sabato 21 dicembre 2013

Introdotta la combustione illecita dei rifiuti

E' stato pubblicato il decreto ed introdotto il reato di" Combustione illecita di rifiuti" (vedi art. 3). E' chiaro che il Decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla camera per diventare legge.
Vedremo.....
Vedi anche su questo blog l'ottimo articolo del 30 settembre 2012: Bruciare residui vegetali è reato  a cura del Comandante Mauriello
Mario Serio

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136 
Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare  emergenze  ambientali  e
industriali  ed  a  favorire  lo  sviluppo  delle  aree  interessate.
(13G00180) 
(GU n.289 del 10-12-2013)
 
 Vigente al: 10-12-2013  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la estrema gravita' sanitaria, ambientale, economica  e
della legalita' in cui versano alcune aree della regione Campania; 
  Considerato che la sicurezza della  continuita'  del  funzionamento
produttivo di stabilimenti di interesse  strategico  costituisce  una
priorita' di carattere nazionale, soprattutto in  considerazione  dei
prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della  salute  e  di
salvaguardia dei livelli occupazionali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per una piu'  incisiva  repressione  delle  condotte  di
illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni  della
regione  Campania  destinati  all'agricoltura  e  per  una   efficace
organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle
aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle
risorse e  della  produzione  agroalimentare,  nonche'  garantire  la
continuita' degli interventi di bonifica gia' avviati; 
  Rilevato che le attivita' di attuazione  delle  prescrizioni  delle
a.i.a.  rilasciate  per  lo  stabilimento  Ilva   di   Taranto,   pur
tempestivamente avviate, hanno evidenziato  profili  di  complessita'
che richiedono  un  immediato  intervento  di  semplificazione  e  di
interpretazione autentica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  con
disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'interno,  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro per la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge : 
 
                               Art. 1 
 
Interventi urgenti  per  garantire  la  sicurezza  agroalimentare  in
                              Campania 
 
  1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
l'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,
l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Agenzia  regionale  per   la
protezione ambientale in Campania  svolgono,  secondo  gli  indirizzi
comuni e le priorita'  definite  con  direttiva  dei  Ministri  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e  della  salute,  d'intesa  con  il
Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le  indagini
tecniche   per   la   mappatura,   anche   mediante   strumenti    di
telerilevamento,  dei  terreni  della  Regione   Campania   destinati
all'agricoltura,  al  fine  di  accertare  l'eventuale  esistenza  di
effetti contaminanti a causa di  sversamenti  e  smaltimenti  abusivi
anche mediante combustione. 
  2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza,  gli
enti di cui  al  comma  1  possono  avvalersi  del  Nucleo  operativo
ecologico dei Carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  del
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale,
dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici  pubblici
competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della
Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei  Carabinieri,  il
Corpo  forestale  dello  Stato,  il  Comando  Carabinieri   politiche
agricole e alimentari, il Comando carabinieri  per  la  tutela  della
salute assicurano, per le finalita' di cui al presente articolo, agli
enti di cui al comma  1  l'accesso  ai  terreni  in  proprieta',  nel
possesso o comunque nella disponibilita' di soggetti privati. 
  3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire  agli
istituti e all'agenzia di cui al  comma  1  i  dati  e  gli  elementi
conoscitivi nella loro disponibilita'. 
  4. I titolari di diritti reali di  godimento  o  del  possesso  dei
terreni oggetto delle indagini  di  cui  al  presente  articolo  sono
obbligati a consentire l'accesso ai  terreni  stessi.  Nel  caso  sia
comunque impossibile, per causa imputabile  ai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, l'accesso ai  terreni,  questi  sono  indicati  tra  i
terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca
dell'indicazione puo' essere disposta con decreto dei Ministri  delle
politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  dell'ambiente,  della
tutela del territorio e del mare e della salute, solo  dopo  che  sia
stato consentito l'accesso, se dalle risultanze  delle  indagini  sia
dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla produzione  agroalimentare.
Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche  agricole,
alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio  e
del mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei soggetti
interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma
6, qualora sia dimostrato il venire meno  dei  presupposti  per  tale
indicazione. 
  5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva  di  cui  al
comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano  ai  Ministri
delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e della salute  una  relazione
con i risultati delle indagini  svolte  e  delle  metodologie  usate,
contenente anche una proposta sui possibili  interventi  di  bonifica
relativi  ai  terreni  indicati  come   prioritari   dalla   medesima
direttiva. Entro i successivi novanta giorni,  gli  enti  di  cui  al
comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti  terreni
oggetto dell'indagine. 
  6. Entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  presentazione  dei
risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo
periodo del comma  5,  con  distinti  decreti  interministeriali  dei
Ministri  delle   politiche   agricole,   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della  salute
sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a  colture
diverse. Con i  decreti  di  cui  al  primo  periodo  possono  essere
indicati  anche  i   terreni   da   destinare   solo   a   produzioni
agroalimentari determinate. 
                               Art. 2 
 
Azioni e interventi di monitoraggio  e  tutela  nei  territori  della
                          regione Campania 
 
  1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione  o  il
potenziamento di  azioni  e  interventi  di  monitoraggio,  tutela  e
bonifica  nei  terreni  della  regione  Campania  indicati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6,  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto  dal
Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  da  un  Ministro  da  lui
delegato, composto dal Ministro per  la  coesione  territoriale,  dal
Ministro  dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del  mare,  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali e  dal  Presidente  della  regione  Campania.  Al
Comitato  spetta  altresi'  la  supervisione  delle  attivita'  della
Commissione di cui al comma 2. 
  2.   Sulla   base   degli   indirizzi   stabiliti   dal    Comitato
interministeriale di cui  al  comma  1,  al  fine  di  individuare  o
potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela  nei  terreni
della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma
6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro  per  la  coesione  territoriale,  entro  trenta  giorni
dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1,  comma
6, e' istituita una Commissione composta da un  rappresentante  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  che  la  presiede,  e  da  un
rappresentante ciascuno del Ministro per  la  coesione  territoriale,
del Ministero dell'interno, del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali e della regione  Campania.  Ai  componenti  della
Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese  o
altri emolumenti comunque denominati. 
  3. La segreteria del Comitato di cui  al  comma  1  e  il  supporto
tecnico per la Commissione di cui al  comma  2  sono  assicurati  dai
Dipartimenti  di  cui  si  avvale  il  Ministro   per   la   coesione
territoriale,  nell'ambito  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica. 
  4. La Commissione di cui al comma 2, entro  sessanta  giorni  dalla
definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il  perseguimento
delle finalita' ivi previste, avvalendosi della collaborazione  degli
enti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  adotta  e  successivamente
coordina  un  programma  straordinario  e   urgente   di   interventi
finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza,  alla  bonifica
dei siti nonche' alla rivitalizzazione economica dei  territori,  nei
terreni della regione Campania indicati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 6. Il programma puo'  essere  realizzato  anche  attraverso  la
stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero  attraverso  la
nomina di un commissario  straordinario  ai  sensi  dell'articolo  11
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  La  Commissione  riferisce
periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita'  di  cui
al presente comma. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario
urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel  limite  delle
risorse   che   si   renderanno   disponibili   a    seguito    della
riprogrammazione delle  linee  di  intervento  del  Piano  di  azione
coesione della Regione Campania, sulla base delle  procedure  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99.  Le
risorse di  cui  al  presente  comma  possono  essere  integrate  con
eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito  dei
programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020. 
  6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini  di  cui
all'articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro  nel  2013  e  di
2.900.000  euro  nel  2014,  si  provvede  con  le  risorse   europee
disponibili nell'ambito del  programma  operativo  regionale  per  la
Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti  industriali  e
di terreni contaminati. 
                               Art. 3 
 
                   Combustione illecita di rifiuti 
 
  1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  appicca  il  fuoco  a
rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera  incontrollata  in
aree non autorizzate e' punito con la  reclusione  da  due  a  cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni. 
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, in funzione della  successiva  combustione
illecita di rifiuti. 
  3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma  1
siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di
un'attivita' organizzata. 
  4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono  commessi
in territori che, al momento della condotta  e  comunque  nei  cinque
anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni  di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione  dei  delitti
di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo  259,  comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il  mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso  del
bene  e'  avvenuto  a  sua  insaputa  e  in  assenza  di  un  proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o  alla  sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il  reato,  se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al  reato,  fatti  salvi
gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 
  6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184,
comma 2, lettera e).». 
  2. Fermo restando quanto previsto  dalle  disposizioni  vigenti,  i
Prefetti delle province della  regione  Campania,  nell'ambito  delle
operazioni   di   sicurezza   e   di   controllo    del    territorio
prioritariamente  finalizzate  alla  prevenzione   dei   delitti   di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  personale
militare  delle  Forze  armate,  posto  a  loro  disposizione   dalle
competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13  della  legge
1° aprile 1981, n. 121. 
                               Art. 4 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Quando esercita l'azione penale per i  reati  previsti  nel
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero  per  i  reati
previsti dal codice penale comportanti un pericolo o  un  pregiudizio
per  l'ambiente,  il  pubblico   ministero   informa   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  la  Regione
nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui
al primo periodo arrechino un concreto  pericolo  alla  tutela  della
salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa
anche il Ministero  della  salute  o  il  Ministero  delle  politiche
agricole   alimentari   e   forestali.   Il    pubblico    ministero,
nell'informazione, indica le norme di legge che si  assumono  violate
anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i  reati  indicati
nel secondo periodo e' stato arrestato o fermato ovvero si  trova  in
stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori
di ciascun grado di giudizio sono  trasmessi  per  estratto,  a  cura
della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi,
alle amministrazioni indicate nei  primi  due  periodi  del  presente
comma». 
                               Art. 5 
 
Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa  di  cui  all'articolo  15
  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  3920
  del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  completamento   delle   attivita'
amministrative,  contabili  e  legali  conseguenti   alle   pregresse
gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito
della  gestione  dei  rifiuti  nella   regione   Campania,   l'Unita'
Tecnica-Amministrativa di  cui  all'articolo  15  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,  e
successive modificazioni e integrazioni,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2015 e opera in  seno  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  il  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze,   con   decreto,   disciplina   la
composizione,  le  attribuzioni,  il  funzionamento,  il  trattamento
economico     e     le      procedure      operative      dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa,  a  valere   sulle   residue   disponibilita'
presenti sulle  contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  28  dicembre
2012. 
  3. Gli enti locali della Regione Campania, ai  fini  del  pagamento
dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di  smaltimento  dei
rifiuti maturati  alla  data  del  31  dicembre  2009  nei  confronti
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori  bilancio
nei  confronti  della  stessa   Unita'   Tecnica-Amministrativa   che
presentavano i requisiti per il riconoscimento  alla  medesima  data,
anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano  per
l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidita' per i  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili  degli  enti  locali"  di  cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  con
le procedure e nei termini ivi previsti. 
  4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici  del
personale assunto con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  dal
commissario   delegato   ai   sensi   dell'articolo   1,   comma   3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  9  maggio
2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali, territoriali e  aziendali,  applicati
alla  societa'  ex  concessionaria  dei  lavori  per   l'adeguamento,
realizzazione  e  gestione  degli   impianti   di   collettamento   e
depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord,  Foce  Regi  Lagni  e
Cuma. 
  5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  atteso  il
sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni di continuita'  nella  gestione  delle  medesime  emergenze
ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le
disposizioni, di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891  del  4  agosto  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2010,  e  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  12
dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo  stesso  termine
continuano  a  produrre  effetti  i   provvedimenti   rispettivamente
presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente
comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. 
                               Art. 6 
 
 Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico 
 
  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  protezione  civile,  le
regioni  o  province  autonome  interessate,  si  pronunciano   entro
quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina
puo' comunque essere adottato.»; 
    b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i  seguenti:
«Possono  essere  nominati  commissari  anche  i  presidenti  o   gli
assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non  si
applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n.  2.  I  commissari  possono  avvalersi,  per   le   attivita'   di
progettazione degli interventi, per le procedure di  affidamento  dei
lavori, per le attivita' di direzione lavori  e  collaudo,  per  ogni
altra  attivita'  di  carattere  tecnico-amministrativo  connessa   a
progettazione, affidamento ed  esecuzione  dei  lavori,  ivi  inclusi
servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni
e delle regioni  interessate  dagli  interventi,  dei  provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonche' dell'ANAS; al  personale
degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi,
salvo il rimborso delle spese.». 
                               Art. 7 
 
Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Il
piano di cui al  comma  5  e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della
approvazione del piano, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare acquisisce,  sulla  proposta  del  comitato  di
esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del  commissario
straordinario e quello della regione competente, che sono resi  entro
sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il  piano  puo'  essere
approvato anche senza i pareri richiesti.  L'approvazione  del  piano
avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri  e  comunque
entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma  6  e'  approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»; 
    b) al comma 7, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  «Fatta
salva l'applicazione dell'articolo 12  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma  5
conclude  i  procedimenti  di  riesame  previsti  dall'autorizzazione
integrata  ambientale,   costituisce   integrazione   alla   medesima
autorizzazione integrata  ambientale,  e  i  suoi  contenuti  possono
essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e
29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.»; 
    c) al comma  8,  le  parole:  «Fino  all'approvazione  del  piano
industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti:  «Fino
all'adozione del decreto di approvazione del  piano  delle  misure  e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»; 
    d) al comma 8, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
progressiva adozione delle misure, prevista dal  periodo  precedente,
si  interpreta  nel  senso  che  la  stessa  e'  rispettata   qualora
sussistano tutte le seguenti condizioni:  a)  la  qualita'  dell'aria
nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle
sue emissioni, valutata  sulla  base  dei  parametri  misurati  dalle
apposite centraline di  monitoraggio  gestite  dall'A.R.P.A.  risulti
conforme alle  prescrizioni  delle  vigenti  disposizioni  europee  e
nazionali  in  materia,  e   comunque   non   abbia   registrato   un
peggioramento  rispetto  alla   data   di   inizio   della   gestione
commissariale; b) alla data di approvazione del  piano,  siano  stati
avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il  70  per
cento del  numero  complessivo  delle  prescrizioni  contenute  nelle
autorizzazioni  integrate   ambientali,   ferma   restando   la   non
applicazione dei termini previsti  dalle  predette  autorizzazioni  e
prescrizioni. Il Commissario, entro trenta  giorni  dall'approvazione
del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  una  relazione   che   indica
analiticamente i suddetti interventi.»; 
    e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  In
applicazione    del    generale    principio    di    semplificazione
procedimentale,  al  fine  dell'acquisizione  delle   autorizzazioni,
intese concerti, pareri, nulla osta  e  assensi  comunque  denominati
degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti  gli
altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e  i
lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale,  dal  piano
delle  misure  di  risanamento  ambientale  e  sanitario,  dal  piano
industriale di conformazione delle attivita' produttive, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su  proposta
del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi  ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che si deve pronunciare entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
convocazione.  La  conferenza  di  servizi  si  esprime  dopo   avere
acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla  valutazione  di  impatto
ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione,
o sulla verifica di assoggettabilita' alla procedura  medesima  entro
quarantacinque  giorni.  I  predetti  termini  sono  comprensivi  dei
quindici  giorni  garantiti  al  pubblico  interessato  al  fine   di
esprimere  osservazioni   sugli   elaborati   progettuali   messi   a
disposizione. Nei casi di attivazione  delle  procedure  di  VIA,  il
termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per  un
massimo di  novanta  giorni.  Decorso  tale  termine,  i  pareri  non
espressi si intendono resi in senso  favorevole.  Solo  nel  caso  di
motivata richiesta di  approfondimento  tecnico,  tale  termine  puo'
essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta  giorni.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e'  adottata
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare  e  costituisce  variante  ai  piani   territoriali   ed
urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale
strategica. Nel caso di motivato dissenso  delle  autorita'  preposte
alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il  Consiglio  dei
ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione  o
provincia autonoma  interessata,  entro  i  venti  giorni  successivi
all'intesa. L'intesa si intende  comunque  acquisita  decorsi  trenta
giorni  dalla  relativa  richiesta.  Le  cubature  degli  edifici  di
copertura  di  materie  prime,  sottoprodotti,  rifiuti  e  impianti,
previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale   o   da   altre
prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»; 
    f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis.  Durante  la
gestione commissariale, qualora vengano  rispettate  le  prescrizioni
dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonche'  le  previsioni  di  cui  al
comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti  imputabili  alla
gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo  1,  comma
3, del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette  sanzioni,
ove  riferite  a  atti  o  comportamenti  imputabili  alla   gestione
precedente al commissariamento, non possono  essere  poste  a  carico
dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e
sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza  che
abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»; 
    g) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: 
  «11-bis. Dopo l'approvazione del piano  industriale,  in  relazione
agli investimenti ivi previsti per  l'attuazione  dell'autorizzazione
integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria, il titolare dell'impresa o  il  socio  di  maggioranza  e'
diffidato dal commissario straordinario a mettere a  disposizione  le
somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della diffida,  mediante  trasferimento
su un conto intestato all'azienda commissariata.  Le  somme  messe  a
disposizione dal titolare dell'impresa o  dal  socio  di  maggioranza
sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai
sensi del decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  per  reati
ambientali o connessi  all'attuazione  dell'autorizzazione  integrata
ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il  socio  di  maggioranza
non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in
parte,  le  somme  necessarie,  secondo  quanto  previsto  dal  primo
periodo,  al  commissario  straordinario  sono  trasferite,  su   sua
richiesta, le somme sottoposte a  sequestro  penale,  nei  limiti  di
quanto  costituisce  oggetto  di  sequestro,  anche  in  relazione  a
procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di
maggioranza, diversi  da  quelli  per  reati  ambientali  o  connessi
all'attuazione dell'autorizzazione  integrata  ambientale.  In  caso,
inoltre, nell'ipotesi di proscioglimento del titolare dell'impresa  o
del socio di maggioranza da tali reati, le  predette  somme,  per  la
parte in cui  sono  impiegate  per  l'attuazione  dell'autorizzazione
integrata ambientale e delle altre misure previste  nel  piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria,  e  salvo
conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque  ripetibili.  In
caso di condanna del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza
per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato  e  degli
altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza
di condanna. Alla data della cessazione del  commissariamento,  sulle
somme  trasferite  al  commissario  straordinario  che  derivano   da
sequestri penali, ove non ancora spese o  impegnate  dal  commissario
medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.». 
                               Art. 8 
 
Autorizzazione degli  interventi  previsti  dal  piano  delle  misure
  ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN. 
 
  1.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  89,  dopo  l'articolo
2-quater, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 2-quinquies (Autorizzazione  degli  interventi  previsti  dal
piano delle misure ambientali  e  sanitarie  per  l'Ilva  di  Taranto
ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area  dello  stabilimento  Ilva  di
Taranto,   limitatamente   alle   porzioni   che   all'esito    della
caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle  concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli
interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali  e  dal
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
avvengono nel rispetto dei commi che seguono. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono  dichiarati  indifferibili
ed urgenti, e devono essere  realizzati  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri e modalita', al fine di non  interferire  con  la  successiva
bonifica delle acque sotterranee e  delle  altre  matrici  ambientali
contaminate: 
    a) ogni singolo intervento deve essere comunicato  alla  regione,
alla provincia, al comune territorialmente competenti e  all'A.R.P.A.
Puglia  almeno  10  giorni  prima  la  data  di  inizio  dei  lavori,
unitamente al relativo cronoprogramma; 
    b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare  riferimento
all'attivita' di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e
gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della
qualita' delle acque sotterranee; 
    c) prima  di  realizzare  ogni  singolo  intervento  deve  essere
effettuato sul fondo scavo il campionamento  del  suolo  superficiale
per una profondita' dal piano di fondo  scavo  di  0-1  metri,con  le
modalita' previste al comma 3; 
    d) se nel  corso  delle  attivita'  di  scavo  vengono  rinvenuti
rifiuti,  il   commissario   straordinario   ne   da'   comunicazione
all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine  di
effettuare le necessarie verifiche  in  contraddittorio  prima  della
prosecuzione dell'intervento; 
    e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare  ai  sensi  del
comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario  ne  da'
comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede  agli  idonei  interventi
garantendo  il  raggiungimento  del  rispetto  delle  CSC,  prima  di
procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1; 
    f) il suolo e il sottosuolo  conformi  alle  CSC  possono  essere
riutilizzati in sito. 
  3. Il campionamento del suolo superficiale,  di  cui  al  comma  2,
lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita': 
    a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; 
    b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica; 
    c) formazione di un unico campione composito per  cella  ottenuto
dalla miscelazione delle aliquote; 
    d) confronto della concentrazione misurata per il  campione,  che
deve riguardare i medesimi analiti gia' ricercati in  esecuzione  del
piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia  di
contaminazione (CSC); 
    e)  conservazione  di  un'aliquota  di  campione  a  disposizione
dell'A.R.P.A. Puglia. 
  4.  Nelle  aree  non   caratterizzate   o   che   all'esito   della
caratterizzazione hanno evidenziato valori per  le  matrici  suolo  o
sottosuolo superiori alle  concentrazioni  soglia  di  contaminazione
(CSC), gli interventi di cui al comma  1  possono  essere  realizzati
solo  previa  verifica  della  compatibilita'  con  i  successivi   o
contestuali  interventi  di  messa  in  sicurezza  e   bonifica   che
risulteranno necessari;  tale  verifica  e'  effettuata  da  A.R.P.A.
Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle  modalita'  di
esecuzione deve concludersi entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla
presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce  con
A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A.,  un
apposito protocollo tecnico operativo.». 
                               Art. 9 
 
Misure  per  le  imprese  di  interesse   strategico   nazionale   in
                    amministrazione straordinaria 
 
  1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.
270, e' inserito il seguente: 
  «Art.  65-bis. (Misure  per  la  salvaguardia   della   continuita'
aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65,  comma
2,  sono  prorogati  i  termini  di  durata  del  programma  di   cui
all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere
di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami
di  azienda,  sentito  il   comitato   di   sorveglianza   e   previa
autorizzazione  ministeriale,  modalita'   di   gestione   idonee   a
consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei  livelli
occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del  decreto  che
definisce il giudizio.». 
  2. Le previsioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39. 
                               Art. 10 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                De Girolamo, Ministro delle politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Orlando,  Ministro  dell'ambiente   e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare 
 
                                Zanonato, Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Trigilia, Ministro  per  la  coesione
                                territoriale 
 
Visto, Il Guardasigilli: Cancellieri