Art. 15.
Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso 1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui all’art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in osservanza delle previsioni contenute nel “Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione” adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, svolgono una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette.
Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso 1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui all’art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in osservanza delle previsioni contenute nel “Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione” adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, svolgono una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette.