mercoledì 4 settembre 2024

Foglio di via obbligatorio illegittimo se manca l’ordine di rientro nella residenza

La doppia prescrizione dell’allontanamento dal Comune e quella di “rimpatriare” nel luogo di residenza è requisito imprescindibile dell’ordine del questore anche in caso di cittadini italiani

La Cassazione annulla la decisione dei giudici di appello che avevano ritenuto legittimo il provvedimento del questore che stabiliva l’allontanamento dal Comune senza ordinare il rientro in quello di residenza ritenendo così consumato il reato previsto dal comma 3 dell’articolo 76 del Dlgs 159/2011.

La doppia prescrizione è invece rispondente al modello legale della misura di prevenzione decisa dal questore a fronte della pericolosità del soggetto a cui si rivolge. Precisa, infatti, la Cassazione penale che il fine di contenere il rischio insito nella pericolosità sociale del soggetto colpito dall’ordine del questore non è precipuamente quello di allontanarlo dal Comune in cui non può far reingresso.

Con la sentenza n. 33606/2024 la Suprema corte ha perciò accolto il ricorso che lamentava la mancanza dell’ordine di rimpatrio nel proprio Comune di residenza e che di conseguenza contestava l’avvenuta consumazione della contravvenzione stabilita dalla norma del suindicato Dlgs (ante modifica del 2023) per il reingresso effettuato dal ricorrente nel Comune da cui era stato allontanato. Di conseguenza, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’ordine del questore in quanto questo risultava invalido.

Ciò che ha confermato la Cassazione respingendo l’argomento dei giudici di appello secondo cui per i cittadini italiani non è necessario oltre all’allontanamento ordinare il rimpatrio nella propria residenza. La questione era stata sollevata già con i motivi di appello, ma oggi la Suprema Corte smentisce la validità della risposta dei giudici di merito secondo i quali la doppia prescrizione non sarebbe applicabile in caso di cittadini italiani. 

 di Paola Rossi
04 Settembre 2024 https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com