- la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche;
- il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso;
- il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.
L.R. 30 aprile 1991, n. 10
(testo coordinato con la L.R. 5 aprile 2011 n.5)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
Principi
Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali dell’attività amministrativa
1. L’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell’Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
Tempi di conclusione del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
2 bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.
2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.
4 bis. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.
4 ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4 quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.
Art. 3
Motivazione del provvedimento
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 3 bis
Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale
1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l’amministrazione digitale) l’Assessore regionale per l’economia predispone il “Piano per l’innovazione tecnologica della Regione” (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, all’approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell’amministrazione regionale e di quelle di cui all’art. 1.
3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell’amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l’amministrazione digitale.
4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell’amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall’attuazione del predetto piano.
5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell’amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all’indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.
6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.
Titolo II
Responsabile del procedimento
Art. 4
Unità organizzative responsabili del procedimento
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicita e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.
Art. 5
Responsabile del procedimento
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, chiunque vi abbia interesse.
4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria.
Art. 6
Compiti del responsabile procedimento
Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni.
2-bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.
Art. 7
Operatori non responsabili del procedimento
1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.
Titolo
III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 8
Comunicazione di avvio del procedimento
1.L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.
2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.
3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, 2 bis e 2 ter, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 10
Intervento nel procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 11
Diritti dei partecipanti al procedimento
1. I soggetti cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto :
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 34 della presente legge;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11 bis
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Art. 12
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 13
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 14
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.
Titolo IV
Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 15
Conferenza di servizi
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Se il motivato dissenso di cui all’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un’amministrazione regionale o locale in materia di possono essere formulate una sola volta.
3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
5. Qualora l’amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l’amministrazione procede indipendentemente dall’acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l’obbligo per l’organo consultivo di trasmettere all’amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.
7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell’organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4 quater dell’articolo 2.
Art. 18
Registro delle opere pubbliche
1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica.
2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può tenerne parziale copia entro dieci giorni dalla domanda.
Art. 20
Valutazioni tecniche
1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro quarantacinque dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica e ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino.
Art. 21
Autocertificazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 22
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23
Silenzio assenso
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”.
Art. 24
Disposizioni sanzionatorie
1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
2. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta.
3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
Titolo V
Accesso ai documenti amministrativi
Art. 25
Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 28 bis
Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana
1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione Siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.
3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonchè da qualsiasi altro diritto.
Art. 29
Pubblicità degli atti
1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'art. 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente, per l'Amministrazione regionale, nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale ed all'albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosene avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti.
Art. 30
Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25.
2. Le misure suindicate saranno comunicate alla commissione istituita con l'art. 31.
3. La commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con l'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 31
Commissione di garanzia per l’accesso ai documenti amministrativi
1. E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l’accesso ai documenti amministrativi.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa assemblea regionale, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridico -amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione.
3. La commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale siciliana si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio.
4. La commissione adotta le determinazioni previste dall’art.25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l'effettività del diritto di accesso.
5. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare alla commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti.
Titolo VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 33
Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti
1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'art. 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono essere immediatamente identificabili.
2. I soggetti di cui all'art. 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo.
3. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 50,00 per ogni giornata in cui non sia stata possibile l'identificazione.
Art. 36
Abrogazioni e modifiche di norme
1. Sono abrogati l'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e l'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 34, comma 1.
Art. 37
Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione.
Art. 38
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 aprile 1991.
NICOLOSI