sabato 9 novembre 2013

Sicilia:Attività di “hobbista”.

CIRCOLARE 22 ottobre 2013, n. 6.
Art. 2, comma 2, lettera i), legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 - Attività di “hobbista”.

AI COMUNI DELL’ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Come è noto, la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come integrata e modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, ha disciplinato la materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione siciliana.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 2, della citata normativa stabilisce che:

“Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente

dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. (...);

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall’interessato;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante”.

Il successivo articolo 2 stabilisce che l’autorizzazione per esercitare l’attività di cui all’articolo 1 è rilasciata dalle amministrazioni comunali competenti per territorio e, ai sensi dell’art. 8, comma 4, le aree e i criteri per lo svolgimento dell’attività sono deliberati dal consiglio comunale.

L’art. 11, comma 3, stabilisce inoltre che “Le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all’articolo 1, e sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione”.

È, altresì, noto che la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 ha disciplinato la materia del commercio su aree private nel territorio regionale.

Nello specifico, l’articolo 2, comma 2, lettera i), stabilisce che “La presente legge non si applica. (...) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica, od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”.

Con riferimento alla succitata normativa, sono pervenuti quesiti concernenti l’attività dei cosiddetti “hobbisti”, ovvero degli operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale, prevalentemente su aree pubbliche appositamente individuate dalle amministrazioni comunali, i prodotti dell’ingegno e della creatività realizzati dagli stessi hobbisti.

Sul punto, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, a seguito di apposita richiesta di questo dipartimento, con parere prot. n. 14737 79/11/2013 del 13 giugno 2013, ha fornito gli elementi di valutazione per una corretta interpretazione della norma di che trattasi.

L’Ufficio interpellato, pur riscontrando la mancata sussistenza di una definizione giuridica dell’hobbista ed una disciplina del commercio dei prodotti della propria attività che non si rinviene nel vigente ordinamento normativo nazionale e regionale, chiarisce che la vendita dei prodotti di tale attività secondaria e non professionale può essere “riguardata” in relazione a quanto statuito dalla giurisprudenza in tema di regime IVA.

In particolare, l’adito Ufficio chiarisce ulteriormente che sono imponibili solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole e, nell’ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle, ancorché occasionali, che siano svolte in forma di impresa, i cui requisiti, la professionalità e l’abitualità esigono il carattere continuativo e stabile dell’attività imprenditoriale ai sensi degli artt. 2135 e 2195 del codice civile, non ravvisabili, nel caso in specie, ad atti isolati di produzione e commercio.

Se ne desume, pertanto, che anche a fronte di un’attività occasionale, solo quella esercitata nell’ambito di attività di impresa può essere qualificata come commerciale e quindi soggetta ai relativi obblighi fiscali e regolamentari.

Tutto ciò premesso, conseguentemente, si ritiene che la vendita occasionale di oggetti realizzati per hobby possa farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 2, comma 2, lett. i), della citata legge regionale n. 28/99.

L’Assessore: VANCHERI