sabato 7 settembre 2024

Autovelox: Arriva la conferma. Senza omologazione, la macchinetta è "fuorigioco"


E' inutile che ci giriamo intorno. Oramai, se si viola l' art. 142 co. 6 c.d.s. e di conseguenza, l’art. 192 co. 1 reg. esec. d.p.r. 495/92, l'Amministrazione non ha dove andare. E' inutile che ci provi!!!

 

Autovelox: l'apparecchio approvato ma non omologato rende illegittima la sanzione irrogata


E’ illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992.

Si tratta, infatti, ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.), di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi.

E’ quanto ha riaffermato la Corte di cassazione, Sezione 2 Civile, con l’ordinanza del 26 luglio 2024, n. 20913, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio per nuovo esame, da compiersi alla stregua degli enunciati principi, la decisione resa in appello dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 9246 del 2021.

La vicenda

Mevio Fulgenzio ha proposto al Giudice di pace di Milano nei confronti del Comune di Milano opposizione a verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 co. 8 codice della strada (c.d.s.) per eccesso di velocità, rilevata tramite autovelox.

Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione ma il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9246 del 2021, ha riformato la decisione di prime cure e confermato il verbale.

A questo punto Mevio Fulgenzio ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello con atto articolato in cinque motivi.

I motivi di ricorso

Coton il primo motivo il ricorrente ha denuncia extrapetizione ex art. 112 c.p.c. poiché la p.a. non ha domandato in appello di confermare il verbale, ma solo di accogliere l’appello e rigettare l’opposizione originariamente proposta.

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato che è viziata la motivazione sull’eccezione relativa all’alterazione del software.

Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato l’omesso esame del fatto dell’alterazione del software.

Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato il difetto di omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità.

Ha, in sostanza, dedotto la violazione dell’art. 142 co. 6 c.d.s. e dell’art. 192 co. 1 reg. esec. d.p.r. 495/92.

Con il quinto motivo il ricorrente ha denunciato la falsa interpretazione dell’art. 142 co. 6 c.d.s. con violazione dell’art. 3 cost.

La decisione in sintesi

La Corte di cassazione, con la citata ordinanza n. 20913 del 2024, ha ritenuto i motivi fondati e ha accolto il ricorso cassando con rinvio la decisione impugnata.

La motivazione

Per le ragioni giuridiche a fondamento del giudizio di fondatezza il Collegio ha fatto si rinvio integrale – ex art. 118 co. 1 ultima parte disp. att. c.p.c. – a Corte di cassazione, ordinanza del 18 aprile 2024, n. 10505, p. 4-7, paragrafo n. 2, in commento in: «Autovelox: multa annullata poichè la mancante omologazione dell’apparecchio non è sostituita dalla preventiva approvazione».

Infatti, tali motivi fanno valere la questione relativa al difetto di omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità già affrontata dalla pronuncia menzionata e risolta nel senso che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992.

Si tratta infatti – ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) – di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi.

Nella citata decisione, in particolare, la questione di diritto sottoposta all’attenzione del Collegio consisteva nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all’omologazione la sola preventiva approvazione dell’apparecchio.

Per affrontare adeguatamente la specifica tematica il Collegio ha ritenuto necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare–amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:

– la prima è che, letteralmente, l’art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea – sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell’accertamento – si rinviene, peraltro, nell’art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l’inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);

– la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (D.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all’art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).

Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:

L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).

Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.

Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:

Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.

Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:

Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.

Tale decisione ha, quindi, ritenuto condivisibile la motivazione della sentenza ivi impugnata la quale aveva operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

Nella vicenda fattuale e processuale in esame, il controricorrente Ente locale non ha offerto argomenti per discostarsi dalla decisione di Corte di cassazione, n. 10505/2024 (nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la decisione è stata criticata con rilievi che essa ha già respinto).

Ecco il link alla decisione: Corte di cassazione, Sezione 2 Civile, ordinanza del 26 luglio 2024, n. 20913

 https://www.puntodidiritto.it

Avv. Amilcare Mancusi

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Art. 142, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.), nuovo codice della strada

Cass. Civ., sez. II, ordinanza (ud. 10 luglio 2024) 12 luglio 2024, n. 19223

Cass. Civ., sez. II, ordinanza (ud. 10 luglio 2024) 17 luglio 2024, n. 19732

Cass. Civ., sez. II, ordinanza (ud. 10 luglio 2024) 24 luglio 2024, n. 20492

Cass. Civ., sez. II, ordinanza (ud. 10 luglio 2024) 26 luglio 2024, n. 20913 Tribunale di Bari sentenza 12 giugno 2024, n. 2774