E’ reato bruciare
residui vegetali anche per un privato. La Procura della Repubblica di
Avellino richiede agli organi di P.G. un impegno serrato, continuo e
quotidiano, ma la Regione Campania regolamenta le stoppie.
Fermo
restante la ipotesi di reato configurabile dall’art. 674 del Codice
Penale (Getto pericoloso di cose) qualora si bruciano anche solo residui
vegetali (ora rifiuti) concorre il reato d’illecito smaltimento di cui
all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, questo è quanto sostenuto da
numerosissime procure d’Italia, tra le quali Avellino, del resto il
Tribunale di Trento già aveva sentenziato in merito. A tal proposito la
Procura di Avellino ha diramato a tutti gli organi di polizia
giudiziaria per il tramite la Prefettura, nota esplicativa, peraltro
previo incontro organizzativo sulle modalità operative relative al
sequestro preventivo dell’area.
L’assunto
interpretativo sta creando vere difficoltà operative specialmente in
quelle zone laddove la pratica del bruciare residui vegetali e molto
diffusa, tanto che vi è una netta contraddizione tra l’orientamento
della Procura e le direttive Regionali. Infatti mentre la Procura detta
regole chiare, spiegando che è reato bruciare residui di colture
agrarie, di cespugliati, di alberati e di incolti, la Regione Campania
impartisce direttive sulle modalità e sui tempi per bruciare stoppie e
residui vegetali. Infatti con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 184 del 27.06.2012, diversamente dalla Procura si
stabilisce che “ …la bruciatura delle ristoppie e di altri residui
vegetali, salvo quanto previsto dall’art. 25 della L. R. n. 8. del 10
aprile 1996, è permessa quando la distanza dai boschi è superiore a 50
metri purché il terreno su cui l’abbruciamento si effettua, venga
preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della
larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza
di vento.
Nei
castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci,
dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed
abbruciamento. L’abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo,
dall’alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi
andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte
nell’ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni
ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può
sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1°
luglio ed il 30 settembre.
Ma
vi è di più, infatti il D.Lgs. n. 205/2010 con l’art. 13 ha riscritto
l’art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che: “...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...”, se non utilizzati in agricoltura,
nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o
metodi che non danneggino l’ambiente né mettono in pericolo la salute
umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere
trattati. Dunque anche la lettura dell’art. 185, comma 1, lett. f)
D.Lgs. n. 152/06 fa evincere chiaramente che i residui vegetali non
impiegati in processi o metodi controllati per la produzione di energia
(come nel nostro caso) debbono essere considerati rifiuti ed il loro
smaltimento tramite incendio deve essere considerato reato.
Ma il periodo “se non utilizzati in agricoltura”,
lascia l’amaro in bocca. Come tutti sappiamo, bruciare residui agricoli
equivale a produrre ceneri che da sempre vengono utilizzate come
fertilizzanti. Smanettando su internet troviamo numerosi studi
scientifici che dimostrano che le ceneri in agricolture sono ottimi
fertilizzanti, ed allora bruciare fogliame può significare produrre
ceneri per la fertilizzazione e di conseguenza un utilizzo in
agricoltura.
Lascio
a Voi i miei dubbi che di certo in questo periodo di raccolta uva,
castagne, ecc. ecc. fanno venire il mal di testa a tanti imprenditori
agricoli, piccoli coltivatori diretti ed operatori di polizia
giudiziaria, che obbligatoriamente dovranno redigere informative di
reato e procedere al sequestro preventivo dell’area o semplicemente del
giardino di casa, qualora intervengono in occasione di abbruciamento di
residui vegetali, (scusate il refuso di rifiuti vegetali).
Il Comandante della Polizia Locale
di San Martino Valle Caudina.
M.llo Capo Serafino Mauriello