Vedi precedenti post1,post2,post3-
Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica
DECRETO 15 dicembre 2011.
Atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, ed in osservanza degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009
L’ASSESSORE
PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, che autorizza l’Assessore ad assumere ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di propria competenza, l’indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo regionale;
Considerato che il Governo regionale ha espresso il proprio indirizzo politico-amministrativo nel senso dell’accrescimento dell’efficienza, trasparenza e competitività dell’Amministrazione regionale, “tutto ciò inserito in un contesto di forte contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata”, anche attraverso “l’introduzione di adeguate e concrete modalità procedimentali che consentano a tali principi e valori di entrare nel modo di essere e di operare quotidiano dell’Amministrazione”, giusta relazione di accompagnamento al decreto n. 520-144 bis/A
presentato all’A.R.S. il 2 febbraio 2011, ed approvato, con emendamenti, con la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto l’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che attribuisce all’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica la competenza in materia di personale, nonché di trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che demanda all’Assessore le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, contenente “disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e (…) per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso” ed in particolare
l’articolo 15, recante “azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso”, per il quale, in osservanza delle previsioni contenute nel “codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione” adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, le amministrazioni regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991 svolgono un’attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia, nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette;
Visto il “Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione” (c.d. Codice Vigna) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 4 dicembre 2009, richiamato dal superiore articolo 15, legge regionale n. 5 del 2011, ed in particolare gli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del codice;
Ritenuto che il presente provvedimento risponde alla necessità di dare concreta attuazione alle linee programmatiche del Governo regionale, nell’ottica di una progressiva realizzazione di un sistema operativo omogeneo per tutte le amministrazioni regionali, coerente con i principi e le disposizioni della legge regionale n. 5 del 2011 e del “Codice Vigna”;
Decreta:
Art. 1Per i motivi e le disposizioni normative in premessa citati e che qui si intendono confermati, è adottato nella Regione siciliana l’ “atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, ed in osservanza degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009” di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale comprensiva dell’allegato.
Palermo, 15 dicembre 2011.
CHINNICI
----------------------------------------------
Allegato AATTO DI INDIRIZZO APPLICATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2011, N. 5, ED IN OSSERVANZA DEGLI ARTICOLI 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 E 20 DEL CODICE ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (C.D. CODICE VIGNA), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 514 DEL 4 DICEMBRE 2009
Articolo 8
Formazione sui rischi di infiltrazione mafiosa nella P.A.
1. Le pubbliche amministrazioni della Regione siciliana informano
i propri dipendenti, individuando le più idonee procedure,
circa i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso nella pubblica amministrazione
e di corruttela e ciò mediante la diffusione di conoscenze e
notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio e sulle modalità
di azioni dalle stesse praticate nei vari settori, quali, ad esempio,
gli appalti di lavori, servizi, e forniture. A tal fine la Regione (Assessorato
della Presidenza) potrà offrire un supporto informativo agli
altri enti.
2. A tal fine nell’ambito delle pubbliche amministrazioni della
Regione Siciliana, secondo le modalità da queste individuate, saranno
predisposti corsi di formazione aventi ad oggetto l’aggiornamento
e l’evoluzione dei rischi di infiltrazioni ad opera della criminalità e
l’educazione alla legalità, quali comportamenti fondamentali dell’etica
professionale e presupposti per l’efficacia, l’efficienza ed il buon
andamento della pubblica amministrazione.
Profili applicativi
La presente disposizione impegna tutti gli enti di cui all’articolo
1 legge regionale n. 10 del 1991 ad adottare percorsi formativi ed educativi
per prevenire le infiltrazioni mafiose e la corruttela all’interno
del ramo amministrativo di propria competenza.
A tal fine, il dipartimento funzione pubblica e personale dell’Assessorato
della funzione pubblica e delle autonomie locali (ex Assessorato
della Presidenza) fornisce un supporto informativo ed organizzativo
agli enti dell’amministrazione regionale, anche mediante la
realizzazione periodica di eventi formativi mirati, in sinergia con gli
altri uffici dell’amministrazione regionale impegnati in attività sensibili
(quali, ad esempio, sanità, agricoltura, contratti pubblici, beni
confiscati, erogazione dei finanziamenti pubblici) in collaborazione
con le Prefetture, le Forze dell’ordine, nonché con le associazioni, le
fondazioni, i centri di studio e documentazione legalmente riconosciuti,
operanti a livello regionale e nazionale, che abbiano quale
finalità statutaria la promozione di iniziative, anche formative, per la
diffusione della legalità ed il contrasto alla mafia ed alle attività criminali
alla medesima riconducibili.
Articolo 9
La formazione del personale
nel settore degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia
La Regione, le province ed i comuni istituiscono, d’intesa fra
loro, apposite strutture, composte da soggetti qualificati anche
estranei alla pubblica amministrazione, dedicate alla formazione,
obbligatoria e continuativa, del personale che svolge le proprie
mansioni nel settore degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia.
Profili applicativi
Gli enti pubblici menzionati da tale articolo (Regione, province
e comuni) siglano specifiche convenzioni, anche con le realtà
associative antimafia menzionate nei profili applicativi della
disposizione precedente, al fine di istituire delle strutture per la
formazione “obbligatoria” e “continuativa” del proprio personale
operante nei settori strategici degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia.
A tal fine, al dipartimento della funzione pubblica e del personale
dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica sono affidate funzioni di impulso e coordinamento delle iniziative
formative in commento, per il cui espletamento può avvalersi
del personale interno operante negli uffici regionali che si occupano
dei menzionati settori degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia,
nonché dei centri di alta formazione di cui la stessa amministrazione
regionale si avvale per l’aggiornamento professionale (Scuola
superiore della Pubblica Amministrazione, Formez, Cerisdi, strutture
universitarie).
Articolo 13
Obbligo di riferire
1. Il dipendente, di qualsiasi livello, delle amministrazioni pubbliche
della Regione siciliana deve comunicare – non appena ne viene
a conoscenza – all’organo burocratico di vertice, di essere stato sottoposto
a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale
per reati di criminalità di tipo mafioso e per i reati indicati all’articolo
1 del presente codice.
2. La violazione dell’obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito
disciplinare.
Profili applicativi
I reati di cui all’articolo 1 del codice Vigna, richiamato dal presente
articolo 13, sono: i reati di criminalità di tipo mafioso o comunque
riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché i reati di concussione
(art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio
elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.),
estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art. 648
c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art.
648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza
illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12
quinques, legge n. 356 del 1992), reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui
quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata
libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture
(art. 356 c.p.).
Il rispetto di tale disposizione costituisce parametro rilevante di
valutazione della correttezza e della buona fede nell’esecuzione del
rapporto di lavoro del dipendente, la cui inosservanza è sanzionabile
secondo la disciplina contrattuale e normativa vigente.
Articolo 14
Rotazione periodica
Le pubbliche amministrazioni della Regione siciliana emanano
disposizioni per regolamentare la rotazione periodica del personale,
con particolare riguardo a quello che svolge le proprie mansioni nei
settori più esposti al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, tra i
quali, la gestione di risorse umane, immobiliari e mobiliari, di pratiche
concernenti interventi abitativi, l’edilizia, l’urbanistica e gli
appalti. Il personale che viene destinato a nuove mansioni deve possedere
la professionalità richiesta dal nuovo incarico, conseguita, se
del caso, mediante una preliminare frequentazione di uno specifico
corso di formazione.
Profili applicativi
La ratio della disposizione è quella di evitare che i pubblici
dipendenti, preposti a settori particolarmente sensibili e, come tali,
potenzialmente esposti a pressioni della criminalità organizzata, permangano
per un periodo indefinito in tali uffici, incrementando le
possibilità di esposizione ai pericoli di infiltrazioni.
A tal fine le amministrazioni di cui all’articolo 1 della legge
regionale n. 10 del 1991 sono tenute, entro sei mesi dall’emanazione
del presente decreto, ad individuare i settori amministrativi esposti ai
rischi di cui sopra, con particolare riferimento alla “gestione di risorCOPIA
TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
30-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54 15
se umane, immobiliari e mobiliari, di pratiche concernenti interventi
abitativi, l’edilizia, l’urbanistica e gli appalti”.
Dopo aver individuato i settori maggiormente sensibili, i responsabili
delle singole strutture amministrative, di concerto con le rappresentanze
sindacali del comparto, disciplinano le modalità di
attuazione della rotazione periodica del personale, da stabilire in un
intervallo di tempo compreso tra i tre e i cinque anni.
Nel determinare le modalità attuative della prevista rotazione, le
amministrazioni accertano che il dipendente possegga la professionalità
richiesta per le mansioni di volta in volta assegnategli.
Articolo 16
Rispetto ordine cronologico
1. Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente
di una pubblica amministrazione ai quali è affidata la trattazione
di una pratica, nell’istruttoria e nella definizione delle istanze
presentate, dovranno rigorosamente rispettare l’ordine cronologico,
fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere espressamente
dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.
2. Il soggetto al quale è affidata la trattazione di un procedimento
amministrativo deve sottoporre all’attenzione dell’amministrazione
le varie fasi nelle quali il medesimo versa. Nell’ipotesi di mancata
conclusione del procedimento entro il termine previsto, dovrà essere
offerta adeguata spiegazione delle ragioni del ritardo. Ai fini della
verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del
termine, la pubblica amministrazione costituirà nuclei ispettivi interni.
Profili applicativi
L’articolo 16 del Codice Vigna è posto a garanzia dell’imparzialità
e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni della
Regione siciliana.
In particolare, il comma 1 si propone di garantire l’istruzione e
la definizione dei procedimenti ad istanza di parte secondo un rigoroso
ordine cronologico tenuto conto della data e dell’ora quali risultanti
dal protocollo informatico ed attestati dalla timbratura apposta
al momento dell’accettazione della posta. Scopo pratico della disposizione
è quello di evitare che il dirigente del servizio ovvero il
responsabile del procedimento adottino criteri arbitrari di trattazione
delle pratiche, favorendo la più rapida definizione di talune a
danno di altre.
A tal fine, il sistema di protocollo che le amministrazioni sono
chiamate ad utilizzare deve essere conforme alle normative vigenti in
materia di informatizzazione e trasparenza dell’attività amministrativa,
garantendo la gestione ed il monitoraggio delle pratiche, dall’inizio
alla fine del procedimento, attraverso le seguenti funzioni fondamentali:
— sistema di accettazione della posta in entrata, amministrato
da un apposito autonomo servizio, con la registrazione (classificazione,
fascicolazione, numero, data e ora) del relativo carteggio,
anche attraverso l’utilizzo degli appositi supporti informatici (scanner),
in modo da garantire che la documentazione acquisita dalla
struttura amministrativa sia sempre e comunque corrispondente a
quella oggetto di trattazione da parte dell’amministrazione procedente;
— lo smistamento della posta ai diversi competenti uffici amministrativi
(servizi o aree) successivo agli anzidetti adempimenti di
accettazione e registrazione, garantendo la possibilità di identificare
lo specifico servizio competente, e per l’effetto, il responsabile del
procedimento cui la documentazione è affidata;
— tutte le altre funzionalità connesse alla tecnologia informatica
che consentono gestione e controllo più efficaci e rispondenti
alle normative in materia di informatizzazione e trasparenza dei pubblici
uffici, quali la gestione del documento elettronico, l’interoperabilità
del sistema, la posta certificata e la firma digitale, la classificazione
e la gestione degli archivi, ecc.
Il principio della priorità cronologica espresso nella prima parte
del comma 1 come criterio generale di assegnazione o di trattazione
dei procedimenti può essere derogato dal responsabile della pratica
solo per oggettive ragioni di urgenza. Tali ragioni, in particolare,
devono riguardare un pregiudizio grave ed imminente ad un interesse
giuridicamente rilevante, che rischierebbe di essere frustrato qualora
l’istruttoria non venisse immediatamente espletata; inoltre, il
responsabile del procedimento deve dare conto, in un apposito atto,
delle ragioni che giustificano la corsia preferenziale riconosciuta alla
pratica successivamente pervenuta.
La deroga al principio della priorità cronologica non può comportare,
in ogni caso, una dilazione dei tempi ordinari di conclusione
del procedimento per le altre pratiche alle quali il responsabile del
procedimento non ha riconosciuto carattere d’urgenza.
Le ragioni del ritardo devono essere illustrate al responsabile del
servizio anche nel caso di mancato rispetto dei termini procedimentali,
ferme restando le ulteriori disposizioni previste dalla legge regionale
n. 5 del 2011 a tutela della semplificazione e della trasparenza
dell’attività amministrativa.
Il monitoraggio sul rispetto dei tempi compete agli uffici ispettivi
interni già istituiti presso i singoli rami amministrativi destinatari
del presente decreto. Agli enti privi di nuclei ispettivi interni è
fatto obbligo di provvedere alla loro istituzione.
Articolo 17
Trasparenza dell’azione amministrativa
Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente
di una pubblica amministrazione, in applicazione del principio
della trasparenza nell’attività amministrativa, debbono astenersi dal
partecipare all’adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere,
direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti
entro il quarto grado ed affini entro il terzo o persone con loro conviventi.
Profili applicativi
Anche l’articolo 17 del codice Vigna è posto a presidio dell’imparzialità
della pubblica amministrazione. La disposizione, in particolare,
sancisce il divieto di conflitto di interessi tra il soggetto che
rivesta al medesimo tempo la titolarità di un pubblico ufficio e di un
interesse privato che potrebbe essere soddisfatto proprio dalle attività
connesse al suo ruolo amministrativo.
Il compilatore del codice, in particolare, si è premurato di garantire
che l’amministrazione sia ed appaia imparziale.
Il dipendente, a prescindere dalla qualifica (la norma si riferisce
al responsabile del procedimento e, più in generale, al dipendente
della P.A.), deve astenersi non solo nella fase decisoria dell’azione
amministrativa, e quindi al momento dell’adozione dell’atto
conclusivo, ma anche nell’esercizio di ogni altra attività (istruttoria,
consultiva, di controllo), connessa o disgiunta dal procedimento.
L’obbligo di astensione scatta nel momento in cui viene coinvolto
un interesse privato del funzionario o di un suo stretto congiunto,
non solo diretto, ma anche “indiretto”.
Mentre non suscita particolari complessità applicative l’individuazione
dell’interesse diretto (essendo tale quello che contribuisce,
in modo immediato ed evidente all’arricchimento della sfera giuridico-
patrimoniale dell’amministratore ovvero di uno degli stretti congiunti
individuati dall’articolo 17), alcune puntualizzazioni meritano
di essere fatte in relazione all’interesse indiretto.
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza e di altri provvedimenti
interpretativi autorevoli (C.d.S. n. 7797/04; circolare CSM del
10 febbraio 2011 – commissione VI), l’interesse indiretto è quello che,
comunque, determina un obiettivo pericolo di condizionamento, tale
da pregiudicare il bene costituzionale dell’imparzialità amministrativa.
Su tali basi è stato ritenuto sussistente l’interesse indiretto nel
caso di “possibile scambio di favori, od anche la sua mera astratta
ipotizzabilità”.
L’articolo 17, infine, ha un tenore immediatamente precettivo.
Articolo 18
Identificazione di coloro che accedono ai pubblici uffici
1. Le pubbliche amministrazione della Regione siciliana, con
riferimento al principio della trasparenza dell’azione amministrativa
ed al fine di prevenire infiltrazioni riconducibili alla criminalità
mafiosa od organizzata, istituiscono entro il termine di un anno adeguati
sistemi di rilevazione e conservazione dei dati identificativi di
coloro che accedono ai pubblici uffici.
2. Nel medesimo termine, la Giunta regionale emana apposite
disposizioni attuative anche con riferimento all’istituzione di una
banca dati degli accessi.
Profili applicativi
La ratio della presente disposizione, direttamente attuativa del
principio di trasparenza, è quella di garantire l’imparzialità e l’indipendenza
degli organi amministrativi, monocratici o collegiali, chiamati
ad istruire i procedimenti di propria competenza, nonché, quella
di consentire alle autorità di risalire ai soggetti che, presenti nelle
COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
16 30-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 54
strutture amministrative, possano svolgere attività connesse al
rischio di infiltrazioni del crimine organizzato.
A tal fine, le amministrazioni di cui all’articolo 1 della legge
regionale n. 10 del 1991 sono tenute ad osservare le seguenti linee
guida dettanti misure preventive minime.
Regolamento
Le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di appositi regolamenti
di disciplina dell’accesso preordinato alla riduzione dei rischi
derivanti dall’ingresso di soggetti non autorizzati, per tutelare la sicurezza
delle persone, degli edifici, delle attrezzature e dei dati, oltre
che per garantire una migliore organizzazione del lavoro.
Rispetto orari di apertura
L’accesso e la permanenza delle strutture devono essere consentiti,
esclusivamente, negli orari di apertura delle stesse. Al di fuori
degli orari di apertura, l’accesso e la permanenza all’interno dei locali
sono consentiti solo previa espressa autorizzazione.
Addetti alla portineria
Gli operatori per l’accoglienza, addetti alla portineria, effettuano
i controlli necessari per garantire il rispetto dei regolamenti relativi
all’accesso ed all’identificazione, adottati secondo le presenti linee
guida.
Accesso, identificazione e rilascio badge
L’accesso dei dipendenti è garantito attraverso: a) il riconoscimento
personale; b) il badge nominativo o temporaneo, tenuto in
modo visibile dal titolare.
L’accesso dei visitatori è garantito dagli operatori per l’accoglienza
addetti al servizio di portineria attraverso:
a) il riconoscimento personale;
b) l’identificazione, mediante un documento di riconoscimento.
Tutti i dispositivi-badge di cui alle presenti linee guida sono personali
e non cedibili a soggetti terzi.
Qualora l’accesso sia motivato dall’esigenza di conferire con gli
organi politici o col personale amministrativo, deve esserne verificata
telefonicamente la presenza e la disponibilità.
L’ingresso è consentito previo rilascio di un badge temporaneo,
rilasciato dagli operatori per l’accoglienza addetti alla portineria, che
deve essere appuntato dal visitatore in modo visibile e restituito a
fine visita.
Nei propri regolamenti relativi agli accessi ed all’identificazione,
gli enti possono diversificare i badge a seconda degli uffici ai quali i
soggetti esterni sono indirizzati, inclusi i luoghi di ristoro laddove le
strutture ne siano fornite.
Registrazione dei soggetti
In apposito registro, cartaceo o informatizzato, sono annotati i
nominativi dei visitatori, gli orari di ingresso ed uscita ed il numero
di badge temporaneo consegnato.
L’utilizzo e la custodia del registro, nonché la conservazione ed
il trattamento dei dati nello stesso contenuti, devono avvenire nel
rispetto delle norme a tutela della privacy di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003, nonché degli allegati contenenti i disciplinari relativi
ai requisiti di sicurezza minimi per il trattamento dei dati con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici.
L’accesso e la registrazione di autorità, inclusi i parlamentari, i
presidenti delle province, i sindaci, i presidenti di enti pubblici e
agenzie regionali, è consentito previo rilascio di un badge non nominativo
riferito alla carica. Tali badge sono custoditi in portineria e
consegnati in occasione dell’accesso. Restano ferme le particolari
disposizioni normative riferite ai soggetti sottoposti a tutela da parte
delle forze dell’ordine.
Per i giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi accreditati
dalle testate di riferimento, l’accesso è consentito a mezzo di un
badge non nominativo che indica la testata di riferimento. La consegna
del badge, la verifica dell’identità e la registrazione dei nominativi
sono effettuate con le modalità di cui sopra.
Accesso per eventi particolari
I regolamenti dei vari enti pubblici provvedono inoltre, compatibilmente
col personale disponibile e l’organizzazione dei propri
uffici, a dettare specifiche disposizioni relative ai casi di cerimonie,
manifestazioni di particolare rilievo o altre circostanze per le quali si
dà luogo all’invio di inviti ed alla conseguente compilazione di un
elenco di personalità.
Analoghe disposizioni possono essere previste per le visite scolastiche,
nonché per altre situazioni che comportano una maggiore
affluenza di visitatori esterni.
I regolamenti comunali e provinciali possono altresì prevedere
ulteriori e specifiche disposizioni relative all’identificazione ed all’accesso
del pubblico durante le sedute consiliari, al fine di garantire la
sicurezza e il decoro istituzionali, nonché il regolare svolgimento dei
lavori d’aula.
Disposizioni attuative per la banca dati
Al fine di garantire un adeguato standard di sicurezza e di rispetto
delle normative sulla privacy e di quelle a tutela del lavoratore, gli
enti di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991, con propri
regolamenti, disciplinano l’accesso dei soggetti non autorizzati
tenuto conto di queste ulteriori disposizioni attuative per la dotazione
e l’utilizzo della banca dati.
Le amministrazioni devono dotarsi di appositi rilevatori di
entrata e di uscita, collocati all’ingresso della struttura, e gestiti dal
personale addetto alla portineria.
I rilevatori devono potere acquisire il documento identificativo
del visitatore in formato digitale. A tal fine, le amministrazioni possono
dotarsi dei softwares e delle apparecchiature tecnologiche (ad
esempio, foto scattate con la webcam) per garantire certezza della
corrispondenza dei dati registrati al soggetto che accede alla struttura.
Il sistema informatico utilizzato deve consentire la “estraibilità”
e la “esportabilità” dei dati acquisiti dalle singole strutture verso una
piattaforma elaborativa centralizzata, gestita dal responsabile del
servizio banche-dati (CED - Centro elaborazione dati), in modo da
garantire la funzionalità dell’archiviazione, nonché la “comunicabilità”
e la “incrociabilità” dei dati acquisiti dai singoli rami dell’amministrazione.
La raccolta, la conservazione, la distruzione ed ogni altro aspetto
connesso al trattamento dei dati acquisiti devono avvenire nel
rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto legislativo n.
196 del 2003 (legge sulla privacy) e dei relativi allegati. A tal fine, è
richiesta altresì l’adozione dell’apposito “documento programmatico
di sicurezza” (DPS), la predisposizione del quale può essere effettuata
tenuto conto dello schema-tipo elaborato dal garante della privacy,
e nel cui sito ufficiale (www.garanteprivacy.it) può essere consultato
(alla data dell’adozione del presente decreto, il DPS si trova cliccando
sulla voce “fac simili e adempimenti”).
Le amministrazioni destinatarie del presente decreto curano
periodicamente la formazione del proprio personale addetto al servizio
banche dati per gli aggiornamenti dei softwares e dei sistemi di
rilevazione.
Articolo 20
Requisiti D.I.A.
Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, ladichiarazione di inizio di attività (DIA) oltre ad attestare l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge deve essere accompagnata da un’autocertificazione con la quale l’interessato dichiara se è stato od è sottoposto a procedimento di prevenzione, se è stato condannato od è sottoposto a processo penale per i reati di criminalità di tipo mafioso di quelli di cui all’articolo 1 del presente codice.
Profili applicativi
La presente disposizione va letta in relazione al nuovo istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che ha sostituito la vecchia dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, come richiamata dall’articolo 22 della legge regionale n. 10 del 1991, modificata dall’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2011.
Relativamente ai reati di cui all’articolo 1 del codice Vigna,
richiamato dal presente articolo 20, si sottolinea che la disposizione
si estende a tutti i soggetti “nei cui confronti è stata pronunciata sentenza
di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili
ad organizzazioni criminali”, incluso lo scambio elettorale politico-
mafioso (art. 416 ter c.p.).