Tra le novità di rilievo inserite nella l.r. 5/11 ve ne sono alcune che dovrebbero semplificare e razionalizzare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo (il condizionale è d’obbligo).
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Con l’art. 10 della L.R. 5, viene sostituito tutto l’art. 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed il primo comma dell’art 37 della legge medesima.:
- le funzioni inerenti lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) sono esercitate dai comuni ( in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni);
- modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate;
- promozione di intese per la partecipazione dei SUAP al portale “impresainungiorno”;
- promozione di accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell’assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche;
- costituzione di un Comitato tecnico regionale per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l’adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici;
- I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni
Con l’art. 19 della l.r. 5, viene soppressa la commissione edilizia comunale ed in materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:
a) al comma 1 le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle parole “entro venti giorni”;
b) al comma 2 le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “settantacinque giorni”;
c) al comma 3 sono soppresse le parole “inoltrandola alla commissione edilizia comunale per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.”;
d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;
e) al comma 5 le parole “entro centoventi giorni”sono sostituite dalle parole “entro settantacinque giorni.
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Con l’art. 6 e 9 della l.r. 5,viene sostituito l’art. 22 della L.R. 10/91 e viene aggiunta la rubrica “la segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA)
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Con l’art. 7 della l.r. 5, l’istituto del silenzio assenso e il diritto di accesso vengono adeguati alla disciplina statale ed in particolare agli artt. 20, 22, 23, 24 e 25 della Legge 241/90.