della
patente, allegando un'attestazione di versamento su c/c 4028 relativa
all'imposta di bollo, l'attestazione di versamento su c/c 9001 relativa
al duplicato della patente e un certificato non in bollo del medico accertatore
riportante i dati corretti.
Nel caso in cui la patente
ricevuta presenti dati erroneamente allineati o di scarsa qualità, il titolare
potrà richiedere il duplicato della patente, senza alcun ulteriore onere a suo
carico, ad un qualunque Ufficio Motorizzazione Civile.
Sono abrogate le seguenti
circolari:
prot. 25556 del 16 ottobre 2013;
prot. 29042 del 27 novembre 2013;
prot. 30855 del 17 dicembre 2013.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio
Vitelli
Allegato
alla circolare 3.3.2014 prot. n. 4920
ESTRATTO
DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE MEDICA
AI FINI
DELLA CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA
(ART. 4,
CO. 1, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I
TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI
E STATISTICI
15 NOVEMBRE 2013)
DATI RELATIVI AL SOGGETTO
CERTIFICATORE
CODICE IDENTIFICATIVO:
DATI RELATIVI AL TITOLARE DI
PATENTE
SIG.
..................................................................................................................
(Cognome)
(Nome)
NATO il ___/___/_____
sesso M F
codice
fiscale..........................................
(giorno/mese/anno)
(se attribuito)
STATO di nascita
............................
COMUNE di nascita
..............................
(in caso di conducente nato
all'estero,
valorizzare solo se
conosciuto)
PROVINCIA di nascita
......................................................................................
(valorizzare solo in caso di
conducente nato in Italia)
TITOLARE DI PATENTE n.
........... Categorie ............... Rilasciata il ___/___/_____
INDIRIZZO C/O IL QUALE
INVIARE LA PATENTE
(Provincia)
........................................... (Comune)
............................................
(Toponimo) ..................
Indirizzo .......................................................................
(Via/Piazza)
(numero civico)
(CAP)
DATI RELATIVI ALLA VISITA
MEDICA
EFFETTUATA in data __/__/____ in
(Provincia) ............ (Comune) .................
NUOVA DATA SCADENZA
|_| con le seguenti prescrizioni
(codici UE):
__/__/____
(da compilare solo per validità
ridotta)
(barrare e compilare, se ricorre
il caso)
Conducente:
...........................................................................................................................
Modifiche del veicolo (solo in
caso di visita presso una CML):
...........................................................................................................................
Foto
(Firmare entro il riquadro)
DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ
FOTOGRAFIA
Si dichiara che la fotografia che
si allega alla presente comunicazione è quella del Sig.
..............................................................., come in
epigrafe generalizzato, identificato a mezzo della |_| patente di guida della
quale si richiede la conferma di validità |_| del documento
.............................. n.
................................................ rilasciato da
............................................. il __/__/____, con scadenza in
data __/__/____.
LUOGO e DATA
...........................................
Nome e cognome del medico che
effettua la visita
(firma, timbro e codice se
ricorre il caso di cui all'articolo 5, co. 2, del DD .................)