sabato 27 aprile 2024

Quesito della settimana

Attività economiche 24/04/2024


Una associazione dilettantistica si è recata presso il SUAP intercomunale in quanto vorrebbe avviare un'attività di vendita di merchandising e gadget all'interno della sede sociale a favore dei soli associati. Quali sono gli adempimenti che questa deve compiere?
a cura di Andrea Bufarale

Al fine di rispondere al quesito proposto è necessario ripercorrere l'iter normativo che attualmente consente di avviare (di norma) una attività commerciale attraverso la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, comunemente nota come SCIA.

L'art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, infatti, disciplina tale istituto prevedendo che "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria".

Nel caso di specie sembra trattasi di una attività commerciale da svolgersi in un cosiddetto "Spaccio interno" prevista e disciplinata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 alla Tabella A - Voce 1.11.1 che ha ribadito quanto già precedentemente evidenziato dalla Risoluzione 18 febbraio 2015 n. 22710 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale decreto legislativo, infatti, prevede la presentazione della SCIA anche per la vendita da effettuarsi negli "spacci interni" fermo restando che la disciplina appena enunciata va coordinata con la disciplina regionale di riferimento sulla scorta dell'art. 117 Cost. che attribuisce alla regioni la potestà legislativa esclusiva sulla materia del commercio.
 
Riferimenti normativi e contrattuali
Art. 117 Cost
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19

Leggi d'Italia risponde
27 Aprile 2024

Turno festivo infrasettimanale:Riposo compensativo alternativo all'indennità

 


CFL257 [Funzioni locali] Orario di lavoro


Qualora in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, venisse consentito, in caso di turno festivo infrasettimanale, di optare per il riposo compensativo in luogo dell’indennità maggiorata ex art. 30, comma 5, lett. d)”, al dipendente andrebbe comunque riconosciuta una maggiorazione del turno prestato in quella giornata?

In relazione al quesito in oggetto, non può che evidenziarsi che, ove ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, in sede di contrattazione integrativa, sia stata prevista la facoltà per il personale di fruire di un equivalente numero di ore di riposo compensativo in giornata festiva infrasettimanale, tale tutela, come inequivocabilmente ivi precisato, dovrà essere riconosciuta “in luogo della corresponsione dell’indennità di turno spettante ex art. 30, comma 5, lett. d)”.

Poiché la fruizione del riposo compensativo rappresenta una tutela alternativa al riconoscimento della indennità ex art. 30, comma 5, lett. d), è escluso che, ove il personale opti per essa, possa essere attribuita alcuna delle altre maggiorazioni espressamente individuate al richiamato art. 30, comma 5.

I permessi per diritto allo studio per sostenere esami in presenza spettano anche ai dipendenti che frequentano un’Università telematica


CFL258 [Funzioni locali] Permessi per motivi personali o familiari e altri permessi retribuiti



Al dipendente iscritto ad una facoltà telematica, in cui le lezioni sono sempre seguite in modalità “asincrona”, possono essere concessi i permessi di cui all’art. 46 del CCNL 16.11.2022 per sostenere gli esami in presenza?

Con riferimento al quesito in esame, si osserva che la circostanza che il corso di studi universitario telematico preveda lezioni in modalità asincrona non pregiudica la possibilità di fruire delle 150 ore per poter sostenere – in presenza – i relativi esami di profitto, così come previsto dal comma 4 dello stesso art. 46 del CCNL 16.11.2022.
 
ARAN

giovedì 25 aprile 2024

Emissione propedeutico DU veicoli art. 84 comma 2 CDS

 


Protocollo n° 11649 del 19/04/2024 – Emissione propedeutico DU veicoli art. 84 comma 2 CDS

 Aggiornato il 22/04/2024 by CedDgtno

Chiarimenti in merito ad autocaravan, caravan, autoveicoli

 


Protocollo nr° 11665 del 19/04/2024 – Chiarimenti in merito ad autocaravan, caravan, autoveicoli classificati per uso speciale per uso abitazione e rimorchi per uso speciale attrezzati per uso abitazione.

 Aggiornato il 24/04/2024 by CedDgtno

Quesito:Ascolto musica con youtube Richiesta tramite viva voce all'assistente vocale

Buongiorno,
ho un veicolo con portacellulare istallato di serie dalla casa costruttrice.


Posso subire contravvenzioni qando tramite assistente vocale chiedo di mettere un poco di musica tramite applicazione youtube e parte un video musicale e quest'ultimo è visibile dall'esterno quindi anche dalle forze dell'ordine che effettuano controlli sulla sicurezza stradale?

Risposta

Buongiorno.
Alla base della norma contenuta nell'art. 173 c. 2 e c. 3bis CDS c'è l'uso di apparati radiotelefonici, tablet, computer, cuffie sonore e assimilati che prevede l'impiego delle mani, distolte quindi dal volante, con tutti i rischi che ciò comporta.
L'evoluzione tecnologica è stata molto più veloce di quella normativa, ma numerose sentenze della Cassazione (tra cui Cass. Civ. II°, sentenza n° 13776 del 27.05.2008) hanno ribadito che la sanzione va applicata in qualsiasi operazione che comporti distrazione del conducente E l'impiego delle mani. Come si legge, le due cose devono essere tra loro congiunte.

Nel caso da lei prospettato (dispositivo a controllo vocale) l'infrazione non sembra configurabile poichè manca l'utilizzo delle mani al fine di attivare l'app.. Quindi, la sola presenza di un dispositivo audio/video in funzione autonoma, ma che non pregiudica la condotta di guida in termini di tempi di reazione e di corretta circolazione non rientra nel quadro sanzionatorio previsto.

Tuttavia qualora l'accertamento della presenza di uno smartphone posizionato nel suo alloggiamento mentre riproduce un filmato che venga fatto a seguito di rilevamento di altro aspetto di non corretta circolazione (ad esempio il veicolo che in autostrada continui a spostarsi da una corsia a un'altra o da una corsia a quella di emergenza) espone il conducente ad altre sanzioni quali quelle previste dall'art. 146 CDS in tema di mancato rispetto della segnaletica orizzontale oppure dall'art. 153 in materia di omesso utilizzo degli indicatori di direzione per il cambio di corsia.

Se poi il dispositivo in funzione non è collocato su un supporto, ma viene ad esempio appoggiato al volante del veicolo (ipotesi di accertamento quotidiano soprattutto per i conducenti di veicoli pesanti...), ricorre in pieno la sanzione di cui all'art. 169 c. 1 e 10 CDS.

Infine, a livello infortunistico, in caso di incidente stradale, l'accertata presenza in funzione di un dispositivo come quello descritto potrebbe mutare il livello di responsabilità del conducente coinvolto in un sinistro stradale. 
 
Polstrada forum 25/04/2024

martedì 23 aprile 2024

La flex-sentenza che ha dichiarato la morte dell'autovelox

Giorni fa la notizia che un avvocato ha fatto ricorso in Cassazione per una multa ricevuta per eccesso di velocità ed ha vinto (vedi qui).

Ma vediamo come mai l'avvocato ha intrapreso la strada del ricorso, mettendo in ginocchio tutte quelle amministrazioni che si campano e  foraggiano con le multe da autovelox.

La sentenza che ha dato l'input all'avvocato è la sentenza del giudice di pace di Borgo Valsugana (TN).

 Il giudice di pace, con sentenza n. 43/2023(allegata su telegram) ha rilevato che: "L'amministrazione convenuta afferma che l'apparecchiatura Telelasr Trucam sia stata omologata con decreto prot. n° 3248 del 13/06/11. Tuttavia tale atto, non prodotto, ha natura di determina dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), a firma del Direttore Generale dott. ing. Sergio Dondolini, ovunque reperibile in rete, ma non di decreto di omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, ex art. 192 C.d.S. L'art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l'ottenimento dell'omologazione e dell'approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione". 

 Pertanto deve ritenersi che tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità "debbano essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall'art. 192 C.d.S., mentre ogni diversa procedura adottata in difformità" allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà "ritenersi illegittima stante la sua inidoneità" a conferire certezza ai rilevamenti, in considerazione del fatto che il legislatore richiede, per la mera approvazione, una minore precisione mentre nel caso dell'omologazione si richiedono vincoli più "forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni poste, evidentemente, nell'interesse della collettività" ed a presidio della garanzia del diritto di difesa.