sabato 9 novembre 2013

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.Le autorizzazioni di tipologia c), ex legge regionale n. 18/95 valide in tutto il territorio nazionale

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CIRCOLARE 22 ottobre 2013, n. 5.
Legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 - Art. 70, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

AI COMUNI DELL’ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO


Come è noto, la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come integrata e modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, ha disciplinato la materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione siciliana.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 2, della citata normativa stabilisce che:

“Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. (...);
b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall’interessato;
c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante”.
Il successivo articolo 2 stabilisce che l’autorizzazione per esercitare l’attività di cui all’articolo 1 è rilasciata dalle amministrazioni comunali competenti per territorio. La stessa norma prevede per i residenti fuori dalla Sicilia, relativamente al commercio in forma itinerante tipologia c), il rilascio delle autorizzazioni da parte dell’Amministrazione regionale.
Di contro, l’art. 70, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva comunitaria n. 2006/123/CE, ha previsto che: “L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. (...)”.
A seguito dell’emanazione del succitato decreto legislativo, con successiva circolare assessoriale n. 4 del 6 dicembre 2010, con la quale sono state diramate le prime disposizioni operative in ordine all’applicazione del decreto legislativo n. 59/2010, è stata ufficializzata l’applicabilità nel territorio regionale delle disposizioni di cui al citato articolo 70, demandando, di fatto, alle amministrazioni comunali il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante anche per i residenti fuori dalla Sicilia.
In particolare, la citata circolare assessoriale n. 4 al punto 16 chiarisce che “L’autorizzazione in parola va rilasciata sempre dal comune in cui l’interessato intende avviare l’attività”.
Tuttavia, sul punto, la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3635/c del 6 maggio 2010, punti 10.2 e 10.3, chiarisce che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante può essere rilasciata da qualsiasi comune (di residenza o di avvio dell’attività commerciale) ed è valida per tutto il territorio nazionale.
In ordine alla problematica evidenziata, al fine di non arrecare ulteriore nocumento agli operatori commerciali dell’Isola rispetto a quelli del resto d’Italia, si ritiene di condividere l’orientamento assunto dal competente Ministero con la succitata circolare, peraltro, condiviso anche dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con il parere reso con nota prot. n. 1390 1/11/2013 del 16 gennaio 2013.

Pertanto, si ritiene che anche con le autorizzazioni di tipologia c), ex legge regionale n. 18/95, rilasciate sia dalle amministrazioni comunali dell’Isola che dalla Regione siciliana, possa esercitarsi l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, fermo restando, ovviamente, eventuali limitazioni di ordine igienico-sanitario, di viabilità, o di qualsiasi altra natura, stabilite dalle singole amministrazioni comunali competenti per territorio.
Inoltre, fermo restando il trasferimento ai comuni dell’Isola della competenza al rilascio delle autorizzazioni per i non residenti in Sicilia, già operato con circolare assessoriale n. 4, si ribadisce che nelle more di una revisione della legislazione attuale, restano tuttora valide le autorizzazioni di tipologia c), ex legge regionale n. 18/95, già rilasciate dal competente Assessorato della Regione siciliana, e per le quali, ad oggi, sussiste ancora l’obbligo di pagare la relativa tassa annuale di concessione governativa regionale.
Superfluo sottolineare, infine, come qualsiasi modifica dell’autorizzazione, compresi ovviamente i subingressi, deve essere effettuata ad opera dell’ente che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.


L’Assessore: VANCHERI