Consiglio di Stato, sezione V, 11 marzo 2025, n. 1991 - Pres. Caringella, Est. Perotti
Giochi, scommesse, sale gioco – Orari funzionamento apparecchi – Ordinanza sindacale – Sindacato – Manifesta irragionevolezza – Difetto di istruttoria
Il sindacato (demolitorio) di legittimità del giudice amministrativo sulle ordinanza sindacale per la disciplina oraria dell'esercizio del gioco lecito è circoscritto alle ipotesi di manifesta irragionevolezza, contraddittorietà o abnormità della scelta, non anche all’opportunità della stessa. Deve pertanto ritenersi legittima, rientrando la predeterminazione delle fasce orarie in cui è vietato l’utilizzo di tali macchinari nell’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione comunale, un'ordinanza sindacale che bene evidenzi le ragioni poste a fondamento della limitazione degli orari per il funzionamento dei video giochi con vincita in denaro (nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 12,00), non essendo la stessa intaccata da evidenti profili di irragionevolezza, illogicità o di difetto di istruttoria, tenuto conto che la fascia oraria mattutina e quella notturna sono notoriamente quelle caratterizzate dal maggior afflusso di utenti appartenenti a fasce deboli di popolazione e di giocatori compulsivi (studenti, casalinghe e anziani nella fascia mattutina; soggetti ludopatici nella fascia serale e notturna). (1).
Giochi, scommesse, sale gioco – Orari funzionamento apparecchi – Regione Piemonte – Competenza – Comune
Nella regione Piemonte, ai sensi dell'art. 6 l.reg. 2 maggio 2016 n. 9, applicabile ratione temporis, spetta in via esclusiva ai comuni la competenza a delimitare gli orari per il funzionamento degli apparecchi da gioco, in conseguenza di una valutazione tecnicodiscrezionale tesa a bilanciare i diversi interessi coinvolti, tra i quali indubbiamente quello pubblicistico e preponderante alla prevenzione ed al contrasto delle ludopatie. (2).
La sentenza richiama al riguardo la previsione dell'art. 6 l.r. 2 maggio 2016 n. 9, applicabile ratione temporis, secondo cui, "i comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)". Detta legge è stata peraltro abrogata con la successiva l.r. 15 luglio 2021, n. 19. Sulla competenza del comune a disciplinare, con ordinanza sindacale ex rt. 50 comma 7 T.U.E.L., gli orari di funzionamento del gioco lecito, cfr. Corte cost. 18 luglio 2014, n. 220 e l'ampia giurisprudenza amministrativa in materia, da ultimo Cons. Stato, sez V, 12 marzo 2024, n. 2369 e precedenti ivi richiamati; Cons. Stato, sez. V, 19 dicembre 2022, n. 11805 e 11806; 26 settembre 2022, nn. 8240, 8239 e 8236; 15 settembre 2022, n. 8014.
(1) Conformi: Sulla prima parte della massima, Cons. Stato, sez V, 12 marzo 2024, n. 2369 ; sulla seconda parte, a contrario, sulla irrazionalità di un'ordinanza sindacale che concentri nella fascia notturna l'orario per l'esercizio del gioco, Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2024, n. 2116.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini